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nec petitio fuit exaudita, ea potissimum de causa, quod imperceptibile visum est, alium non adesse sacerdotem, qui Missa mantelucanam celebraret pro nobilibus; quemadmodum colligitur ex lib. 21 Decretor., pag. 56.

versalis Ecclesia. Franciscus Sylvius, magni nominis theologus, tom. 5 suorum Operum editionis Antuerpiensis orat. 1, quae est unica de Officio Parasceves, rem graphice exponit, nec parochorum consuetudini censet esse ullo modo deferendum. De hac eadem re plura habentur apud Suarez in 3 part. Divi Thomae, tom. 3, quaest. 73, art. 2, disquis. 80, sect. 3. Et nos ipsi haec omnia exposuimus in nostro tractatu de sacrificio Missae, typis Patavinis edito, sect. 2, § 39. Et in alio Tractatu de Festis Domini Nostri Iesu Christi, par. 1, typis quoque Patavinis edito, § 336 et seqq. confutavimus errorem Graecorum Schismaticorum, qui volunt, in missa praésanctificatorum, per immersionem particulae in Calicem ex Sacratissima Hostia detractae, transubstantiationem fieri vini in Sanguinem Christi; et diximus, sacerdotem in officio feriae sextae maioris hebdomadae sumere Christi Corpus et San-retur, quemadmodum videri potest in Theguinem, cum utrumque revera sit sub specie panis, praecedenti licet die consecrati.

§ 23. Praescriptionis excipit praesumptio, de qua modo sermo habendus est. Equidem non ignoramus iurisperitorum commune adagium, nempe ratione consuetudinis ab immemorabili afferri posse in medium quemcumque gratiosum titulum, et etiam privilegium apostolicum, quod, utpote nullo certo documento probatum, praesumptum appellatur. Sed, caeteris praetermissis, ne haec epistola longior evadat, subdimus, haec intelligi posse de illis privilegiis, quae impetrari potuissent a Sede Apostolica, si quis ea postulasset; non vero de illis, quae cum postulantur, negari omnino consueverunt; ne praesumptio plus habeat roboris et momenti, quam veritas.

§ 24. Romanis Pontificibus mos est, ut ea negotia, quae ipsi per se expedire nolint, ad Congregationes reiiciant examinanda, ut earum consilio rem expediant. Anno MDCLVII. cum in civitate, quam dicunt de Assumptione, in provincia Paraguariensi, pars magna nobilium domi se continerent, utpote decenti apparatu vestium carens, nec accederet ad Ecclesiam, ut sacrum die festo audiret, Episcopus exoravit, ut sibi facultas daretur celebrandi Missam antelucanam nobilium praedictorum gratia et aliam ante meridiem, ut reliquus populus missae praecepto diebus festis satisfaceret. De hac re actum fuit in Congregatione Concilii die 1 septembris MDCLVII.

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§ 25. Praeterea vobis omnibus notum est, in Regnis Aragoniae, Valentiae et in Comitatu Catalauniae, die Commemorationis omnium fidelium defunctorum, quemlibet sacerdotem saecularem bis Missam celebrare posse et ter quemlibet sacerdotem regularem; quod singulare privilegium antiquae consuetudini et famae apostolici privilegii concessi vel a Iulio III. vel a Paulo III. summis Pontificibus innititur. De dicto privilegio egimus in supra citato nostro Commentario de sacrificio Missae, sect. 2, § 31, et latius dum munere fungebamur secretarii Congregationis Concilii, cum causa quaedam Castellana pertracta

sauro resolutionum praedictae Congreganis tom. 2, pag. 168, et plura quoque de dicto privilegio relata fuerunt a bonae memoriae Cardinali Lanfredino, dum ipsum secretarii munus obiret et de quadam Causa Oriolen. ageret, de qua tom. 5 eiusdem Thesaur., pag. 384 et seqq. Viri, qui dignitate et praestantia supra caeteros eminebant, Summis Pontificibus humillime supplicarunt, non ut quidem rem novam permitterent, sed ut tantum ad quasdam alias regiones memoratum privilegium extenderent, ob quod presbyteri tum saeculares, tum regulares, in die Commemorationis omnium defunctorum rem divinam iterato faciebant, precesque suas singulari pietate et rationibus undequaque petitis cohonestarunt: negotioque a Summis Pontificibus remisso ad Congregationem Concilii, haec precibus huiusmodi morem haud gessit, sed petentes, uti fieri cum principibus viris consuevit, urbane dimisit, quemadmodum recensuimus in citato nostro Tractatu de Sacrificio Missae sect. 2, § 32, editionis Patavinae.

§ 26. Porro, si denegatum fuit Episcopo petitum privilegium celebrandi bis in die festo, ut nobiles satisfacerent praecepto audiendi Missam, eo quod alius aderat sacerdos, qui sacrum facere poterat; si principum virorum vota exaudita non fuerunt, qui tantum pro extensione privilegii precabantur, et talis privilegii, quod unicam tantum diem quolibet anno respiciebat; unusquisque facili negotio cognoscere pot

Decretum Epiof Servan

erit, quid a Sede Apostolica factum esset, si simplices parochi facultatem petiissent bis celebrandi, ubi alius non deesset sacerdos, qui parocho operam suam praestare posset, et bis celebrandi, non unica die intra annum, sed tot diebus, quot per anni cursum festi dies celebrandi fidelibus praecipiuntur.

§ 27. Ut fraternitatis tuae postulatis ream decerni- sponderemus, negotium unico verbo cogno

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scimus nos absolvere potuisse, docendo nimirum, tuam Constitutionem Synodalem observandam esse. Henricus enim Boich, antiquus iuris canonici professor, in Comment. ad Cap. Te referente, num. 2. de celebratione Missarum, docet a nemine binas Missas eadem die celebrari posse, si id sit vetitum in Constitutione Synodali. Sed haec scribenda ad te putavimus, ut tuum religionis eximium studium nostris laudibus prosequeremur, certamque normam ac rationem ante oculos propositam haberes, ad quam consilia tua tuamque mentem tutissime conformares. Quapropter tres dies in privata nostra bibliotheca mane insumpsimus, quos vacuos ac liberos ab audiendis ministris molestisque negotiis nacti sumus, ut has literas conficeremus. Postremo te summopere iterumque commendantes, qui huius Sedis Apostolicae in dubiis rebus sententiam consiliumque exquisieris, benedictionem tibi nostram, venerabilis frater, peramanter impertimur.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvi. martii MDCCXLVI., pontificatus nostri anno vi.

LXXV.

Confirmat instructionem S. Cong. de P. F. Graecis Melchitis datam circa ieiunia, abstinentias et consuetudines Ecclesiae Graecae, aliaque ad eamdem nationem spectantia (1).

BENEDICTUS PP. XIV.

ad futuram rei memoriam.

Praeclaris Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum institutis inhaerentes, ab inita suprema universalis Ecclesiae procuratione nihil curavimus impensius, quam ut suus unicuique ecclesiae ac nationi debitus honor, sua dignitas, suae le

ges, suae consuetudines, sui ritus, ac quaecumque alia, quae cum integerrima orthodoxae fidei sinceritate in unitatis centro, et inviolabili ecclesiasticae disciplinae observantia vigere constabat, non modo sanctissime custodirentur, verum etiam, quoad integrum nobis fuit, adaugerentur. Inter cetera autém, quae pro natione graeco-melchita catholica patriarchatus antiocheni a nobis hactenus praestita sunt, is super ritiadornari mandavimus instructionem teno- bus et ieiuniis. ris sequentis, videlicet:

Istruzione per la nazione greco-melchita cattolica del patriarcato antiocheno sopra l'osservanza de' riti, digiuni, astinenze e consuetudini della Chiesa Greca, ed altre pendenze riguardanti la medesima nazione, secondo le risoluzioni prese nelle congregazioni particolari tenute avanti la Santità di Nostro Signore li 28 e 31 decembre 1745 e 3 gennaio 1746.

Demandatur confectio in

structionis pro

Graeco-Melchi

Sequitur instructio.

Ad alliciendos schismati

vata a Patriar

ieiuniis

La Santità di Nostro Signore mossa da quell'ardente zelo, che conserva per la di- cos multa innolatazione della religion cattolica nelle va- chis catholicis ste regioni dell' Oriente, e per l'osservanza super ritibus et de' riti e della disciplina delle chiese orientali, si degnò nell'anno MDCCXLIII. di tenere alla sua presenza varie congregazioni particolari con l'intervento di alcuni Cardinali, che compongono la Congregazione de Propaganda Fide, e di alcuni teologi. In queste furono esaminati varii dubbii ed alcune istanze proposte in nome del Patriarca antiocheno de' Greci-Melchiti, Cirillo Serafino Tanas: il quale seguendo l'esempio del suo zio Eutimio Arcivescovo di Tiro e Sidone (uomo per altro di molto zelo e sollecitudine di propagare la fede cattolica), e nell'idea di rendere più mite la disciplina della Chiesa greca, per allettare con ciò gli scismatici all'unione colla Chiesa cattolica, nella quale non sarebbero stati obbligati alla rigida osservanza di quei lunghi digiuni, de' quali per altro si sono sempre i Greci gloriati con somma gelosia di non infrangerli; erasi avanzato a concedere sopra di essi dispense generali, e più particolarmente a ridurre il digiuno de' Santi Apostoli Pietro e Paolo, e le astinenze del Natale e dell' Assunta, al solo giorno che precede tali feste. Aveva inoltre permesso, che più Messe si celebrassero nello stesso giorno sopra del medesimo altare, e che nei giorni di Lunedi, Martedi, Mercoledi, Giovedi e Venerdi di tutta la

(1) Ex App. ad Bull. Pont. Sac. Congr. de Prop. Fide. Tom. II., pag. 117,

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Innovationes huiusmodi a S.

tae fuerunt.

Quadragesima, nei quali per antichissimo uso ed immemorabile consuetudine celebrasi nella Chiesa greca la sola Messa dei Presantificati, potesse celebrarsi ancora la Messa intiera.

Queste ed altre simili introduzioni ed Sede reproba innovazioni, come quelle ch'erano contrarie alla dovuta osservanza del rito greco, e piuttosto inducevano confusione ne' cattolici, e scandalo negli scismatici (i quali procurano di mostrarsi almeno nell'esteriore rigidi e gelosi osservatori della loro disciplina, introdotta presso di essi da molti secoli), non furono approvate da Sua Santità; e quindi con una sapientissima de cretale diretta al medesimo Patriarca ed a tutti i Vescovi greci-melchiti cattolici ad esso subordinati, e pubblicata sotto li XXIV. decembre dello stesso anno, riprovò ed annullò ogni novità introdotta da qualunque prelato della Chiesa greca, foss'egli Patriarca o Vescovo, la quale tendesse ad alterare la disciplina della medesima Chiesa e ne ingiunse la totale e piena osservanza al Patriarca, ordinandogli d'invigilare, che non si introducesse alcuna novità nella materia de' riti, de' digiuni, delle astinenze e degli antichi costumi.

Dispensatio Patriarchae su

abstinentiis

Più particolarmente dichiarò irrita e nulper ieiuniis et la la suddetta dispensa generalmente data iam annullata. dal Patriarca, in un congresso tenuto l'anno MDCCXXXVI. co' suoi Vescovi, a tutti i Greci-Melchiti abitanti dei villaggi del Libano e dell' Anti-Libano, di digiunare nel solo giorno precedente la festa de' Santi Apostoli Pietro e Paolo, dell' Assunzione e del Natale di Cristo: ed insieme ordinò che in tutta l'estensione del patriarcato antiocheno si osservasse il lodevole antichissimo costume di astenersi dal pesce nei Mercoledi e Venerdi di tutto l'anno.

Confirmata facultas dispen

cessitatis.

Ciò non ostante, compassionando con visandi toties scere di paterno affetto la povertà di quei quoties in casibus merae ne- cattolici, e la mancanza in quei luoghi di cibi quadragesimali, si compiacque di confermare la facoltà, con decreto di una congregazione particolare di Propaganda Fide de' XXII. gennaro dell' anno MDCCXXXII., conceduta al Patriarca di dispensare con qualche ceto, ed anche comunità, acciocchè ne' tempi dei suddetti digiuni ed astinenze possano cibarsi di latticinii, ed anche di carne; purchè la dispensa sia particolare di anno in anno, e non generale, nè perpetua, ma per il solo tempo che dura la necessità: dovendo altresi egli procurare

con ogni cautela, che con tali dispense non vadano in disuso e dimenticanza i riti antichi, e l'osservanza de' digiuni e delle asti

nenze.

litio Missa

Non credette però di condiscendere al- Celebrati plurium Missa l'istanza fatta dal medesimo Patriarca, che rum in eoden fosse permessa la celebrazione di più Mes- altari ac abo se su lo stesso altare nel medesimo gior- Praesanctifica torum, vetitae no, e che nei giorni, nei quali si celebra permissa nihi Tominus plula Messa de' Presantificati, potesse celebrar- rium altarium si la Messa intiera: mentrechè la Santità erectio, et sa cerdotum conSua riconobbe che ciò sarebbe stato un celebratio. pervertire, anzi togliere, un precetto ed una consuetudine introdotta dagli antichi Santi Padri della Chiesa greca, ed osservata in essa inviolabilmente fino al tempo presente. Bensi, per soddisfare alla pietà dei sacerdoti, ed alle molte oblazioni de' fedeli, permise, che possano erigersi altri altari nelle chiese in luogo decente; e quando il numero degli altari non corrisponda a quello de' sacerdoti, o alla moltiplicità degli oblatori, dichiarò che concelebrando più sacerdoti su lo stesso altare, secondo il costume della Chiesa greca, insieme con un Vescovo o con altro sacerdote, ogni concelebrante possa applicare il sacrificio secondo la mente degli oblatori; purchè ognuno di essi sia vestito co' paramenti sacri, reciti intieramente tutta la liturgia, proferisca le parole della consacrazione, ed esplori la mente degli oblatori, se con ciò restino essi soddisfatti per l'elemosina somministrata.

Con tali provvedimenti, coerenti in tutto alla disciplina della Chiesa greca, volle Sua Beatitudine smentire li falsi clamori degli scismatici, soliti ne' passati tempi a lagnarsi che la Chiesa latina procurava di distruggere il rito greco, rimise questi in una piena osservanza, e diede a tutti una regola certa e fissa, alla quale dovessero conformarsi; ingiungendo l'obligo alli Vescovi e sacerdoti di togliere dalla mente degli ignoranti la sciocca credenza che un sacerdote, servendosi di quei medesimi paramenti de' quali altri siasi servito in quel giorno, e celebrando su quel medesimo altare sopra cui altri abbia celebrato, rompa il digiuno; con altre simili stolte opinioni, le quali ne' passati secoli ha saputo spargere la malizia o l'ignoranza degli scismatici.

Et ita retusae schismaticorum calumniae.

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An. C. 1746

Quo praestito, Patriarcha derogationes pe190

Super redutione ieiunii Apostolorum,

Super ieiuniis Adventus.

BENEDICTUS XIV.

gnò di mandarglielo insieme con alcuni sacri doni, col mezzo di monsignor Emmanuele Vescovo di Babilonia, a cui conferi il carattere di delegato di questa Santa Sede. Ingiunse però a questo, che prima di rivestire il Patriarca del sacro Pallio, oltre alli giuramenti soliti prestarsi in simili occasioni, altro da questo ne esigesse, con cui si obbligasse di osservare per sè stesso, e fare osservare in tutto il patriarcato antiocheno dai suoi Greci-Melchiti la suddetta decretale.

Prestollo egli in presenza di due Vescovi del suo rito, di molti monaci e di alcuni missionarii latini, e quindi lo sottoscrisse di proprio carattere, e lo confermò col sigillo patriarcale. Ma dopo pochi giorni spedi in Roma il suo vicario D. Giuseppe Papilla, con commissione di fare istanza a Sua Santità della dispensa da quelli medesimi digiuni, astinenze e riti, de' quali aveva poco prima giurato l'osservanza. Espose questi che, attesa la lunghezza dei digiuni e delle astinenze, e la povertà dei cattolici, riusciva ad essi difficile di osservarli per tanti giorni, quanti erano enunciati nella decretale; e quindi fece istanza:

Primo: che fosse lecito ad essi di osservare il digiuno degli Apostoli per quei soli dodici giorni, che precedono la festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, allegando esser questo l'uso introdotto nel tempo del Patriarca Atanasio, col consenso degli altri patriarchi de' Greci di Costantinopoli e di Gerusalemme.

Secondo che togliendosi l'obligo dell'astinenza dell' Avvento per quaranta giorni interi, si lasciasse ad ognuno la libertà di digiunare quel numero di giorni che gli venisse ispirato dalla propria divozione. Terzo che parimente si togliesse il preus feriis IV. et cetto dell'astinenza dal pesce in tutti i VI. totius anni, Mercoledi e Venerdi dell'anno, asserendo l'uso contrario essersi già talmente introdotto e radicato, che non possa sperarsene l'abolimento.

Super abstitentia a pisci

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in oltre perchè possa aversi pronto il sagramento della Santissima Eucaristia in tutti i tempi, nel caso che sia bisogno di ministrarlo agl' infermi.

Novo examini iterum subie

servantia de

Tali cose si è degnata Sua Santità di esaminare maturamente in tre congregazioni eta decreta; ac particolari tenute alla sua presenza, col- eorumdem obl'intervento di alcuni Cardinali della Con- mandata, gregazione di Propaganda Fide; ed avendo riconosciuto che le suddette istanze sono contrarie alia disciplina della Chiesa greca, e che il permettere simili novità. contro l'uso, si antico che moderno, di essa, può apportare delle confusioni e dei disordini, anzi dello scandalo, e motivo di divisione alli nemici della religione cattolica (i quali devono restar convinti ed allettati a venerarla ed abbracciarla per la sua verità e santità, e non per la rilassazione de' digiuni e mutazione de' riti e consuetudini introdotte dalli Santi Padri della medesima Chiesa), ha determinato di comandare, come in fatti colla presente ordina e comanda al Patriarca, di osservare intieramente la decretale da esso medesimo giurata.

Patriarchae, ut

faciat illa observare, et caute procedat in peculiaribus con

cedendis dis

Ad esso pertanto incombe il peso di e- Iniunctumque sortare tutti i Greci cattolici del patriarcato, e più particolarmente quelli della diocesi patriarcale, a riprendere i digiuni ed astinenze in tutta quella estensione di gior- pensationibus. ni, ed in que' tempi ne' quali sono stati quelli e queste osservate prima delle dispense da esso concedute, e prima delle innovazioni e moderazioni introdotte dall'Arcivescovo di Tiro e Sidone, Eutimio; ad astenersi dall'uso del pesce in tutti i Mercoledi e Venerdi dell'anno; ed osservare il lodevole costume di celebrare una sola Messa sopra lo stesso altare, e di celebrare la sola Messa de' Presantificati nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledi, Giovedi e Venerdi della Quadragesima. E quindi, dovendosi egli servire con cautela, e precisamente nelle forme espresse nella decretale, della facoltà concessagli di dispensar con essi in caso di necessità, non dovrà dare dispense generali o perpetue, ma concedendole a qualche ceto o comunità, dovranno queste essere particolari di anno in anno, e per quel solo tempo che durerà la necessità della dispensa.

Dovrà altresì con tutta l'efficacia esor- Atque idem praestent Epitare i Vescovi del suo patriarcato a prati- scopi patriarchatus. care lo stesso nelle loro diocesi, e a darsi tutta la cura che in esse sia pienamente osservata la medesima decretale.

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Providetur ne Eucharistia desit infirmis.

Ad tollendas discordias ex

Perchè poi gl' infermi nell'estremo della vita non sieno privi dei santissimi sagramenti, procurerà ogni Vescovo che in quelle chiese le quali sono possedute dalli cattolici, si conservi continuamente il santissimo sagramento dell' Eucaristia, non già nella forma che dicesi praticarsi dagli scismatici, cioè di conservare indecentemente il Pane consagrato, seccato o al sole o al fuoco e di poi pesto, e che quindi è stata giustamente riprovata dalla Congregazione del Santo Offizio, ma con tutto rispetto e decenza nei ciborii; usando tutta l'attenzione, che le chiese sieno ben custodite dalle irriverenze degli infedeli.

Avendo Sua Santità inteso con sommo ortas quoad dispiacere quali disordini e confusioni proGraecos bapti- venissero dalle continue discordie dei mis

zatos a latino

sacerdote, da- sionarii latini, intorno ad alcuni cattolici, tur unicuique facultas seli i quali, sebbene nati da genitori greci,

gendi ritum.

Instructiones ad hoc.

eransi fatti battezzare dalli sacerdoti latini in mancanza di sacerdoti cattolici del proprio rito greco, e che perciò si chiamano Latinizzanti; e quindi volendo togliere ogni occasione di litigi e di scandali che con troppa frequenza da ciò nascevano, colla sua accennata decretale determinò di dare ad ognuno di essi la libertà di scegliere quel rito che più ad ognuno piacesse, con obligo di seguitarlo intieramente senza commistione di altro rito: e che se ne dichiarasse avanti la persona che da Sua Beatitudine sarebbe destinata.

A questo fine con suo breve speciale concedette le facoltà necessarie al suddetto Vescovo di Babilonia, di esplorare la mente di tali Latinizzanti. Gli fu congiuntamente data istruzione di portarsi in Damasco, interrogare ognuno, qual rito volesse seguitare, il latino oppure il greco, secondo la piena libertà loro conceduta da Sua Beatitudine; e quindi formate due note distinte, una di quelli che avessero voluto restare nel rito latino, l'altra di quelli che avessero scelto il rito greco, quella consegnasse alli Padri di Terra Santa come parochi de' latini nella chiesa di Damasco,

l'altra trasmettesse al Patriarca Cirillo, acciocchè riconoscendoli per sudditi, li provedesse di sacerdoti greci cattolici, i quali amministrassero loro i sagramenti.

Si portò il delegato in Damasco, e visitò ad una ad una le case de' Latinizzanti: ma avendo riconosciuto, conforme asserisce, che giammai in Damasco erano mancati sacerdoti cattolici di rito greco, pubblicò un decreto, con cui ordina, che tutti i suddetti Latinizzanti debbano riprendere il rito greco.

ritatio.

Siccome pertanto, quand' anche il fon- Et ipsarum irdamento di questo decreto sussistesse, egli nel pubblicarlo ha ecceduto li limiti delle sue facoltà, e con esso ha tolto alli sudditi Latinizzanti quella libertà di scegliere il rito, la quale ad essi concedesi nella decretale (poichè piuttosto avrebbe dovuto notificare alla Santa Sede Apostolica una circostanza non nota, e sopra di essa esplorare la mente di nostro Signore); quindi è che la Sua Santità inerendo anche su questo punto alla disposizione della decretale, e previa l'irritazione del suddetto decreto del delegato, quale dichiara nullo e di nessun valore ed efficacia; e non ostante che alcuni di essi in esecuzione di tale decreto fossero nuovamente passati al rito greco, rimette tutti e singoli i suddetti Latinizzanti nella piena libertà di sceglier l'uno o l'altro rito, latino o greco, sebbene sieno nati da genitori greci, e, quando furono baitezzati dalli latini, vi fossero in Damasco o nelle vicinanze i sacerdoti greci cattolici.

cessa ritus ele

alias civitates

In vigore pertanto di tale permissione Ac iterum condovrà ognuno di essi scegliere il rito ctio, quae ad greco o il latino, e dichiararsene avanti extenditur sub la persona la quale sarà a questo fine spe- conditionibus. cialmente deputata da Sua Beatitudine. E perchè si è preinteso che di simili Latinizzanti se ne trovino alcuni nei villaggi vicini alla città di Damasco, ed altri in altre città del patriarcato antiocheno, perciò Sua Santità dichiara compresi tutti nella disposizione della decretale, e concede a tutti la medesima licenza di seguitare il rito latino quando lo vogliono, oppure di ritornare al rito greco: colla condizione però che quelli tra Latinzzanti i quali non sono ancora giunti all'uso della ragione, seguano il rito de' loro genitori, se questi avranno scelto un medesimo rito, altrimenti abbraccino il rito del padre. Dovranno bensi tutti questi, quando bramino di restar latini, conformarsi intiera

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