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CAPITOLO PRIMO

NATURA E SCIENZA DEL DIRITTO CANONICO

BIBLIOGRAFIA

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SOMMARIO 1.° Il Diritto Canonico considerato nella sua terminologia — 2,° D»finizione ed obbietto del Diritto Canonico - 3.° Il Diritto Canonico Pubblico e

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La esa, svolgendo la sua vita nella propria orbita, detta i e costituisce un ordine speciale di disposizioni, che vanno

tatte annoverate sotto l'unico titolo di Diritto Canonico.

Il Diritto Religioso (dalla Religione), o Ecclesiastico (dalla Chiesa), o Canonico (dai Canoni) è il complesso sistematico di quelle norme, secondo le quali la Chiesa di Cristo, svolgendosi, si formava da sè un certo ordinamento ed una certa disciplina', cui si riportava come a sua norma di condotta, cui estendeva e confermava col tempo, secondo il bisogno, mediante altre regole da sè medesima ricercate. E fu adoperata la parola « Kávov » per indicare appunto questa regola, « quia ad agendum, dice Isidoro, reste ducit, et pravum distortumque corrigit» (1). Laonde i Libri da Dio ispirati furono detti Canonici, i Decreti della Chiesa si dissero Canoni. Nei primi tempi, sotto la denominazione di Canoni non si comprendevano i Decreti risguardanti la fede, ma bensì la Disciplina; perciò ai primi venne lasciato il titolo di Costituzioni e decreti, ai secondi si diede la denominazione di Canoni; poscia la medesima voce « Canoni » ha significato gli uni e gli altri; ciò avvenne dal secolo XII in poi; e ne venne la denominazione di Ius Canonicum. Prima di quest'epoca tale espressione non ancora conoscevasi; ma o si diceva allegando « Canones » semplicemente, o si usava la espressione « Canonum statula, forma, disciplina ». Dopo il nono secolo si adattò anche la denominazione di « Canonica sanctio » (2), « Lex canonica » (3), « Canonum jura » (4). La espressione « Ius canonicum » in questa significazione tecnica ebbe primieramente origine quando il diritto ecclesiastico prese a formare un corpo di disciplina scientifica; essa trovasi per la prima volta adoperata nella Somma di Sicardo (5). Verso questa

stessa epoca si incontra

altresì, come per indicare la medesima

(1) Etymol. lib. 5 cap. 3-Philipp. III. 16. Conc. Neocaes. a. 314 c. 14. Conc. Nicaen. a. 325, c. 2, 6, 9, 10, 13, 16, 18.

(2) Nicol. 1 (c. 1. D. X).

(3) Carol. Imp. in Synodo Belvac. a. 845. c. 1.

(4) Burchard: Worm. in praef. decreti.

(5, Sarti: De claris archigymnasii Bononiensis Professoribus. T. I. P. II. p. 195.

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idea della espressione dinanzi citata, la espressione « lus Ecclesiasticum » (1). Il Concilio di Trento adato il titolo di Canoni anche alle sue definizioni in materia di fede.

2.° Definizione ed obbietto del Diritto Caromico.

Come la Chiesa non esiste in forza di una concessione di və. runo Stato, ma per virtù propria, per volontà del suo Isntatore divino, così il Diritto Canonico non è una diramazione del Diritto secolare, ma è un Diritto a sè; un Diritto, che ha la sua sfera speciale di azione, in cui si forma e si esegue. E, dal punto di vista della Chiesa, come non esiste se non la Chiesa di Cristo, così non esiste se non il Diritto Canonico formolato dalla sola Chiesa Cattolica Apostolica Romana, unica depositaria della volontà di Cristo. Le altre Chiese ponno avere un loro speciale Diritto Ecclesiastico, ma il Diritto Canonico propriamente detto, quello che si deve studiare non solamente dai Cattolici, ma dai Giureconsulti in genere per la influenza storica dispiegata nella Legislazione secolare, è quello scaturito della Chiesa di Roma.

«

Laonde il Diritto Canonico va definito nei seguenti termini: Complexio canonum sive legum fidem, mores et disciplinam spectantium, quae ab ecclesiastica potestate christianis vel praescriptae, vel propositae sunt » (2).

a) « Collectio »). Denota appunto il complesso sistematico delle norme; non giá le regole distaccate le une dalle altre, ma prese nel loro insieme e ridotte a sistema, Nei primi tempi si scriveva e s'insegnava la materia riguardante la disciplina ecclesiastica senza un sistema; non vi era ancora la forma scientifica; coll'andare del tempo, il Diritto Ecclesiastico si formulò in una propria disciplina scientifica. Ecco propriamente il Diritto Canonico, che si studia con l'ausilio di tre elementi: il pratico, lo storico ed il filosofico.

b) Canonum sive legum »). Si adotta questa espressione per dinotare che il Diritto Canonico è il complesso sistematico delle regole, che sono proprie della Chiesa, le quali nel campo della Chiesa hanno forza di leggi e non di semplici esortazioni.

(1) Ius Ecclesiasticum è detto in un'antica Somma del Decreto in Savigny : Storia del Diritto romano nel Medio Evo. Parte III. 2 190.

(2) Soglia: Institutiones. Praenotiones. Cap. I. § 2.

c) « Fidem, no728 28 4,1plinam spectantium » ). Questa espressione diver en trip'..e è l'obbietto dei Canoni; la fede, i costumi e 1: sciplica; sono i dommi della fede, o i precetti sui costum: o le Lone circa la disciplina.

È vero che delle medesime materie riguardanti la fede ed i costumi occupa la Teologia dommatica e morale. Se non che la Tanogi occupandosi della fede, discorre in genere delle cose di

abilisce la regola della credenza e pone tutta la sua efficia nel dimostrare ciò che è contro la fede, ciò che ripugna e cche concorda con la dottrina della Chiesa. Il Diritto Canonico, occupandosi della fede, investiga come dalla stessa scaturisca una norma di agire, essendovi molte regole di disciplina, che derivano dalle regole della fede in modo che la regola della credenza costituisce la norma dell'agire. In breve la Teologia dommatica studia la « regulam credendi » regulam credendi», il Diritto Canonico ri

cerca la « regulam agendi ».

Così è per riguardo ai costumi. « Theologia moralis motivo generali bonitatis atque malitiae, versatur circa virtutes omnes ac vitia spectat primario, ac precipue forum internum, et tractat actiones quaslibet sive respectum habeant ad Civitatem, sive non » (1). Il Diritto Canonico riguarda la cosa istessa, sempre dal lato della vita pratica dei credenti (2).

d) « Quae ab ecclesiastica potestate christianis »). Questa espressione denota l'Autorità, da cui emana il Diritto Canonico. E, siccome il Primato della Chiesa è tenuto dal Supremo Pontefice, che è la fonte di tutte le Autorità preposte al reggimento della Chiesa, per questo il Diritto Canonico appellasi anche « Ius Pontificium». Coloro, che non ebbero mai il battesimo, non sono soggetti al Diritto Canonico, la Chiesa li considera fuori l'orbita sua, come i Giudei, i Gentili, i Musulmani.

Ma quelli, che hanno ricevuto il battesimo in nome di Cristo,

(1) Schvvartz: Inst. Iur. publ. univ. instr. 1. § 3.

(2) Canones non sunt nisi conclusiones ex principiis theologicis, id est ex Evangelio, et aliis libris canon cis elicitae, vel illatae, vel etiam determinationes loci, temporis, modi, quo jus divinum observandum praescribitur» (Gersonio: Recommendatio Licentiandorum in Decreto). E bene dice il Soglia: « Ius Canonicum rationem habet officiorum, quae in ecclesiastica societate praestanda sunt, ut fideles pie honesteque conversentur; et idcirco respicit fideles ratione habita ad communitatem ecclesiasticam, forumque externum maxime intuetur.. Denique Ius Canonicum divinis legibus sive fidem, sive morem spectantibus addit ecclesiasticas leges, sive poenas, quibus improbi homines in officio contineantur: qua de causa exstant tituli de haeresi, de apostasia, de simonia, de adulterio, de perjurio, de furtis et similibus (Soglia: Institutiones. Praenotiones. Cap. I. 3).

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