Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Ma che avverrebbe negli altri Regni, quando non si avesse la fiducia sulla libertà del Papa ? Ahi! le dottrine malvage del de Dominis sui Patriarcati teniamo fitte in mente, ed esse forse non piglierebbero vita, se il domani vedessero il Papa non libero nell' esercitazione dei suoi diritti? e non piglierebbero vita, quando il Papa da sè si ponesse in una condizione siffatta (1)? Ahi! italianissimi, italianissimi, credetemi pure, la Chiesa non era a toccarsi: volgete rapida un occhiata su tutto quel che avete operato in fatto di Chiesa, e ditemi in fede vostra: c'è chi si auguri, o che si possa omai augurare, che il Papa in Roma rimarrebbe libero, qualora cedésse? L' universo mondo, la Chiesa tutta non è persuasa di ciò; e di qua nasce il timor di scisma, ben diverso da quel che minacciate, ben diverso da quel che agognate, ben diverso da quel che menate innanzi, e ben diverso da quello, che non potete credere voi stessi punto nè poco.

Ma qui mi foss'io allontanato dallo scopo che mi prefiggeva? no, non parmi: io calzava il discorso sullo scisma sanzionato nel settimo articolo, sull' enormità di questo reato, sulla certezza della perdizion dell'anima per chiunque ci porge la mano, e mi ricordai così a volo esser cotesto un discorso, che oggi, non che inorridire e spaventare, potea andare a sangue nell'animo di chi uno meno si pensi. Oggi appunto è dessa una moneta corrente la minaccia della scisma, e quindi il vederla sanzionata in qualche legge non è che una soddisfazione nel cuor degli empî.

(1) Antonio de Dominis, uno dei più acerbi nemici della Chiesa, volendo struggere il domma del Primato di giurisdizion nel Papa, mandava innanzi gli spropositi suoi sui Patriarcati nella forma seguente = Tutta la Chiesa Gallicana (lib. 1. de Rep. Eccl.) potrebbe bene ed a ragione riconoscere a supremo Patriarca il suo Primate di Lione; siccome la Spagna potrebbe riconoscere per suo in questo modo l'Arcivescovo di Toledo: 'Inghilterra, la Scozia, e l'Irlanda quel di Cantuaria; la Germania quello di Magonza. =

Il perchè m'è parso dir parola sul valore di coteste minacce, che peraltro non crediamo che stiano nel cuor del nostro Mancini, o in quello del Governo, ch'è chiamato a cancellare, e cancellerà certamente, ci auguriamo, tutto quel che va contro la legge santa di Dio.

APPENDICE

In quel decretino famosissimo del settimo articolo, che noi già abbiam comentato, là in sul principio leggiamoNelle cause meramente ecclesiastiche non sarà conceduta la Reale Esecutoria alle citatorie sugli appelli alla Curia Romana, se non ec.-Quì chiaro si vede come si parli di quella permissione che vuol dare il Governo su quelle lettere inibitoriali che vengon da Roma, quando nelle cause ad essa, com'è di diritto, si faccia l'appello. Dunque son quì, in questi pochi accenti, due principi riconosciuti, e novellamente sanzionati: il Regio Exequatur, il Placet così detto; e più, si ponga ben mente, questo Placet in applicazione al potere giudiziario nella Chiesa, come quello che strugge dirittamente il potere di Esecuzione, gli effetti ch'è chiamata a produrre una sentenza. Bene è vero come cosiffatti errori non siano no il frutto della rivoluzione attuale, ma sì bene quello di qualche altra rivoluzione preterita, sistematicamente operata, che poi ha partorita legittimamente questa famosissima del 1860; ma, che che sia di ciò, giova sempre il far motto di questi errori, che quì si son voluti nuovamente riconoscere, e sanzionare. Primamente parliamo dell'Exequatur in genere, e poscia della sua applicazione ai giudizi nella

Chiesa.

CAPO PRIMO

1. Di che natura sia il diritto, che esprime l'Autorità nella Chiesa 2. L'istituzione del Placet è empia, così anche chiamata dai Sommi Pontefici 3. Si risponde agli argomenti in difesa-4. Si prova come nel Concordato del 1741 non vi sia il privilegio del Placet.

I.

E cominciando dall'un dei capi, mi si permetterà ch'io quì riassuma in brevissimi accenti i principî primi, onde bisogna muovere a fin di vedere l'empietà della proposizione Regio Exequatur- nientemeno che a tutti gli Atti, a tutte le Bolle, a tutti i Brevi, ad ogni legge della Santa Romana Chiesa (1). È cosa già ben saputa

.:

(1) A cessare ogni equivoco, spieghiamoci chiarissimamente. Diciamo un empietà il Regio Exequatur, ed il diciamo nel sentimento in cui l'han detto i Papi, cioè quando ritiensi per sè come un diritto inerente alla Corona in somma quando esso si pigli in quel sentimento, in cui diffiniscono il diritto del Placet alcuni scrittori di condannata memoria. Il giansenista Van-Espen I Placet, dice, è la permissione, che l'autorità civile impartisce alle bolle ed ai brevi pontificii e ad ogn'altro atto dell'autorità ecclesiastica, perchè abbian vigore nel proprio stato ed il diritto del Placet è un diritto di guarentigia contro gli attentati della Chiesa inerente per natura nel governo politico, pel quale esso dichiara di niun valore i Brevi e le Bolle Pontificie ed ogn' altro atto dell'autorità ecclesiastica, che non siano muniti della sua permissione. In questo sentimento l' Exequatur è un empietà, come andremo provando; ma, si ponga ben mente, la quistione è cangiata, quando ritiensi, o a torto o a diritto, che siavi esso per un privilegio della Santa Sede, come qui si pretende in queste nostre contrade, sebbene antilogicamente. E qui una dimanda vien da sè se è dessa un empietà l'Exequatur, i Papi possono concederlo? Vi ricorda che il rubare o l'assassinare è un empietà certamente, ma bene io posso cedere il mio: così del pari è un empietà l'usurpazione dei diritti della Santa Sede, massime quando si aggiunga anche l'insulto in dicendo come siano diritti propri di ciascuna Corona; ma il Papa può bene cedere alcuni diritti, quando egli creda che ciò riesca a ben della Chiesa.

chi abbia nella Chiesa il comando, cioè il diritto di dirigere i sudditi al fine si volgano pure le sacre carte e c'è una parola che attribuisca ad altri il comando, fuor da quella parte nella Chiesa istessa, che si dice insegnante? Posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, ed è una cosa ben saputa è luculento poi questo principio anche per natural ragione. Là nei trattatisti di giure naturale si assegnano i motivi, per i quali l'uomo si dica nato fatto per la civil compagnia: or bene; applicateli all' uomo non circoscritto dai limiti di questa vita fugace, ma riguardato nei suoi destini al di là della tomba, ed inferirete tantosto come oggi anche all'uom sia necessaria quella società che Chiesa diciamo. Fin quì l'istesso principio, alla cui vista diciamo necessario all'uomo il viver comune, abbiamo a dire oggi all' uom necessaria la società religiosa, e quella segnatamente che la fede c' insegna esser la vera. Essa non che è necessaria, così com'è per l'uomo la civil compagnia, ma è distinta da questa; e la diversità abbiamo nei fini, e la diversità nei mezzi; stante una cotale distinzione, si vede luculentemente l'indipendenza scambievole dell' una dall' altra. Se l'una dipendesse dall'altra, i diritti della società che dipende, non diverrebbono che diritti di quella società, da cui si dipende. Ogni autorità esprime un diritto, ed un diritto che possa essere impedito, quando si rechi in opera, non che diritto, è una passività in tutti i sensi; e che anzi il diritto vero rimarrebbe là in quella parte attiva, che impedisce a man salva l'esercitazione del diritto altrui, di quello che antilogicamente, in tal caso, ancora si chiamerebbe tale. E di vero: fate conto che possa essere una autorità diversa da quella ecclesiastica, che pretenda esercitare impunemente i diritti della Chiesa: cotesta autorità o ella andrebbe superiore, o eguale sarebbe a quella che già preesiste. O è superiore, e già l'altra autorità non

« ÖncekiDevam »