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Congregazioni: così, ad esempio, non è strettamente mestieri per la Congregazione dei Riti, ed è quistione per quella del Concilio. Uno sguardo di volo all'istituzione di queste romane Congregazioni a fin d'osservare, per sommi capi, di che necessità sia quest'oracolo della Santa Sede, ch'è da ascoltarsi almen per pratica: questo bene avvisato, possiam anche osservare un po' più ragionevolmente la natura di siffatte decisioni a fin di ribadirsi via maggiormente il principio come torni impossibile quello ch'è sancito dal settimo articolo del primo decreto.

Pio IV, come si sa, vietava ogni comento al Tridentino Concilio senza l'approvazione della Santa Sede, di che Pio V istituiva la Santa Congregazione detta del Concilio, perchè intendesse all'esecuzione della stessa Sinodo, pur quando non aveasi ad elevar dubbio o difficoltà di interpretazione, dacchè in tal caso volea si ricorresse alla Santa Sede; indi a poco l' istesso Pio V dichiarava come l'istessa Santa Congregazione avesse anche la facoltà di interpretare la Sinodo (a fin di rispondere ai quesiti), ma nei punti certi, e non dubbî, chè altramente volca anche si consultasse l'oracolo della Santa Sede medesima; e da ultimo Sisto V con la famosa bolla Immensa non pure riserba a sè ogni interpretazione di domma ma aggiunge Cardinalibus vero praefectis interpretationi et executioni Concilii Tridentini, si quando... dubietas aut difficultas emerserit, interpretandi facultatem, Nobis tamen consultis, impartimur. Dunque per cotesta Sacra Congregazione, ch'è la competente forse al maggior numero di affari di giurisdizione contenziosa, non è a dirsi come richiesta per diritto la pratica santa di ascoltarsi l'oracolo della Santa Sede? Lasciamo stare quì il sentimento di qualche scrittore, il quale poggiandosi sopra un Breve di Gregorio XIV, che concede copia a cotesla Sacra Congregazione di scrivere nomine Papae, vuol' inferirne come

il Papa le abbia tolto il vincolo d'aversi a sentire forzatamente l'oracolo della Santa Sede; a noi non sembra come così possa interpretarsi quel Breve, ma quì, lasciando dall' un dei lati questa quistione un po' minuta, è a considerarsi che convenendosi da tutti come sempre si ascolti l'oracolo della Santa Sede nei casi dubbî e non anche decisi, ogni decisione viene a contener seco l'oracolo del Papa, sia, come si voglia, o di dubbia o di certa intelligenza il sentimento in cui è da interpretarsi la legge (1).

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E se per la Congregazione del Concilio è dessa una quistione, egli è poi certo come non si richiegga l'oracolo della Santa Sede per quella dei Riti, avvegnachè in pratica si usi. E non si richiede, giacchè Sisto V nella sua bolla d'istituzione non pone condizione di sorta: anzi è da por mente come cotesto Pontefice ponga cosiffatta condizione là ove parla Papa prius consulto della facoltà di concedere officia de patronis, ma la tace onninamente nelle altre facoltà che concede; e là in quella bolla medesima sono a ponderarsi bene quelle parole dette in modo assoluto e senza condizione veruna, quando il Pontefice dice caeteras in huiusmodi sacris Ritibus et caeremoniis incidentes difficultates cognoscant, summarie terminent et componant.--Arrogi a tutto questo che nel 1846 elevatosi il dubbio nella prelodata Congregazione— An decreta a Sacra Congregatione emanata, et responsio-· nes quaecumque ab ipsa propositis dubiis scripto formaliter editae, eamdem habeant auctoritatem ac si immediate ab ipso

(1) Pignatelli (tom. 9, Consultazione 174, n.o 10.) parlando di questa Sacra Congregazione del Concilio dice= Quae licet, ex eadem Constitutione Sixti V, non habeat facultatem, condendi leges, vel faciendi declarationes quae vim legis habeant, ultra illius praescriptum (cioè del Sommo Pontefice), quando tamen illas condit, credendum est eas condere cum expressa vel tacita licentia Summi Pontificis: ac proinde omnes declarationes vim legis Pontificiae habere. =

Summo Pontifice promanarent, quamvis nulla facta fuerit de iisdem relatio Sanctitati Suae-, e l'istessa Sacra Congregazione rispose che sì, ed ascoltandone prima l'oracolo della Santa Sede Et facta, essa dice, de praemissis omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio IX Pontifici maximo per eumdem subscriptum secretarium fideli relatione, Sanctitas Sua rescripta a Sacra Congregatione in omnibus et singulis approbavit confirmavitque.

La Congregazione Concistoriale, così detta, ha voce consultiva, leggendosi nella celebre Costituzione Immensa di Sisto V-caque discussa et examinata ad Pontificem referant ; anche la Congregazione d'Inquisizione non ha che voce consultiva, conciossiachè si sommettano dall'assessore all' approvazione del Papa anche quei decreti che si formano nei soli consessi di Cardinali (1)- Eodem vero die, dice un ultimo scrittore, quo ab ipsis facta sunt decreta, de iis per assessorem relatio fit ad Summum Pontificem; ha voce consultiva quella dell'Indice-quoties haec librum aliquem proscribendum aut emendandum censuerit, dice Benedetto XIV nella costituzione Sollicita del 1753.... Pontificis assensum...... exquirere—; ed ha voce consultiva, come a noi pare, la Congregazione super statu Regularium (2) istituita novellamente dall' immortal Pio IX, conciossiachè i suoi decreti non si veggano escire che con l'approvazione Papale: la Congregazione dei Vescovi e Regolari una volta andava divisa in due ; quella dei Vescovi toglie origine da Gregorio XIII, e manca oggi il diploma d'istituzione, quella dei Regolari si deve a Sisto V, che col secondo Breve del 1587 riferma le facoltà concesse nel primo (in data del 1586), ma a con

(1) In ogni feria quarta è il consesso dei soli Cardinali.

(2) La Congregazione de disciplina Regularium dipende oggi dal Cardinal Prefetto di quella dei Vescovi e Regolari, avendo oggi bene ristretta la sua sfera di azione.

dizione di riferirsi al Papa ogni controversia che insorga fra i Vescovi ed i Regolari; quindi in siffatti giudizi certamente non ha che pur voce consultiva. Ha voce consultiva la Congregazione di Propaganda per i suoi affari più gravi graviora, dice la Costituzione Inscrutabili di Gregorio XV, quae.... tractaverint ad nos referant —; la Congregazione super Negotiis ecclesiasticis non ha neanco sfera determinata di azione, ma il Papa suole commetterle gli affari che vuole; e del pari è da dirsi per quella super Residentia Episcoporum giusta la Costituzione ad universae di Benedetto XIV, ove, quando trattasi di pena da infliggere, è detto apertamente-facta...Nobis relatione; quella dell' immunità ha oggi pressochè perduta l'azione, da Roma in fuori, e la Penitenzieria, come si sa, non riguarda che l'interno foro: or dunque a vista di questa generica e sommaria nozione non è a dirsi per l'esterna giurisdizione della Chiesa che ordinariamente è consultiva la voce nelle Congregazioni Romane? Se questo non è pratica, ma è diritto già nella Chiesa, e se questo poggia sopra sante e giuste ragioni, come or ora abbiam detto, con quale fronte puossi omai sperare ch'esso si cangi, cangiandosi, come per conseguente, in deliberativa la voce consultiva, sol perchè piaccia così alla rivoluzione del 1860 ? Ciance! (1)

(1) Dunque le Sacre Congregazioni in Roma, ordinariamente, han voce consultiva: è questo il linguaggio anche degli scrittori; e là nella raccolta= Analecta iuris Pontificii (Quinziéme Livraison - Juillet 1856) si legge= Et les prérogatives personnelles du Souverain Pontife, comme elles découlent des promesses divines, sont parfaitement gardées dans l'institution des Congrégations. Car il est bien des causes, et ce sont les affaires majeures, dont le Pape se réserve la décision. Il en est d'autres pour lesquelles il faut la commission spéciale du Pape afin que les Congrégations puissent en connaître, et le plus souvent c'est à lui que la sentence est réservée, les Cardinaux n'ayant que le simple vote consultatif. = E riferma questa verità in dicendo (Seiziéme Livraison-Septembre 1856)= à plus forte raison devons-nous vénérer l'autorité pontificale dans les décisions des augustes tribunaux qui, outre le pouvoir ordinaire et perma

La voce è consultiva, come abbiam detto, nelle Romane Congregazioni, e va bene; ma sono elleno a tenersi come leggi le decisioni di esse? pare a noi che sì, comechè non possiam negare che alcuni portavano opinione diversa son leggi coteste per noi non solamente, ma è tale il sistema di elevarsi a leggi d'interpretazioni le decisioni in diritto dell'ultimo Tribunale, che un vantaggio sarebbe per ogni società, vantaggio che oggi non ha la giurisprudenza civile, vantaggio che presso noi toglie forza e vita dalla voce consultiva che hanno in Roma le Congregazioni, e vantaggio che non potrebbe aversi, se in Roma non fosse l'ultimo appello. Sono leggi per noi, abbiam detto, e non vi niego che qualche dotto e sano scrittore per lo innanzi non abbia pensato così; anzi l'istesso S. Alfonso prima dice esser probabile e l'una e l'altra opinione, l'affermativa cioè e la negativa, ma poscia la ritratta, e sta fermo per l'affermativa-Addendum tamen est, così dice, quod huiusmodi declarationes... satis omnes fideliter obstringunt.- Quando la quistione si elevi nel conoscere se siano leggi siffatte decisioni, s'intende bene che si parla di quelle comprensive, così dette dagli scrittori, cioè interpretative di leggi che già preesistono, e, ponga ben mente, tutto il nerbo del raziocinio di coloro che tengono contraria opinione sossopra è riposto

si

nent que leur confèrent les bulles de leur institution, agissent toujours de l'aveu du Souverain Pontife, et le consultent pour toutes les résolutions et sentences qu'ils rendent sur les affaires qui leur sont soumises. Les SS. Congrégations doivent en effet consulter le Souverain Pontife pour certaines causes exprimées dans les constitutions apostoliques et notamment dans la bulle Immensa aeterni Dei de Sixte V, ainsi que nous l'avons dit ailleurs. Or, cette obligation de la consultation pontificale est le signe manifeste de l'autorité apostolique en vertu de laquelle sont rendus les décrets des SS. Congrégations....., e quivi a pag. 2368 = les causes, così si legge, que les SS. Congrégations ont le pouvoir en vertu de leurs facultés ordinaires, quoique, en fait, leurs sentences soient toujours soumises à la sanction du Souverain Pontife.

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