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che con una leggerezza e facilità così, come può bersi un bicchier d'acqua a tempo d' estate, non spaventaste

di porre la mano su tutto quello ch' è Chiesa, e dissennatamente intendeste anche sovvertire l'ordine dell'ecclesiastica legislazione, pensaste che oltre al diritto che non vi assistea, oltre al reato che si commetteva a man franca, dicevate anche uno sproposito ben grosso in logica naturale, intendendo toglierci una perfezione nelle nostre leggi giudiziarie, perfezione che sol procede da principî altissimi di divina ragione, e che voi agognate da lunga stagione, ma non avete nella giurisprudenza civile? Deh! fate senno, ed accorgetevi pur una volta che contro Dio non si combatte: voi a siffatto modo togliete i mezzi a dividerci dal Papa, ma che ! baiate alla luna, giacchè siam cattolici, la Dio mercè, ed in Dio stesso abbiam ferma la speranza che non ci vinciate giammai: è facile quì aver proseliti all' ateismo, ed all' indifferentismo, ma al protestantismo, cioè alla division dal Papa, il terreno quì, credetemi, non vi risponde.

E qui non torna inutile por fine a questa parte, osservando com' oggi la Chiesa Santa abbia anche ristretta la sua sfera di azione giudiziaria in Roma il più che si potea, non danneggiando i fedeli cattolici di cotesto gran vantaggio. Ricorda ognuno il Concilio di Trento, e quivi leggiam sanzionato il non potersi più introdurre le prime istanze in Roma, a danno certamente della Curia Romana (1); e l'istesso sacrosanto Concilio (2) ha moderate, o quasi tolte onrinamente le appellazioni che si addimandano interlocutorie, e qualunque gravame che abbia ad iscopo il prevenire e schivar la sentenza. Anzi tutte le appellazioni estragiudiziali, così dette, sono pressochè tutte annullate da Clemente VIII, Gregorio XV, Urbano VIII,

(1) Sess. XXIV. cap. 20.

(2) Sess. XIII. de Reform. cap. I., e sess. XXIV. cap. 20.

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Benedetto XIII, e segnatamente da Benedetto XIV nella Costituzione -Ad militantis. Dunque a che è ridotto il numero delle appellazioni? è ridotto a tal punto di necessità e di moderazione, che soltanto la rivoluzione del 1860 potea rivolgersi contro di esse. L'avete capito? (1)

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(1) Una sola riflessione rimane a fare, ed è che le Romane Congregazioni abbiano la cumulativa negli affari: si vede chiaro come questo non urti nessun principio, conciossia chè in tutte le Congregazioni uno sia il Tribunale, perchè una è la voce deliberativa, ch'è quella del Papa. È bene qui volgere l'occhio ai due seguenti brani dell'opera Analecta iuris Pontificii Ce cumul était inévitable, et nous ne voyons pas que les Souverains Pontifes l'aient redouté autant que le voudraient certains auteurs, qui réclament pour les divers instituts hiérarchiques de l'ordre judiciaire et administratif, des attributions systématiquement inflexibles, qui ne sont pas dans la nature des choses. En effet, les constitutions de Benoît XIV, entre autres, réglant les appels au recours au Saint-Siége en certaines matières, permettent de recourir librement à la S. Congré gation des Evêques ou a celle du Concile au gré des parties intéressées; ce qui fait voir que le cumul n'a pas tous les inconvénients qu'on pourrait craindre, et qu'il peut offrir das avantages exigeant qu'on le permette. Resient toujours les attributions proprement spéciales à l'une et a l'autre, nous voulons dire la Congrégation du Concile et celle des Evêques, car c'est surtout entre elles que la question de cumul se fait remarquer. Ed altrove Malgré toute l'attention apportée dans cette distribution des causes et matières ecclésiastiques entre les Congrégations, il était bien difficile, et même disons-le, presque impossible d' empêcher absolument que certaines affaires ne ressortissent cumulativement de plusieurs d'elles, ainsi que nous l'avons remarqué ci-dessus; ce cumul se rencontre plus fréquemment dans les indults et les graces pontificales qu'elles expédient par audience du Pape, à la manière des secrétariats apostoliques. Cela aurait pu engendrer la confusion dans les affaires, surtout si l'on avait laissé la faculté de recourir à quelque Congrégation pour solliciter des graces que le Pape a précédemment rejetées par l'organe d'une autre; mais il a été pourvu à cet inconvénient par le décret Ut occurratur d'Innocent XII, qui défend de présenter frauduleusement à une Congrégation quelque supplique tendant à solliciter une gràce déja refusée par l'organe d'une autre, sous peine de nullité de la concession. Cela fait que les Congrégations ont coutume de s'abstenir de procéder à un acte quelconque, dès qu'elles apprennent qu' une autre Congrégation a mis préventivement les mains dans la même questions. Au reste, ce cumul n'existe qu'en certaines classes d'affaires, ainsi que nous aurons occasion de dire, en traitant des attributions de chaque Congrégation en particulier.

CAPO SECONDO

1. Se nel privilegio che ha la Sicilia vada anche compresa Napoli, non che le altre Provincie, e qui un rapido cenno sulla quistione del Tribunal di Monarchia in Sicilia - 2. Il Papa ha il diritto a togliere, se voglia, l'istesso privilegio sicolo, la cui estensione vuolsi in queste contrade, ond' è che ha da ridersi altamente di questo articolo settimo, e di tutt'altro che sia di questa stessa natura.

I.

L'articolo settimo ha inteso sanzionar l'impossibile, e ci giova credere come non abbia avvisato forse di dare un colpo mortale al seno della Madre Chiesa, non essendo che veramente un colpo mortale quando vuolsi ferire una parte, anche minima, d'un domma sacrosanto; ma quì neanco è il tutto: a fin di dare un sostrato di semplicità e di ragionevolezza ad un atto sì crudele, aggiunge in ultimo come alla fine s'intendea sanzionare quello-è praticato, son le parole dell' articolo, in altre Provincie della Monarchia Italiana. Ma, di grazia, onorando sig. Mancini, che cosa è praticato nelle altre Provincie Italiane, e di quell'usanza quale fu l'origine? In quelle parole non può intendersi certamente che la Sicilia, e quì in proposito ci sapesse a dire il filosofo e giureconsulto Mancini ond'è che tolga la sua origine quel fatto in Sicilia che fa fare le meraviglie all'universo mondo? Se è desso un fatto che i sicoli ripetono da origine Papale, ci sapesse a dire, il sig. Mancini, con quale logica quel privilegio si potess' estendere ad altre Provincie senza il consentimento del Papa? Op

pure crederà il Mancini che quel privilegio ebbe luogo solo per volontà di qualch' altra rivoluzione, e simile però a questa del 1860 ? Se così credesse, sarebbe ignoranza grassa, ma avrebbe almeno un appariscenza di logica rivoluzionaria quest'atto crudele abbastanza ed anticattolico; ma se fu un Papa (come pretendono i sicoli, e sostengono) con quale logica, ditecelo per curiosità, intendeste distruggere ciò ch'è domma nella S. Chiesa? Signor Mancini, voi scriveste bene in filosofia penale, forse anche meglio nella scienza del rito, ma in fatto di cose di Chiesa, credetemi pure, i vostri spropositi sono a milioni, e vanno degni d'un protestante piuttosto, che non conosce Papa, anzichè d'un cattolico, o, almeno, di chi rappresenta quì il paese, ch' è cattolico, la mercè di Dio.

E giacchè piace al prelodato Mancini di farci specchiare un tantino nelle quistioni sicole, ov' egli trova (senza una dramma di logica) il fondamento logico di quello che ha preteso di sanzionare contro la S. Chiesa, è bene che per sommi capi, insieme a lui, facciamo di volgere l'occhio in quelle ben forti quistioni. Dicono i siciliani come Urbano II abbia concessa la legazia a latere al Conte Ruggiero, ed oggi ad ogni piè sospinto ci presentano sott' occhio nientemeno che una copia di esso rinvenuta però indi a quattro secoli da Luca Barberio, quando egli rimuginava le antiche carte del Regno, e si sa come l'originale non siasi presentato giammai. E quì dapprima mi piacerebbe dimandare al Consiglier Mancini, se giammai abbia studiata la quistione dell'autenticità od inautenticità del detto Diploma. È dessa una ben forte quistione, sig. Mancini, e non bastano a deciderla nè le vostre teoriche di filosofia penale, nè quelle della scienza del rito; se pur piaccia a voi, o ad altri di questa vostra scuola istessa, di sostenere l'autenticità di essa, io sosterrei volentieri l' inautenticità; e già il Cardinal

Baronio, il celebre Monsignor Tedeschi, e Monsignor Giusto Fontanini, che hanno battuta questa stessa via, mi presentano gli argomenti a ribocco: per voi, se pur non avreste l'agio di leggere gli altri libri, l'ultima opera del sig. Crisafulli vi presenta in brieve la somma degli argomenti, che omai si possano rinvenire e foggiare a sostenere cotesto assunto. Ma, che che sia di ciò e stando in piedi, se null' altro, una quistione all'oggetto, in che modo avremo a comportarci per queste altre Provincie? Si deve dunque tener forzatamente autentica la Bolla? ed autentica non pure, ma nelle parole di essa si dev'intendere anche la nostra bella Napoli in uno con le altre Provincie? E si dev' intendere anche l' Italia tutta se il raziocinio valesse; non è vero? Ma se è dessa una quistione d' interpretazione sul testo di Urbano, fateci almen conoscere in che modo avremo a ragionarla; sareste nientemeno che i primi in un argomento così bello, e quando in verità voi deste nel segno, riportereste al certo le laudi dell' universo mondo. Su, presto, favoriteci le vostre belle idee, e noi alla nostra volta, vi sporremo le nostre fino a quando non provate essere là in quella stessa bolla di Urbano l'estensione del privilegio, i cattolici vi diranno sempre a viso alto, e pieni di fiducia in Dio, com' eglino siano presti ed apparecchiati a morir le mille volte, anzichè a separarsi dal Papa, da tutti i singoli diritti che la Chiesa universa riconosce in lui nel domma del suo Primato di giurisdizione sull' universa Chiesa.

1

Nè quì è fornita la quistione sicola : ben vi dee ricordare l' abrogazione che fece Clemente XI d'ogni potere legaziale là in Sicilia, anche quando fosse autentica la pretesa bolla di Urbano. Dopo quell'abrogazione è venuta la bolla Fideli di Benedetto XIII, con cui, al dire dei siciliani, si venne ad una cotale transazione. E quì sul

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