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PREFAZIONE AL VOLUME SECONDO

In quest' Opera d'Istituzioni ci è occorso presentare dinanzi alla mente dei Giovani le attinenze che il Diritto Canonico tiene con le altre Discipline Giuridiche. Da questo studio si rileva la influenza che il Diritto Canonico ha spiegato nello svolgimento dei singoli Istituti del Diritto Pubblico e Privato e come esso ha preso a regolare dal canto suo i varii rapporti della vita. Ecco la materia del Libro Quarto. Dal Quadro, che in esso abbiamo presentato, il Lettore potrà dedurre la conseguenza che lo studio del Diritto Canonico è indispensabile per chi voglia specializzarsi nello studio di un ramo qualsiasi della Scienza del Diritto.

Le Fonti del Diritto Canonico, ecco la materia dell' ultima parte della nostra Opera; contenuto di cui si discorre nel Libro Quinto. Premesse alcune Nozioni Generali, abbiamo ragionato intorno a ciascuna di esse Fonti. Una trattazione più larga abbiamo creduto utile dare alla materia dei Concilii. Tale materia può considerarsi o dal punto di vista dell' autorità che esercitano i Canoni Conciliari tra le varie Fonti del Diritto Canonico, ovvero dal punto di vista dello sviluppo progressivo della Potestà ecclesiastica. E noi ne abbiamo fatto due Capitoli distinti.

11 Diritto Canonico si è svolto attraverso la storia dei Concilii, e questa Storia il cultore del Diritto Canonico deve averla sempre dinanzi come un Quadro, cui gli è d'uopo consultare ad ogni istante. Il nostro Sommario della Storia dei Concilii non è una semplice esposizione, ma è l' orditura di una tela, sulla quale trovasi scolpita la Storia del Diritto Canonico attraverso le vicende della Storia della Chiesa. Questo Quadro storico importa al cultore della Storia del Diritto in genere, perchè molte volte nella Storia del Diritto occorre citare i varii Concilii; con l' 0pera da noi compilata, il Giovane studioso tiene dinanzi alla mente i nomi dei varii Concilii, l' epoca in cui si sono tenuti e le materie speciali che si sono discusse. È utile questo Quadro specialmente nelle Cause in materia civile, perchè nelle quistioni riguardanti il Patrimonio ecclesiastico, il Matrimonio ecc. l'Avvocato e il

Magistrato ponno scorgere quando e come il Diritto Canonico se ne sia occupato. Molti Volumi bisogna consultare per tessere una Storia dei Concilii; e noi, consultandoli, ne abbiamo fatta una compilazione abbreviata dal punto di vista dello svolgimento storico del Diritto Canonico. Ed anche in questa trattazione, come in tutte le altre, noi abbiamo messo da parte la Politica, abbiamo avuto in vista lo scopo di portare una pietra, piccola per quanto le nostre forze lo hanno permesso, ma solida, alla formazione della mente del Giureconsulto. Il Diritto Canonico come si è manifestato, il Diritto Canonico com'è stato redatto ed accettato dalla competente Autorità ecclesiastica, il Diritto Canonico com'è stato interpretato dai più autorevoli Giureconsulti, laici o ecclesiastici, ma veramente Giureconsulti e non Uomini Politici, ecco il nostro scopo. Non abbiamo inteso col nostro Lavoro creare una opinione qualsiasi in Politica o avvalorare una corrente di opinioni combattendo una corrente opposta. La nostra meta è stata il Diritto, non la Politica. Se in diverse ricorrenze abbiamo esposto le condizioni politiche, immezzo alle quali un determinato istituto giuridico si è svolto, ci siamo addentrati nella Storia, ma in quella misura in cui il Giurista deve farne tesoro per i suoi convincimenti e per i suoi studii. Non il Diritto per la Politica, ma il Diritto per il Diritto stesso; e la nostra pazienza d' investigazioni è stata rivolta allo scopo supremo di contribuire a formare di ciascun Giovane delle nostre Università un Giureconsulto. Quando questo Giovane sarà uscito dalle Università con una sufficiente coltura giuridica, nelle fortunose vicende della vita, fatto adulto, si potrà formare Uomo politico, ma non potrà smettere la veste di Giurista, che ha indossata nell'età sua migliore; e figurerà sempre come un Giureconsulto Politico dispregiatore dignitoso dei Politici d'avventura. Sufficiente compenso alle nostre fatiche sarà quello che ci possa venire dal trovare Persone, che si accingano a leggere la presente Opera con animo tranquillo e spoglio da qualsiasi passione di parte. Se l'Opera è stata meditata, compilata e scritta con questo intendimento, se l'Autore confessa di essere un Uomo vissuto estraneo alle lotte politiche e nelle serene investigazioni giuridiche, nessuno si dispiacerà che noi invochiamo che a Giudici della nostra Opera si elevino i Giuristi, i Giureconsulti Politici, e gli Uomini Politici ma purchè rivestiti di coltura giuridica. E, giudicandoci, desideriamo che pensino essere stato nostro desiderio non già scrivere per persone, che hanno più o meno completata la loro coltura giuridica, ma pei Giovani delle Università, i quali s' iniziano agli studii del Diritto ed hanno bisogno di una Guida nel loro cammino, ma di una Guida, che sappia presentare con linguaggio scientifico, ma alla buona, le più importanti quistioni sopra ciascun Istituto e sopra la intera Disciplina. FRANCESCO P. CONTUZZI

LIBRO QUARTO

Il Diritto Canonico in sè

e le massime principali per esso sancite
nelle varie materie del Diritto
Pubblico e Privato

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BIBLIOGRAFIA

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1817

1

CAPITOLO PRIMO

NATURA E SCIENZA DEL DIRITTO CANONICO

BIBLIOGRAFIA

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SOMMARIO - 1.o Il Diritto Canonico considerato nella sua terminologia — 2.° D÷finizione ed obbietto del Diritto Canonico - 3.° Il Diritto Canonico Pubblico e

Privato 4. Ripartizione a Clien

Canonico e sua diferen

5. Trattazione sistematica del Diritto la islazione ecclesiastica - 6.° Relazioni tra il

Diritto Canonico e leggi dello Stato - 7.° La Giureprudenza.

12 14 Diritto Canonico considerato nella sua terminologia.

La Cesa, svolgendo la sua vita nella propria orbita, detta i e costituisce un ordine speciale di disposizioni, che vanno tuite annoverate sotto l'unico titolo di Diritto Canonico.

Il Diritto Religioso (dalla Religione), o Ecclesiastico (dalla Chiesa), o Canonico (dai Canoni) è il complesso sistematico di quelle norme, secondo le quali la Chiesa di Cristo, svolgendosi, si formava da sè un certo ordinamento ed una certa disciplina', cui si riportava come a sua norma di condotta, cui estendeva e confermava col tempo, secondo il bisogno, mediante altre regole da sè medesima ricercate. E fu adoperata la parola « Kávov » per indicare appunto questa regola, « quia ad agendum, dice Isidoro, reste ducit, et pravum distortumque corrigit » (1). Laonde i Libri da Dio ispirati furono detti Canonici, i Decreti della Chiesa si dissero Canoni. Nei primi tempi, sotto la denominazione di Canoni non si comprendevano i Decreti risguardanti la fede, ma bensì la Disciplina; perciò ai primi venne lasciato il titolo di Costituzioni e decreti, ai secondi si diede la denominazione di Canoni; poscia la medesima voce Canoni» ha significato gli uni e gli altri; ciò avvenne dal secolo XII in poi; e ne venne la denominazione di Ius Canonicum. Prima di quest'epoca tale espressione non ancora conoscevasi; ma o si diceva allegando Canones» semplicemente, o si usava la espressione « Canonum statula, forma, disciplina ». Dopo il nono secolo si adattò anche la denominazione di « Canonica sanctio » (2), « Lex canonica » (3), « Canonum jura » (4). La espressione Ius canonicum » in questa significazione tecnica ebbe primieramente origine quando il diritto ecclesiastico prese a formare un corpo di disciplina scientifica; essa trovasi per la prima volta adoperata nella Somma» di Sicardo (5). Verso questa stessa epoca si incontra altresì, come per indicare la medesima

(1) Etymol. lib. 5 cap. 3-Philipp. III. 16. Conc. Neocaes. a. 314 c. 14. Conc. Nicaen. a. 325, c. 2, 6, 9, 10, 13, 16, 18.

(2) Nicol. 1 (c. 1. D. X).

(3) Carol. Imp. in Synodo Belvac. a. 845, c. 1.

(4) Burchard: Worm. in praef. decreti.

(5, Sarti: De claris archigymnasii Bononiensis Professoribus. T. I. P. II. p. 195.

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