Sayfadaki görseller
PDF
ePub

gio da Agostino, e per se stesso da Sinesio (1). L'istesso Agostino spesso mena lagnanza per dover' intendere a sì falte cose (2). I Vescovi adunque alle istanze non poteano dar niego dicendo-io non son Giudice-, ma forzatamente aveano da giudicare, stante il precetto dell'Apostolo; come dunque può dirsi che arbitri o arbitratori i Vescovi siano stati in quella stagione? (3)

(1) Nyssenus in vita Gregor. Thaumaturgi. Angustinus lib. 3. Confess. c. 3. Synesius epist. 57. Tom. VI. B. Vv. Pp.

(2) D. August. de opere Monach. cap. 29. Tom. VI. Nam maligni (parla così in Psalm. 118. Serm. 24. Tom. IV.) exercent ad facienda mandata, a scrutandis autem avocant; non solum cum persequuntur, aut litigare nobiscum volunt; verum etiam cum obsequuntur, et honorant, et tamen suis vitiosis, et negotiosis cupiditatibus adiuvandis, ut occupemur, et cis nostra tempora impendamus, efflagitant; aut certe infirmos premunt, et causas suas ad nos deferre compellant: quibus dicere non audemus, Dic homo, qui me constituit ludicem, aut divisorem inter vos? Constituit enim talibus causis Ecclesiasticos Apostolus cognitores, in foro prohibens iurgere cristianos.

(3) Non è dubbio com' egli sia dispiacente assai il vedere sia in qualche scrittore di condannata memoria, sia negli scritti dei giureconsulti, come in Gotofredo ed in Cniacio, spropositi maravigliosi su questo punto. Povera gioventù che, senz' addarsene, ha da bere l'errore in questi fonti! E quando sarà che qui sorga una scuola in giurisprudenza ecclesiastica. che sappia bene abbattere gli errori contro i diritti della Santa Chiesa ! Trae innanzi il famoso Giannone, e, così come su in Cattedra, ci pronunzia che la giurisdizione della Chiesa appunto per non esser propria e vera si addimandava notio iudicium audientia. Di questa ridicola obbiezione ridevolmente si serve cotesto scrittore; gli altri, servendosene, almeno tolgono di mezzo la voce iudicium, e rimanendo la parola notio eď audientia, la falsa idea regge un pò meglio sopra la falsa base. È saputo come il giudicio dica in sè giurisdizione perfetta, dacchè dice contestazion di lite, e sentenza Velut arbitrium (dice Cuiacio in lib. 4. Digest. T.I. in Paratill) officium est, sive munus Arbitri; ita iudicium officium iudicis; et est iudicii initium litis contestatio, finis sententia=; anzi si ponga mente a queste altre seguenti parole: = sive ius, ex quo etiam nomen. Dunque lo stesso è dire giudicio che ius dicere, perfetta giurisdizione. Il protestante Gotofredo se ne cava fuori in pochissime parole Audientia Episcopalis, agli dice, non est iurisdictio, et velut Accurtius...quia ut foro, ita apparitione et executione carent Episcopi. Audientia iudicium est atque notio, quae Episcopo in clericos et monachos competit. Dice primamente che nella Chiesa non è giurisdizione perchè manca di esecuzione, al che rispondiamo che non manca di esecuzione perchè c'è la giurisdizione, e valgono all'uopo le ragioni assegnate. Se parla in diritto, questa è la risposta; se parla in fatto, bisognerebbe che meglio si fosse spiegato, significandoci di

Da ultimo vuolsi da Giannone come fino a Giustiniano la Chiesa non abbia avuto il suo foro esterno. Per foro

quale legge ecclesiastica o laicale intenda parlare, vedendo altresì se la legge contenga regia concessione o dichiarazione d'un diritto preesistente già nella Chiesa di Dio. Soggiunge che audientia est iudicium, e qui valga la risposta già data.

[ocr errors]
[ocr errors]

Il Cuiacio è dell' istessa risma, ma mentre egli crede di abbattere nella Chiesa la giurisdizione, e l'esecutivo potere, cel viene rifermando magnificamente. Ed in vero, egli dice come i Vescovi non abbiano giurisdizione, perchè — eorum ut officium delegatorum, qui etiam notionem non iurisdictionem habent, sententias magistratus exequantur; noi medesimamente abbiam detto; cioè che la Chiesa ha piena e totale giurisdizione nella sfera dei suoi diritti, e può tale non averla nelle regie concessioni, se omai vi fossero altrimenti non andrebbe mica a proposito la somi. glianza = ut ufficium delegatorum. Le novelle che assegna il Cuiacio son leggi laicali, quindi non debbono, nè possono parlare di altro (sotto pena di nullità di quel che dicono) se non di quello che possono dare, e perciò salvo sempre rimane il principio. Infatti, dice la novella (che cita)= Clericus sequatur forum rei, si adversarius ad episcopi vel presbyteri audientiam non praestat adsensum =; dunque in ragione non può altro essere l'obbietto, se non che una cosa che, inerente al Principato, si concede alla Chiesa, ed a condizione che entrambe le parti diano il consenso per essere giudicate al foro di lei. Tanto è vero come questo sia solo il senso ragionevole delle novelle citate, che proseguita Cuiacio in dicendo Et hanc quidem (cognitionem, iudicium, audientiam) habuere tantum Episcopi vel Presbyteri in clericos et monachos in causa religionis, vel negotio ecclesiastico....non in aliis causis, nisi inter consentientes. Dunque per le cause che si raggirano infra i limiti dei diritti della Chiesa non può negarsi in lei la piena giurisdizione, cioè in causa religionis vel negotio ecclesiastico; per le altre si ammette la piena volontà di ambe le parti, e perciò debb'esser di cosa il cui obbietto formi una regia concessione condizionata come al donante sia meglio piaciuto. Io non dico già come in tutte cose assennatamente si sia inteso così, ma dico che credendosi proprio il diritto, in concedendolo bene a ragione potea porsi una condizione siffatta se proprio, o no, nelle singole cose era il diritto, non è qui il luogo a discettarne.

-

Parliamo in linea di diritto, e diciamo come ancorchè in tutte cose il Romano diritto, o qualechesiasi altra legislazione, avesse negata l'esecuzione al potere della Chiesa, non sarebbe che un fatto, varrebbe quanto valer debbe ogni fatto, posto alla luce del vero. Fate distinzione, pregovi in grazia, fra i diritti che son della Chiesa e fra le regie concessioni, se pure vi fossero state; per i suoi diritti, per quanto v'istilliate il cervello, non potete rinvenir ragione a negare nella Chiesa l'esecutivo potere. Non ha che fare una legislazione d'una società con l'altra; che che dica il Romano diritto, non mai può struggere quello ch'è di ragione, non mai può struggersi il principio di non esservi autorità che sovrasti la Chiesa. Peraltro Triboniano nel suo Codice la uso della parola audientia, ma nello

certamente s'intende un autorità legittima, innanzi cui, citate le parti e proposta l'azione, si ascolti il reo e l'attore, e si emani la sentenza, che assolvi o condanni: ogni altra idea è accidentale. Ora forsechè non si comportò sì fattamente la Chiesa, quando citati a comparire innanzi a sè nei Concili i Nestori ed i Dioscori, non che altri maggiori Prelati, e discussa la causa, li condannò anche in contumacia, deponendoli dai loro gradi, privandoli d'ogni onore, e, ch'è più, spogliandoli di tutti quei beni che la Chiesa stessa concede ai suoi figliuoli? Infra i monumenti, rappresentanti lo stato e la disciplina della Chiesa in quei tempi sono celebri gli otto libri delle Costituzioni dette Apostoliche, attribuite a S. Clemente, le quali, comechè non facciano piena fede in fatto di domma, sendo state corrotte dagli eretici, tutti i critici convengono com' esse significhino lo stato della Chiesa in quella stagione intorno alla sua esterior disciplina. Quivi si parla spesso dei giudizî dei Vescovi, e non v'incresca sentir qualche brano più interessante. Si facciano i vostri fori (così è detto) nel secondo giorno della settimana, acciocchè se si contradica al vostro parere, avendo vacanza fino al Sabato possiate esaminar l'opposizione... Assistano al Tribunale i Diaconi ed i preti con giustizia, senza accettazion di persone, giudicando come uomini di Dio. Essendo adunque presente l' una e l'altra persona, siccome dice la legge (Deuteronomio 19.v.17.), staranno le parti avverse in mezzo del foro, e voi ascoltandole santamente proferirete la vostra sentenza (1.2.c.47.) — Dipoi parlando delle regole da osservarsi dal giudice nella

stesso titolo inserisce tutte quelle leggi nelle quali si fa uso della parola iudicium; nel Codice Teodosiano c'è il titolo de Episcopali iudicio; nel Giure canonico, come si sa, parlasi del giudizio episcopale. Dunque, concludiamo, son parole, coteste, che mettono forse un cotale spauracchio, ma nulla dicono, e nulla posson dire in linea di ragione: ci appelliamo a chi sappia di giurisprudenza.

ma

discussione della causa, è detto - Sedendo voi dunque in Tribunale, presente l'una e l'altra parte.... fale esalta discussione dei contendenti, primamente dell' accusatore, se la prima volta sia comparso in accusando, ovvero abbia di già ad altri imputato delitti.......... essendo....... di buona coscienza non si abbia fede a lui solo, perchè questa cosa è iniqua, ma abbia ancora altri testimonî a lui simili (cap. 49.).-E nel cap. 481. 2. trovasi scritto — Non vogliate di ogni colpa profferire l'istessa sentenza, per ciascheduna la propria, giudicando i singoli delitti gravi e piccioli con molta prudenza...E certamente alcuni sottoporrai alle sole minacce, altri alle elimosine verso i poveri, altri mortificherai con i digiuni, ed altri giusta la gravità del delitto separerai dai fedeli. Or questa disciplina in quanto alla proposta dell'azione, alla qualità dell'attore, alla contestazion della lite, all'udienza delle parti, alla loro presenza, al giudicio ed alla pronunzia della sentenza, è quella appunto di cui usò in ogni tempo la Chiesa, ed ha ricevuto da Cristo Signor Nostro con la tradizion delle chiavi.

Ed ecco come svanisce un tratto la base, tutta quant'è, ove poggia la seconda obbiezione. Nell' Episcopato, cioè nella Chiesa, è la giurisdizione vera e propria, c'è il giudizio, strettamente preso, col diritto ad eseguir la sentenza, e quindi non ha relazione di sorta siffatto potere con quello degli arbitri, o con qualechesiasi altro. Il Placet qui non fa che struggere questa parte del comando nella Chiesa di Dio, ch'è una sua parte essenziale, così come in ogni altro essenziale consorzio (1). E quì, ponete ben mente, se il Placet applicato al potere giudiziario ve lo strugge, e lo annulla insieme col suo ese

(1) Sull' Exequatur sappiamo che o sono usciti, o sono per uscire lunghi lavori nel Giornale L' Ape Cattolica: siam di credere che quivi ci debba essere molta dottrina, conoscendo bene la penna che li scrive.

cutivo potere, applicatelo ai singoli diritti, e vi farà l'officio medesimo: si recidono così ad uno ad uno i rami dell'arbore di Santa Chiesa, ed è appunto questa, non dubitate, l'empia natura del Placet. Evviva il sig. Mancini! Quanta in uno facinore sunt crimina !

FINE.

« ÖncekiDevam »