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par bene di ricordare come gli scrittori ecclesiastici, quando ci vengon parlando delle leggi di disciplina della nostra Cattolica Chiesa, non trasandino mica di farci osservare come sia immutabile quella parte di disciplina ch'è annessa al domma; e di questo, se non mi vado errato, dissi anch'io una parolina nell' opuscolo, ove testè ho confutato gli errori e gli spropositi madornali del sacerdote sig. D.Bartolomeo de Rinaldis (1). Or bene: non è cattolico che nieghi o possa negare il domma di nostra Religione del Primato nel Papa di una vera e propria giurisdizione sopra l'universa Chiesa, quindi quella disciplina ch'è annessa al domma di questo Primato (cioè che da esso procede, perchè rinviensi inchiusa in esso stesso) debbe dirsi immutabile: chi non sa bene acconciarsi a questa

(1) L'opuscolo del sig. de Rinaldis va col titolo - Sulla giustizia e necessità della più ampia attuazione dei decreti del 17 febbraio intorno la soppressione degli Ordini religiosi.

dottrina si dica pure, chè non sbaglia in fede mia, egli non esser cattolico, cioè non appartenere a noi nel seno della Madre-Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana.

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In quell' infausta notte che precedette quel memorando giorno del 17 febbraio ultimo, infra le immense lesioni che si facevano ai sani principî, ed infra i colpi sanguinolenti che a mano franca si scagliavano a mezzo il cuore della Madre-Chiesa, si sanzionava ancora quel famoso settimo articolo del primo di quei risaputi decreti, che va conceputo nella forma seguente-Nelle cause meramente ecclesiastiche non sarà conceduta la Reale Esecutoria alle citatorie sugli appelli alla Curia Romana, se non con la clausola, che la causa debba essere giudicata in queste Provincie da Ecclesiastici appartenenti alle medesime r quali siano delegati a giudici dall'autorità Apostolica, come è praticato in altre Provincie della Monarchia italiana. Ma, signori, ond'è che piglia origine il diritto delle appellazioni al Papa? questo diritto è divino, e vienci dirittamente dal domma del Primato di giurisdizione, ch'è nel Papa sull' universa Chiesa porre un ostacolo comechesia all' esercitazione di questo diritto è un andar contro il domma istesso, cioè contro il diritto di Dio negare il domma o porre ostacolo al libero esercizio di esso torna lo stesso in pratica, o forse peggio. Se il Papa ha il diritto alle appellazioni, e se questo diritto è divino, è desso immutabile: la maniera onde recarsi in effetto questo diritto può variare, ma sempre nella Chiesa immutabile ha da rimanere in ogni fedele la libertà di potersi appellare al Capo, cioè al Papa. Le parole del citato articolo (che sono non che anticattoliche, ma antilogiche, e mi perdoni quì il Consiglier Mancini) non solo ardiscono di porre legge al Papa, intendendo di poter comandare a lui stesso la maniera come debba essere stretto ad esercitare il suo diritto divino,

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ma in quel medesimo attaccano, a mio modo di vedere, la sostanza di questo diritto divino istesso, conciosiachè oggi nel fatto non rimanga ai fedeli la libertà di appellarsi direttamente al Papa, e comunicar con lui, la quale libertà, ponete ben mente, è un diritto ai fedeli di giure divino, cui non possono rinunciare, come per contro è un diritto divino nel Papa quello di ricevere gli appelli, cui non può rinunciare in modo assoluto, non essendo il Papa superiore al diritto di Dio. Ecco in quelle poche parole del settimo articolo lo sprezzo e la ferita al diritto di Dio! Quanta, è da esclamare quì, in uno facinore sunt crimina! Quì dunque soffermiamoci : proviamo innanzi tratto la natura del diritto, e poscia svolgendo la materia via maggiormente, ed applicandola alle singole parti di questo articolo, noi vogliam vedere, fin nel fondo, il colpo mortale che vuolsi fare nel seno della Madre Chiesa, attaccandola al domma. Proveremo questo diritto sia divino, come provveniente dal Primato di giurisdizione ch'è nel Papa, e volgeremo quì un occhiata alla ecclesiastica organizzazione giudiziaria, che vantaggia gran fatto ogni altra giurisprudenza, ed il cui gran vantaggio non potrìa mica aversi, se là in Roma non esercitasse il Papa questo suo diritto: fin quì il capo primo. Secondamente, nel capo seguente, svolgeremo la giustizia e l'esattezza di quelle ultime parole del prelodato articolo, che sono-come è praticato in altre Provincie della Monarchia italiana-ch'è quanto dire farem notare quanto sia giusta l'estensione di un cotal principio anche alle nostre Provincie, la cui giustizia si scorge chiarissima, come fatta per sola ed unica volontà del Consiglier Mancini. Terzaniente, nell' ultimo capo, proveremo anche con la Tradizione come sia divino il diritto degli appelli alla Sedia Apostolica, e come i canoni non abbiano inteso sancire, ma riconoscere solamente e rifermare questo diritto ch'è nel Papa. Qui

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siam cattolici, la Dio mercè, e niun di noi non può non protestare altamente contro quello che alla scisma ci mena, ed alla division dal Papa. Deh! voi uomini italianissimi che congregati in cotesto Parlamento intendete decidere le sorti di queste nostre contrade, vi ricorda innanzi tutto l'obbligo che avete d'esser fedeli al mandato che dite aver ricevuto, ed avete a rappresentare realmente la volontà di quelli che ve l'abbian dato: niuno vi purgherebbe dalla brutta nota di traditori e bugiardi, se, tradendo il mandato, ci menereste alla guerra contro la Madre Chiesa, attaccandola fin nel domma, ch'è quanto dire ci menereste a perdizione. No, ci auguriamo nella misericordia divina che voi non facciate di sanzionare quest' articolo, che va dirittamente contro la legge di Dio.

CAPO PRIMO

1. È divino il diritto delle appellazioni al Papa-2. Non che utile alla Chiesa, è necessario che fosse a Roma l'esercitazione di questo diritto→ 3. Nella Chiesa è utile, anzi è necessaria la miscela, quando avvenga, del potere giudiziario col legislativo-4. L'aver voce consultiva ordinariamente le Romane Congregazioni, ed esser leggi per tutti le decisioni di esse, ribadiscono vie più il principio della necessità ed utilità nella Chiesa, che il Papa esercitasse in Roma questo suo diritto.

I.

Il diritto degli appelli alla Santa Sede procede non già da consuetudine soltanto, come alcuni han preteso erratamente, ma sibbene dal Primato di giurisdizione che ha il Papa sopra i Vescovi tutti, e sopra tutta la Chiesa; egli a ragione si addimanda il Vescovo Universale dei fedeli tutti, di tutte le Chiese particolari, e della Chiesa Santa Cattolica. È risaputo pur troppo in Teologia il senso indefinito di quelle divine parole dette da Gesù Cristo a Pietro Pasci i miei agnelli; si pastore del mio gregge; pasci le mie pecorelle-; è risaputo che a Pietro solamente e non già in uno cogli altri Apostoli venne detto da Gesù Cristo com' egli veniva costituito come pietra, cioè fondamento di sua Chiesa-Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa; è risaputo come veniva solo a Pietro commessa la tutela della casa di Dio-Ed io darò a te le chiavi del regno dei cieli—; è risaputo che la potestà di ritenere e di rimettere i peccati, d'infliggere e torre le censure, ed il potere d'emanar le leggi, veniva a lui personalmente commesso, avvegnachè altra fiata ve

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