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fectibus, de anionite et infallibilitate S. Scripturae, de unitate Ecclesia de pimatu Romani Pontificis, de animarum immortalitate et corporum resurrectione, de aeternae vitae praemiis et supplieris ». Possiamo dunque conchiudere che non tutti i canoni, i cui si enuncia una qualunque veritá, sono da riteromatici; ma sono tali quelli, che tramandano una regola fede o un dogma, e costringono i fedeli a prestarvi fede in modo che è eretico colui, che vi contraddica. La prima condizione è che trattisi di una rivelazione divina; la seconda è che la Chiesa abbia comandato che tutti ed i singoli fedeli ritengano quella data verità come cattolica.« Summorum Pontificum, Conciliorumque doctrina si toti Ecclesiae proponatur, si cum obligatione etiam credendi proponatur, tum vero de fidei causa judicium est »>< (1).

B) Canoni dei costumi (Canones morum).

Sono propriamente Canoni dei costumi quelli, che stabiliscono le regole sulla onestà e turpitudine degli atti umani e formolano precetti, ai quali s' informano i costumi degli uomini.

La sostanza di tali precetti è contenuta nel Diritto Naturale ed è considerata dal Vangelo, secondo la formola di Graziano: « Ius naturale in Evangelio contineri » (in princ. dist. 1). E nello stesso Decreto di Graziano si trova fatta menzione di varie materie, sulle quali vertono i suddetti canoni, cioè sui patti, sullo spergiuro, sull'omicidio, sull' adulterio, sui furti, sulle usure, sulle ingiu rie ecc.

Questi canoni vengono dettati dalla Chiesa sotto la ispirazione dello Spirito Santo; essi restano immutati per tutte le persone e per tutte le epoche, appunto perchè vertono su ciò che è onesto e turpe.

C) Canoni della disciplina (Canones disciplinae).

I Canoni, che non appartengono né alla fede, nè ai costumi, appartengono indubitatamente alla disciplina. I Canoni della disciplina riguardano indubitatamente la purità della fede, l'onestà dei costumi, la custodia della santità del culto divino; riguardano:

I. La tutela della fede e dei costumi. Gravissime pene sono comminate contro coloro, che hanno trasgredito sia in materia di fede, che in materia di costumi; e sono la censura ed alre pene

(Melchiorre Cano: De locis Theologicis. Lib. 5. cap. 5. quaest. 4.

ecclesiastiche contro gli eretici, i simoniaci, i sortilegi, gli omicidi, gli adulteri ed altri di egual genere.

II. La determinazione di precetti divini e naturali E sono per esempio i canoni sull'osservanza del giorn nonicale, sulla confessione e sulla comunione pasquale.

III. Il governo della società ecclesiastica. E sono i oni sepra le elezioni, sopra le istituzioni, sopra la vita e l'onestà de ci rici, sopra i giudizii e su altre simiglianti materie.

I tre ordini di canoni testè menzionati vanno annoverati tra i canoni disciplinari specialmente riguardanti la disciplina externa o la politia Ecclesiae, e su di essi poggiano le basi della esteriore società della Chiesa.

Vi sono poi i Canoni disciplinari, che concernono più specialmente la disciplina liturgica, come sono quelli sull'amministrazione dei Sacramenti, sui giorni festivi, sulle pubbliche preghiere e supplicazioni, sopra i luoghi sacri e religiosi, sopra i sacri riti e le sacre cerimonie.

Giova far menzione tra i Canoni disciplinari anche di quelli, che diconsi disciplinam dogmaticam, et dogmati adnexam. La materia e la forma dei Sacramenti e la forma del governo ecclesiastico cioè la gerarchia ecclesiastica istituita per volontà divina; la origine loro risale allo stesso Cristo, come Fondatore della Chiesa; ed ecco perchè si dice « disciplinam dogmaticam »; è materia, che riferiscesi al Diritto divino e quindi resta immutabile. I Canoni che riguardano la «disciplinam dogmati udnexam », sono intimamente connessi al dogma, non si ponno abolire che nella parte in cui si riscontra derogazione alla verità del dogma; laonde nella parte sostanziale debbono rimanere immutati.

Così è della disciplina riguardante il culto e l'adorazione della santissima Eucaristia. Puossi mutare la parte della modalità: « quod enim ad modum attinet, an ex gr. unica, an trina flexione genuum Eucharistia veneranda sit, ad Ecclesiam speclat cognoscere et decernere » (1).

5.o Trattazione sistematica del Diritto Canonico; e sua differenza dalla Legislazione ecclesiastica.

Per una trattazione sistematica del Diritto Canonico, occorre ragionare del triplice obbietto dello stesso: Personae, Res et Iu

(1) Soglia Institutiones. Cap. I 2 13

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lare delle Persone, cioè della condo i varii gradi nella me'ommo Pontefice e terminando > secolari, che regolari, delle loro diritti, dei loro requisiti, e, del modo di perderle. Poscia e dei Sacramenti, delle vesti e imonie, delle Chiese, delle capose, dei cimiteri, dei beni eccledelle Chiese e dei rispettivi prini. In terzo luogo occorre parlare argomenti, che concernono la poaria, che coercitiva, similmente dei e e delle censure ecclesiastiche.

o nè soppiantare l'azione dello Stato. est'ultimo nella società civile, nè pre...to nell'orbita sua. Mantenendosi in vece .chia, la Religione mantiensi pura d'influenze ua, si rivela come la manifestazione di un sened immortale, il cui rispetto da parte del Goisce non già un espediente politico, ma un obbligo verso la natura umana e la convivenza sociale. E la Chiesa, tenendosi nella sua cerchia, si addimostra per tutti come un asilo, a cui, deposte le ire di parte, si rivolgono tutte le parti politiche per ritemprare i loro animi e confortarsi al concetto ed alla memoria dei più alti sagrifizii.

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Lo Stato emanando le sue Leggi in quella cerchia di relazioni in cui si incontra con l'azione della Chiesa costituisce un com. plesso, un sistema di disposizioni che sono annoverate sotto l'unico titolo di Legislazione Ecclesiastica.

Nella Chiesa vi è il dogma e vi è la disciplina.

Il dogma è immutabile, e lo Stato non ha su di esso veruna competenza. Ed il Teologo, il Filosofo, il Giureconsulto avrebbero sempre ragione di protestare contro quel Governo, che volesse farsi o avversario del dogma o propugnatore ed apostolo di esso.

Vi è poi la disciplina; e questa ha due parti: l'una concerne e regola le relazioni tra l'individuo verso la Divinita; ecco il campo riservato alla Liturgia; l' altra riguarda l'ordinamento esteriore della Chiesa ed i rapporti della medesima con la società, immezzo a cui essa vive; e questa parte è al certo mutabile.

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Alla sola Chiesa compete 1 sciplina; ma lo Stato ha certa stenza esteriore della Chiesa in sua vita dallo Stato, e si rannoɑ cui deve cadere l'azione dello Stat Chiesa di riordinarsi nel suo inter attingere dal proprio seno quelle ri all'indole sua ed ai suoi alti destini, raccolta tutta negli istituti, che sono i volga come più creda conveniente al si funzioni, a cui ciascuno dei detti istituti che si ingerisca negli affari ecclesiastici p gere, per punire l'opera del sacerdozio, si 1 mente come una minaccia alle credenze e alla esso entra in un'orbita, che non è sua, e nella quale non e cpetente.

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Egualmente la Chiesa uscirebbe dal suo campo naturale allorquando volesse scendere sul terreno politico e soppiantare l'azione legittima che lo Stato esercita nella società civile. In tale ipotesi, la Chiesa finirebbe col combattere sul terreno religioso coloro, cui essa avversasse come avversarii nel terreno politico, sarebbe costretta a trattare come nemici della Religione i proprii avversarii politici, i quali dal canto loro possono anche essere i più sinceri credenti.

La Chiesa considerata esternamente è una comunione essenzialmente volontaria, lo Stato costituisce uu consorzio necessario; la prima comunione è libera, il secondo consorzio è obbligatorio. La Chiesa predica, insegna; esige la sommessione delle anime, senza coartarle. Lo Stato emana leggi a tutela dell' ordine pubblico e per lo sviluppo della prosperità delle popolazioni; laonde esso, rispettando e garentendo la libertà individuale, è impossibile che non si presti a costringere anche con la forza degl'individui violatori di quelle leggi, da esso emanate.

6. Relazioni tra il Diritto Canonico e le Leggi dello Stato.

Lo studio del Diritto Canonico è, in primo luogo, necessario ai Chierici, appunto per l'ufficio di cui sono rivestiti; per la loro classe la conoscenza del Diritto Canonico è indispensabile: « Nulli Sacerdotum liceat canones ignorare» (sono parole del Pontefice

Celestino, epist. 3. cap. 1). Ein Concilio Toletano III, can. 23, manifestava la necessita pei Chierici di conoscere i canoni « praesertim in iis, quamura sua rite praestanda necessaria sünt, ut aedificent cunctos am fidei scientia, quam operum disciplina ». Anche pei Laici è utile la conoscenza del Diritto Canonico; necesiria es-2. si rende ai Magistrati, agli Avvocati, ai Giureconsulti a genere. E non è tale disciplina necessaria soltanto per conoscare la storia e la genesi del Giure moderno, ma eziandio per l'applicazione, che occorre farne giornalmente (1). E, restringendo

nostre investigazioni alla Legislazione italiana, noteremo come la Legge delle Guarentigie del 13 maggio 1871 determina nell'art. 17 che la Giurisdizione civile deve conoscere degli effetti giuridici degli atti dell' Autorità ecclesiastica.

I diritti individuali vengono regolati non solamente dalle disposizioni di Legge, ma altresì dalle convenzioni delle parti, e lo Stato tutela questi diritti tanto nel primo che nel secondo caso (2); e sotto la medesima tutela sono posti altresì i regolamenti degli enti morali, gli statuti delle società. Le prescrizioni della Chiesa formano lo Statuto dei credenti; ed i decreti dell'Autorità ecclesiastica emanati in conformità di dette prescrizioni, in quanto non sono contrarii alle Leggi dello Stato od all'ordine pubblico o lesivi dei diritti dei privati (3) sono produttivi di conseguenze giuridiche.

Lucio III diceva: « Sicut leges non dedignantur sacros canones imitari, ita et sacrorum statuta canonum Principum constitutionibus adjuvantur » (cap. 1, de nov. oper. nunc.) Nella suddetta espressione si contiene un concetto importante, la connessione cioè tra il Diritto Canonico e le Leggi che lo Stato emana (per il governo della società civile.

Se non che il Diritto Canonico si contraddistingue dalle Leggi dello Stato per tre punti di vista: « origine, objecto et fine, » come dicono i Canonisti, e noi per fare un cenno di queste differenze, ne riporteremo il loro ragionamento, ponendoci come si dice, dal loro punto di vista (4).

(1) Stefano Castagnola: Delle Relazioni Giuridiche fra Chiesa e Stato. p. 12. (2) Cod. Civ. ital. art. 1123.

(3) Legge del 13 maggio 1871. art. 17, ult. capov.

(4) Non ci intratteniamo con un ragionamento nostro su questa_materia, avendo esplicato il nostro sistema di Diritto Pubblico nelle nostre varie Opere, registrate sulla esteriorc cov ertina del presente Libro; con maggiore prefereuza ne abbiamo parlato nell'Opera: La Questione Romana ed i Partiti Politici.

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