Sayfadaki görseller
PDF
ePub

atto di alienazione circa il poter di governare nella Chiesa di Dio è nullo per sè, è men che nulla; ma alienazione sarebbe se si osasse dire che i privilegî di giurisdizione siano irrevocabili; dunque revocabili sono a dirsi, se ostinatamente gli occhi non si vogliano chiudere alla luce del vero. Dunque se il supremo potere è inalienabile nella Chiesa, fosse almeno acquistabile, cioè ben capace di annessione dalla parte del sig. Mancini? non sapremmo che altra spiega si potesse dare alle parole dell'articolo, che comentiamo. Se l'istessa Chiesa non può concedere inalienabilmente i suoi diritti, ch'è quanto dire, se possono essere sempre rivocati i privilegî di giurisdizione, che cosa abbiamo a dire quando sol con la forza intendiamo, contro la volontà della Chiesa, estendere i privilegî che Essa ha concessi a qualche contrada? Se questo non abbia ad avere almeno il bel titolo di furto, che altro può dirsi tale nel mondo, di grazia, signor Mancini?

Egli è certo principio come tutte le azioni o leggi, che riguardano la pubblica cosa della società che vien governata, portano sempre implicita la condizione

non

siano mica per mutarsi ed essere annullate, purchè altrimenti non richiegga il ben comune della società di cui si parla, Questa condizione è implicita, è essenziale, è di propria natura con l'idea della sovranità, che aver dobbiamo. Questa è dessa la missione propria e lo scopo del supremo comando: le leggi sono i mezzi per condurci al fine cui si tende; questi mezzi per i cangiati rapporti non più ci menano al detto fine, e per conseguente sono a mutarsi dunque mutar si debbono, si debbono annullare. Chi ha dubbio a sì aperta verità ?........ Ora dunque se è questa sempre l' implicita condizione, è chiaro a chicchessia che come quando per congiunture sopravvenute la legge emanata non ottenga più il propostosi fine, il legislatore in virtù di essa condizione può e deve abrogarla;

....

[ocr errors]

così parimenti può e deve abrogare i privilegî accordati, qualora essi non ottengano più il fine, ch'è quanto dire qualora tornino a danno di quella società ch'è retta e governata da chi li concesse. Siccome questo ha luogo per qualunque società, a più ragione si applica alla Chiesa, ed è però che per tutti i privilegi ed indulti concedenti una potestà vicaria, o mandato, o delegazione veruna, non è dubbio che possano rivocarsi. Il sovrano Pontefice in tutti i privilegi o leggi agisce sempre e debbe comportarsi con l'implicita condizione chè altrimenti non inchiegga il ben della Chiesa -:in aedificationem ha il suo potere e non in destructionem, come si spiegano i teologi. Dice quì giustamente il Pey, che quando trattasi di privilegî l'autorità concedente conserva sempre, riguardo ad essi, l'autorità di giurisdizione; appartiene a lei solamente il diritto d' interpetrarli, e modificarli. La potestà privilegiata dev'esser sommessa alla potestà concedente, e debbe usare dei concessi privilegî giusta la forma ed i limiti che da questa vengono assegnati. In caso di opposizione, chi esercita un diritto per privilegio deve cedere a chi l'esercita per sovranità, dacchè è appunto la sovranità che non puossi perdere col concedere i privilegî, qualechesia la loro natura. Arroge il Suarez che i privilegî non sono che leggi, quando siano perpetui ; ond'è che l'immutarli e l'abrogarli è del solo legislativo Potere: le quali tutte cose mi pare che siano chiare quanto la luce del giorno. La Chiesa in accordando privilegî, qualunque sia la loro specie, non ha inteso e non poteva intendere di perdere e spogliarsi di quel dominio eminente che vennele conferito da Dio, perchè tutte le cose e persone (che appartengono alla società cristiana) faccia servire a raggiungere quel fine per cui venne da Cristo istituita la stessa Chiesa. Quando dunque il privilegiato eccedesse o abusasse dei privilegî, ovvero (anche senza alcun

reato dalla parte del privilegiato) quando la cosa per i cangiati rapporti non più in edificazione tornasse ma in distruzione, chi è che niega aversi l'autorità ecclesiastica una più che giusta, e grave, ed urgentissima cagione a rivocarli?...

Adunque mi sembra che sia adesso bene dimostrato il nostro assunto, e dimostrato per quattro capi; dagli elementi di cui costa l'idea di sovranità', dal fondamento d'obbligazione che con seco porta la legge, dall' inalienabilità dell' ecclesiastico potere, e dallo scopo dell'istessa legge. E voi siciliani cattolici rendete sì le mille grazie al nostro Consiglier Mancini, giacchè con quel suo articolo mentre nulla ha conchiuso nè potea conchiudere per queste nostre cattoliche contrade, ha data anche una ferita, per quanto parmi, al privilegio che vi avete, e vi avete però infra i debiti confini e non potrà forse essere una ragione cotesta in man della Chiesa per tutto abrogare, giacchè piace ai rivoluzionarî pigliar motivo da ciò ad invertire l' ordine sacrosanto delle leggi divine, che hanno da governarci? Siciliani all' erta! io veggo nel corso di pochi mesi una doppia ferita al privilegio che avete questa che per indiretto vi perviene dolcemente dall' onorando Consiglier Mancini, e l'altra, se ben vi ricorda, a tempo della Dittatura Garibaldina, quando antilogicamente s' intese abrogare il Concordato, col cui atto, non so con quale altro più antilogico principio, si disse annullato l'ultimo Breve, che vi riguarda, dell' immortal Pio IX. Quel dotto Breve è pieno di assenna➡ tezza e dottrina, ed intende a non far vacillare menomamente la base nientemeno, ove poggiano gl' interessi tutti ed umani e divini: chiama a vita la celebre Bolla Dei Miseratione di Benedetto XIV per i matrimoni, la cui mancanza faceva regnar quivi un divorzio sistematico, direi, a danno di tutti; chiama a vita la Bolla Si datam

dell' istesso Benedetto XIV per le professioni Religiose; e chi non vede il vantaggio che ne segue alla morale, ed al costume? chiama a vita l'angelico potere ex informata conscientia, ammesso dal Tridentino Concilio, e dico angelico sì, ma fra i confini ammessi da quelle sacrosante leggi; e da ultimo concede grazia, che non era nella Bolla Fideli, di poter concedere più largamente le dispense matrimoniali. Sorge la rivoluzione, e tutto strugge; chi è non dico cattolico, ma uom ragionevole là in Sicilia che non vede il grave danno ai fedeli, e l'insulto anche alla Santa Sede, se il Breve per poco non si esiguisca? Poneteci ben mente, siciliani cattolici! i Mancini passano, la rivoluzione porrà fine all' opera di distruzione; ma voi, oltre il danno attuale sul costume e sulla morale pubblica, correte il rischio di perdere quel gran privilegio, che per altro è rinchiuso là solamente fra i limiti della Bolla Fideli.

CAPO TERZO

1. Di quanta forza sia la pruova che sorge dalla Tradizione: con l' autorità di Papa Gelasio 1 e Nicolò I si prova, anche con la Tradizione, come sia divino questo diritto nel Papa 2. Si prova questo giure divino con la Tradizione dei primi secoli della Chiesa 3. I canoni Sardicensi non sono eglino che concedono questo diritto al Papa, ma il rifermano solamente, riconoscendolo 4. È falso essere nella Santa Sede null' altro che un giudizio di revisione, e la facoltà di commettere i nuovi giudici là in quella provincia, ove la causa è cominciata: qui gli errori del Febbronio, e di qualch' altro 5. Si prova in che sentimento siano ad interpretarsi i canoni Sardiceusi con l'esercitazione di essi nei secoli avvenire 6. Si dà un saggio delle contradizioni, spropositi, ed errori di quelli che presumono contrastare cotesto diritto.

[ocr errors]

La tradizione è il fondamento su cui poggia la Chiesa. Cattolica, conciossiachè in essa, può dirsi, e con essa, e per essa si abbia la dottrina, tutta quant'è, che la Chiesa insegna a credere. La tradizione precede la scrit→ tura, e così va l'ordine delle cognizioni umane; non si scrive se non quello che precedentemente ci si è fatto conoscere, quando parlisi di cose rivelate: la verità, ch'è intesa per mezzo dell'insegnamento, non si tramanda a noi che con la parola, e la verità contiensi nella Bibbia non ha seguìta, come si sa, una legge diversa. Si levava, stante l'infermità umana, una bandiera di rivoluzione contro le verità sacrosante di religione, e per queste, e per altre ragioni, si pensava subito di commettere alla scrittura un siffatto sacro deposito a fin di fissar bene le tradizioni nei suoi punti principalissimi, e difendendole dalle ag

« ÖncekiDevam »