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deferatur. Occulte deferre in itinere, nequit moraliter fieri absque irreverentia tanti sacramenti."

5. Verricelli de Apostolicis Missionibus Tit. 8. pag. 136. expendit, "An liceat in novo Orbe Missionariis S. Eucharistiam collo appensam secum in itinere occulte deferre etc. et quidquid sit de veteri disciplina concludit hodie universalis Ecclesiae consuetudine et plurimorum Conciliorum decretis prohibitum est deferre occulte S. Eucharistiam in itinere, nisi pro communicando infirmo, ubi esset timor et periculum infidelium, et dummodo ad infirmum non sit nimis longum iter sed modicum et unius diei."

6. Thomas a Jesu de procur. salut. omnium gentium lib. 7. "non auderem Evangelii ministros qui in illis. regionibus aut aliis infidelium provinciis conversantes, si imminente mortis periculo secum Viaticum, occulte tamen, deferrent, condemnare."

APPENDIX VIII.
[Ad. pag. 81, n. 67.]

DE FACULTATE SECUNDAM MISSAM EADEM

DIE CELEBRANDI.

I.

ISTRUZIONE

DELLA S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA SUL BINARE LA MESSA.

1. La facoltà di binare la Messa, di cui la S. Sede suol munire gli Ordinarii delle Missioni con che possano comunicarla ai loro Missionarii, ha suscitato non pochi dubbi, proposti dai medesimi a questa S. Congregazione. La ragione di tali dubbi si desume dal rigore stesso delle clausole, che per ordine di Alessandro VII. furono apposte al relativo articolo delle Formole. Il perchè è sembrato opportuno di raccogliere nella presente istruzione le massime e le regole più comuni, che deggiono aversi in vista nell' uso della menzionata facoltà.

2. Ognuno sa, che per regola generale secondo l'odierna disciplina della Chiesa, è lecito ai Sacerdoti di offrire il S. Sagrificio una sola volta il giorno. Così dispone Innoc. III. :"respondemus quod excepto die Nativitatis Domi

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"nicae nisi causa necessitatis suadeat, sufficit Sacerdoti "semel in die unam Missam solummodo celebrare."

3. Nel caso adunque di necessità si permette ai Sacerdoti d'iterare la Messa in un medesimo giorno. Ciò per altro deve intendersi, come risulte amente dai termini

stessi delle Formole, del perro di celebrare due Messe soltanto, malgrado la gravità delle cause per celebrarne un numero maggiore. Domandava il Prefetto della Missione de' Cappuccini di Tunisi, se essendo tutti i suoi Missionarii carcerati, avrebbe potuto in un medesimo giorno, si necessitas urgeat, celebrarne più di due. E la Congregazione Generale di Propaganda dei 7. Agosto 1684. risolveva "non posse vigore facultatum celebrare ultra duas Missas." Il che erasi già risposto nella Congregazione Generale tenuta coram Ssmo. ai 17 Febbraro 1648; poichè esposto l'abuso che erasi introdotto presso i Sacerdoti schiavi in Algeri di celebrare tre Messe "Ssmus... jussit per dictum "Praefectum (Algeriae) praecipi nomine Sanctitatis suae “Sacerdotibus . . . quod cum Sedes Apostolica in facul"tatibus Missionariorum potestatem seu licentiam conces"serit celebrandi bis in die, ubi necessitas id exegerit, ne "deinceps ultra duas Missas celebrent." Lo stesso si ripeteva negli anni 1818 e 1820 al Prefetto Apostolico di Tunisi.

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4. La necessità adunque è l'unico titolo per cui si autorizzano i Sacerdoti a binare la Messa. Convien però osservare anzi tratto col Verricelli1 che "haec necessitas "non est desumenda ex parte inopiae Sacerdotum, sed ex parte necessitatis spiritualis populi, et raritate Sacer"dotum." Posto il quale principio è agevole ricavare varie regole negative sull' uso della facoltà, di cui si tratta. 5. In 1o luogo è chiaro che mal si apporrebbe chi dicesse potersi binare nelle feste soppresse, in cui il popolo va

1 De Apost. Missionibus Tit. IV. Qu. 98 Dub. 18 n. 201.

esente dall' obbligo di ascoltare la Messa, come avvertivasi dalla S. Congregazione nel 1837: "Re mature perpensa,

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ex ipsius formulae verbis satis clare patuit non posse "facultates ad abrogatas festivitates extendi. Cum enim "in memorata formula declaretur facultatem valere si "necessitas urgeat, sequitur ex eo unice titulo, quod dies "illi festi olim fuerint, non posse Missam bis ab eodem "Sacerdote celebrari."

6. 2° Parimenti è vietato il binare per comodo di quelli, che amassero di sodisfare al precetto della Messa nelle private loro Cappelle. Avea rappresentato nel 1842 il Vicario Apostolico di Limburgo la consuetudine invalsa colà di permettere la binazione negli Oratorii privati in castris magnatorum, nè credendo in tali occasioni avverarsi la necessità voluta dalle Formole, chiese tanto in vista della consuetudine che della utilità morale che ne derivava, d'essere autorizzato a permetterlo. Ma il S. Offizio giudicò juxta exposita non expedire. E avendo replicato il Vicario Apostolico, che alcuni Sacerdoti per la facoltà avutane anteriormente dal suo predecessore proseguivano a binare, la Suprema decretò "facultatem esse revocan"dam, quatenus Vicarius Apostolicus Limburgen. pru"denter id fieri posse existimet."

7. 3° Da queste stesse risoluzioni si deduce che la consuetudine non è un titolo sufficiente perché uno stesso Sacerdote possa offrire in un giorno due volte il s. Sagrificio. E ciò è conforme a quanto insegna Bened. XIV. nella cost. Declarasti nobis diretta ai 16 Marzo 1746 al Vescovo di Huesca in Aragona: "Solum inquirimus, così "il Pontefice, utrum ea consuetudo rationem praescrip"tionis aut praesumptionis sibi comparavit, et utrumque "falsum et alienum judicamus." Ed inquanto alla prescrizione dice: "Si etenim juxta civiles leges sanctae res 'praescribi non possunt, absonum undique est asserere

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"fuisse per praescriptionem aliquid obtentum vel requi"situm, quod adversetur sanctionibus universalibus Eccle"siae, quarum observantiam S. Concilium Trid. in Mis

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sarum celebratione Sacerdotibus omnibus praecipit.” Sulla presunzione poi soggiunge: "Sed ceteris praeter"missis subdimus haec intelligi posse de illis privilegiis, quae impetrari potuissent a Sede Apostolica, si quis ea postulasset; non vero de iis, quae cum postulantur, negari " omnino consueverunt, ne praesumptio plus habeat roboris "et momenti quam veritas." Ond' è che quando la S. Congregazione ha conosciuto che in qualche luogo fosse invalsa la consuetudine di binare la Messa senza necessità, non ha mancato di riprovare consuetudine di tal fatta siccome un abuso, eccitando lo zelo dei Vescovi ad eliminarla.

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8. 4° Anche la povertà dei preti è ben lungi dal giustificare la binazione della Messa, come già si accennò dal Verricelli. Un Arcivescovo d'Irlanda dimandò nel 1688 "se per la sola causa della povertà possono li Regolari "celebrare due Messe nei giorni festivi, facendolo nelle case private non ostante che tutte le parrocchie e li con"venti abbiano le loro chiese e cappelle." La risposta della S. Congregazione fu negativa; ed essendosi riferito nelle due particolari Congregazioni di Propoganda dei 7 Marzo 1743, e 28 Luglio 1750 che tuttora vigeva in Irlanda il divisato abuso, perchè molti Sacerdoti si servivano "della "facoltà di binare non per altro fine che di aver limosine "piu abbondanti, e quindi potersi più comodamente sos“tentare,” gli EE. PP. ordinarono: Graviter moneantur Sacerdotes, ne facultate celebrandi bis in die abutantur, ut stipendium largius et pinguius habeant. E da Bened. XIV.2 chiamasi abusus intolerabilis quello di dare ad un Sacerdote la facoltà di binare eum in finem, ut duplici eleemosyna decentius se substentaret. Solo ad usare un riguardo ai

1 L. cit. 2 Cost Apostolicum ministerium, 30 Maggio, 1753, § 11.

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