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idea della espressione dinanzi citata, la espressione « lus Ecclesiasticum (1). Il Concilio di Trento adat, il titolo di Canoni anche alle sue definizioni in materia di fede.

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2.° Definizione ed obbietto del Diritto Canonico.

Come la Chiesa non esiste in forza di una concessione të ves runo Stato, ma per virtù propria, per volontà del suo Isuttore divino, così il Diritto Canonico non è una diramazione del Diritto secolare, ma è un Diritto a sè; un Diritto, che ha la sua sfera speciale di azione, in cui si forma e si esegue. E, dal punto di vista della Chiesa, come non esiste se non la Chiesa di Cristo, così non esiste se non il Diritto Canonico formolato dalla sola Chiesa Cattolica Apostolica Romana, unica depositaria della volontà di Cristo. Le altre Chiese ponno avere un loro speciale Diritto Ecclesiastico, ma il Diritto Canonico propriamente detto, quello che si deve studiare non solamente dai Cattolici, ma dai Giureconsulti in genere per la influenza storica dispiegata nella Legislazione secolare, è quello scaturito della Chiesa di Roma.

Laonde il Diritto Canonico va definito nei seguenti termini: « Complexio canonum sive legum fidem, mores et disciplinam spectantium, quae ab ecclesiastica potestate christianis vel praescriptae, vel propositae sunt » (2).

a) « Collectio»). Denota appunto il complesso sistematico delle norme; non giá le regole distaccate le une dalle altre, ma prese nel loro insieme e ridotte a sistema, Nei primi tempi si scriveva e s'insegnava la materia riguardante la disciplina ecclesiastica senza un sistema; non vi era ancora la forma scientifica; coll'andare del tempo, il Diritto Ecclesiastico si formulò in una propria disciplina scientifica. Ecco propriamente il Diritto Canonico, che si studia con l'ausilio di tre elementi: il pratico, lo storico ed il filosofico.

b) «Canonum sive legum »). Si adotta questa espressione per dinotare che il Diritto Canonico è il complesso sistematico delle regole, che sono proprie della Chiesa, le quali nel campo della Chiesa hanno forza di leggi e non di semplici esortazioni.

(1) Ius Ecclesiasticum è detto in un'antica Somma del Decreto in Savigny : Storia del Diritto romano nel Medio Ero. Parte III. 190.

(2) Soglia: Institutiones. Praenotiones. Cap. I. 2.

c) < Fidem, mores et deplinam spectantium »). Questa espressione dinos cue triple è l'obbietto dei Canoni; la fede, i costumi e la sciplina; o sono i dommi della fede, o i precetti sui costum: o le ore circa la disciplina.

È vero che delle medesime materie riguardanti la fede ed i costrui s'occupa la Teologia dommatica e morale. Se non che la Terra occupandosi della fede, discorre in genere delle cose diJa, stabilisce la regola della credenza e pone tutta la sua efficia nel dimostrare ciò che è contro la fede, ciò che ripugna e cche concorda con la dottrina della Chiesa. Il Diritto Canonico, occupandosi della fede, investiga come dalla stessa scaturisca una norma di agire, essendovi molte regole di disciplina, che derivano dalle regole della fede in modo che la regola della credenza costituisce la norma dell'agire. In breve la Teologia dommatica studia la regulam credendi » il Diritto Canonico ricerca la « regulam agendi ».

Così è per riguardo ai costumi. Theologia moralis motivo generali bonitatis atque malitiae, versatur circa virtutes omnes. ac vitia spectat primario, ac precipue forum internum, et tractat actiones quaslibet sive respectum habeant ad Civitatem, sive non » (1). Il Diritto Canonico riguarda la cosa istessa, sempre dal lato della vita pratica dei credenti (2).

d) « Quae ab ecclesiastica potestate christianis »). Questa espressione denota l'Autorità, da cui emana il Diritto Canonico. E, siccome il Primato della Chiesa è tenuto dal Supremo Pontefice, che è la fonte di tutte le Autorità preposte al reggimento della Chiesa, per questo il Diritto Canonico appellasi anche « Ius Pontificium». Coloro, che non ebbero mai il battesimo, non sono soggetti al Diritto Canonico, la Chiesa li considera fuori l'orbita sua, come i Giudei, i Gentili, i Musulmani.

Ma quelli, che hanno ricevuto il battesimo in nome di Cristo,

(1) Schvvartz: Inst. Iur. publ. univ. instr. 1. 2 3.

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(2) Canones non sunt nisi conclusiones ex principiis theologicis, id est ex Evangelio, et aliis libris canon cis elicitae, vel illatae, vel etiam determinationes loci, temporis, modi, quo jus divinum observandum praescribitur» (Gersonio: Recommendatio Licentiandorum in Decreto). E bene dice il Soglia: Jus Canonicum rationem habet officiorum, quae in ecclesiastica societate praestanda sunt, ut fideles pie honesteque conversentur; et idcirco respicit fideles ratione habita ad communitatem ecclesiasticam, forumque externum maxime intuetur..: Denique Ius Canonicum divinis legibus sive fidem, sive morem spectantibus addit ecclesiasticas leges, sive poenas, quibus improbi homines in officio contineantur: qua de causa exstant tituli de haeresi, de apostasia, de simonia, de adulterio, de perjurio, de furtis et similibus» (Soglia: Institutiones. Praenotiones. Cap. I. 3).

anche a trovarsi fuorviati nelle loro credenze rispetto alla dottrina professata dalla Chiesa di Roma, pure questa non cessa di considerarli sempre nell'orbita sua, in quanto che sono i suddetti iudividui sempre nell'orbita del Cristianesimo, come gli eretici, gli scomunicati, gli apostati.

e) « Vel praescriptae vel propositae »). Per ragioni di tempo, di luoghi e di persone, la Chiesa detta alcune regole, le qual, in circostanze diverse, essa muta o abroga; sono le cosiddette leggi ecclesiastiche positive in senso ristretto, dettate dalle mere contingenze della vita. E si dice in questo caso: « praescriptae. »

Vi sono poi altre norme che la Chiesa deduce dal diritto divino e naturale, le formula, ne munisce l'osservanza anche con misure afflittive, ma esse si rapportano sempre al diritto divino e naturale e sono perpetue e stabili. E si dice in questo caso: « propositae ».

3. II Diritto Canonico Pubblico e Privato.

Il Diritto in genere si ripartisce in Diritto Pubblico e Privato; « Hujus studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum jus est, quod ad statum rei romanae spectat, privatum, quod ad singulorum utilitatem pertinet » (1).

Nel corso della storia il concetto dello Stato subisce le sue modificazioni, il concetto della Personalità privata si allarga o si restringe di fronte alla concezione dello Stato; ma resta sempre la duplice ripartizione del Diritto in Pubblico e Privato. Chi dice convivenza civile, società politicamente organizzata, dice coordinazione dei diritti proprii a quelli degli altri e della stessa società in generale; chi dice società civile, dice Potere Pubblico, che limi tando la libertà dei singoli individui assicura e guarentisce la libertà di tutti. Questo Potere Pubblico determina i diritti di ciascuno e di tutto il corpo sociale, coordina la libertà individualet nell'organismo della società. L'ordinamento giuridico delle relazioni private dei varii individui presi uti singuli costituisce un complesso di Leggi di ordine privato; quindi un lus Privatum, quod ad singulorum utilitatem pertinet. L'ordinamento giuridico della società come ente collettivo, cioè degli stessi individui ma presi uti universi, il coordinamento del Potere e degl'interessi generali

(1) Iustinianus. & ult. Iustit. de Iust. et Iur.

della società, come un fatto organico, ecco quanto costituisce il Ius Publicum, quol at slatum reipublicae spectat.

La medisi ripartizione è stata fatta pel Diritto Canonico; quindi Diritto Cazonico Pubblico ed un Diritto Canonico Privato; hen, i quanto che considera la Chiesa nel suo reggiIento, ne?! S amministrazione e nella sua gerarchia; Privato, quanto che si attiene a regolare la posizione e lo stato di ciasan fede nella cerchia dalle private facoltà, regolando le azioni ela corrispondenza dei diritti e dei doveri di ciascuno.

Il Diritto Pubblico Ecclesiastico è quello, quod totius Ecclesiae, ejusque Rectorum jura et officia determinat ».

Il Diritto Privato Ecclesiastico è Complexio earum legum, quibus christiani populi jura et officia determinantur

(1).

Nella trattazione del Diritto Pubblico Ecclesiastico si discorre dell'origine e del fondamento divino della Chiesa, della potestà alla medesima affidata per volere divino, delle Autorità da Cristo medesimo costituite pel governo della Chiesa e di tutto ciò che è sottoposto al potere di esse Autorità; poscia si discorre delle prerogative e delle funzioni di esse Autorità preposte all'andamento della Chiesa. Laonde è larga materia di studio il Diritto Ecclesiastico Pubblico così come il Privato (2).

L'uno e l'altro si distinguono appunto fra loro per l'Obbietto, di cui si occupano.

Gli antichi Canonisti, trattando del Diritto Canonico, non separavano il Diritto Privato dal Pubblico, ma discutevano dei singoli argomenti in modo da non tralasciare veruno di quelli che si attenessero alla materia, o che si riferissero al Diritto Pubblico

(1) Soglia: Institutiones juris publici ecclesiastici. Cap. I. & V.

α

(2) Iustinianus jus civile Romanorum dlvisit in publicum et privatum, et relicto publico, privatum duntaxat tractavit, quo satis ostendit jus unum sine altero consistere, atque adeo haec membra dividentia veras esse species Iurisprudentiae civilis, nec unam ad alterius integritatem necessario desidarari posse... Utraque ergo cum objectum separatum habeat, et unaquaeque speciali difficultate circumspecta sit, est separata scientia separatim a Iurisperitis discutienda. Verum ad id uberius explicandum, in quo Ius Ecclesiasticum publicum et privatum differunt inter se, accomodata videtur ea Iuris divisio in constituens et constitutum: quam apud quosdam Auctores praesertim veteres legimus. Ius constituens vocant jus constituendarum legum: Ius vero constitutum ipsas leges constitutas. Qua posita partitione Iuris, dicimus nihil aliud esse Ius Publicum Ecclesiasticum, quam Ius constituens, quandoquidem de hoc uno in lure publico disseritur, scilicet quae quantaque Ecclesiae sit costituendi leges, imperandique potestas; neque itidem quidquam aliud esse Ius privatum quam Ius constitutum, quatenus fus privatum versatur in recensendis, illustrandisque Canonibus sive legibus, quas Ecclesia constituit. Uro Verbo, Ius publicum Ecclesiasticum tradit quid Ecclesia possit constituere; Ius vero privatum quid Ecclesia constituerit (Francesco Schimier: De Iurisp. publ. Imp. Romano jermanici. Sect. 1. 3 1.

Magistrato ponno scorgere quando e
ne sia occupato. Molti Volumi bisog
Storia dei Concilii; e noi, consulta
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rico del Diritto Canonico. Ed ancl
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mente del Giureconsulto. Il Diritt
il Diritto Canonico com'è stato
tente Autorità ecclesiastica, il
terpretato dai più autorevoli (
ma veramente Giureconsulti e
scopo. Non abbiamo inteso co'
qualsiasi in Politica o avval
battendo una corrente oppos'
non la Politica. Se in divers
dizioni politiche, immezzo
ridico si è svolto, ci siamo
misura in cui il Giurista
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akshuph das Katholischen und evangelischen Kirchu.

von Schere, Handbuch des Kuchenrecht. 1885,

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