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Poffeffori particolari per i dominj, e poffeffi privati nelle contingibili controverfie fra loro, di modo che i Poffeffori Brefciani, o Veneti di quà dall' Ollio dovranno effere giudicati da Tribunali di Cremona, e dello Stato di Milano; ed i Poffeffori Cremonefi, o Milan-fi di là del Fiume, dovranno effere giudicati da' Tribunali di Brefcia, e Veneti, e gli uni, e gli altri rispettivamente cenfiti colle rispettive Provincie, alle quali resteranno uniti.

ART. XXIX.

1754

les rives

Ma ficcome quefti poffeffi, fi dell' una, che dell' Poffef altra parte fono per lo più neceffari, e cagionati, o al- feurs fur meno occafionati dalli falti, ed altri movimenti del Fiume, opposées. e colla providenza confecutiva ai rettifili non refta provifto a' poffeffi prodotti da dette mutazioni del Fiume, e non è giufto, che fiano a tal effetto confiderati, come forenfi. nè fentano pena fenza loro colpa, refta perciò convenuto, che il Conte Barbò, Marchef Pallavicini, li Particolari di Soncino, la Comunità di Zenivolta, e di Azzanello, Monfig. Vefcovo di Cremona, l'Ofpitale dell' iftefla Città, ed altri, che poffono effere in fimile cafo, li quali prefentemente poffe dono, o pretendono di poffedere di là dall' Ollio; e viceversa li Conti Enrico, e Carlo Martinengo. il Conte, Tadini, il Nobil Uomo Conte Neftore Martinengo. il Conte Martinengo di Villagana, Paolo Ruffoni, Attilio Borgondio, li Fratelli Bargnani, la Comunità di Rudiano, ed altri, che foffero nell' ifteffo cafo, per i Beni che poffedono, o pretendono di poffedere di quà dal Fiume, non fiano per i Beni fituati dentro quartro miglia di distanza di quà, e di là dal Fiume medefimo, foggetti a' Decreti promulgati, o da promulgarfi nell' una, o nell' altra Provincia contra forenfes, et non habitantes, nè a' valimenti, o Taffe di affenza, anche per il tempo di Guerra, e poffano liberamente poffederli, come fe foffero Nazionali, e Abitanti.

ART. XXX.

L'operazione de' rettifili renderà per fe fteffa inutili, Digues ed innocue alcune delle opere, che prefentemente dall' uno, o dall' altro lato del Fiume fi confiderano per refpingenti del Fiume; reftandone però alcuna ancora nociva dopo detta operazione, dovranno li due Ingegneri farla ridurre Manu Regia, quanto bafti a renderla innocua, ed anche totalmente diftruggerla, fe cafi foffe op

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1754 portuno, e ciò a fpefe de Patroni Proprietarj dei Terreni, fulli quali foffe pofta, e per il tratto fucceffivo dovranno inibirfi con Editti penali le opere respingenti fenza permettere per difefa tanto del Territorio, che de Poffeffi privati, fe non che le opere femplicemente munienti, e nafcendo difparere fulla qualità dell' opera, dovranno li due Podeftà di Brefcia, e Cremona, ed occorrendo li Superiori Governi intenderfi fra di loro di buona fede, per far riconoscere la nuova opera per mezzo d'Ingegneri di comune confidenza, e regolarla nella qualità naturale di opera a difefa, e muniente.

du cours

ART. XXXI.

Confer Per l'ifteffo fine dovrà per Editto penale proibirfi a' vution Particolari di por mano nel Fiume, fuor che per gli uf fopra permeffi: fi procurerà d'impedire, che il Fiume formi de' nuovi rami minori, e nafcendone dovranno reciprocamente, e di buona fede avvifarfi i due Podaftà, ed occorrendo li due Governi, per andare al riparo a' fpefe comuni.

Muni

contre is

-ART. XXXII.

Sarà però permeffo alli Conforti del Naviglio Pallations vicino di inteftare con opera muniente il Fiume nella torrent. parte, che minaccia di corrofione l'Afta di detto Naviglio, e farà ciò egualmente permeffo alla Comunità di Orzi Novi per la Seriola cofi detta Comune, nella parte che corre l'ifteffo pericolo.

Frain.

ART. XXXIII.

Le fpefe di detti rettifili, e di dette inteftazioni, e riduzioni, o demolizioni faranno anticipate dalle due Camere di Cremona, e di Brefcia metà per cadauna, per ripeterle in appreffo ogni una nel fuo Territorio da quelli, che di ragione farebbero ftati obbligati alle medefime fecondo le già dette maffime, e fecondo il praticato fra Regio Capitolo della Scala, e li Compartecipi di Acqua. longa. La manutenzione di dette opere farà a carico de Proprietarj, e Frontisti, e in cafo di negligenza le due fuccennate Camere le faran riparare a loro spese.

ART. XXXIV.

Isles fur Attefi i rettifili resteranno diftrutte, o unite a' rispetle fleuve. tivi continenti le Ifole già nate nel Fiume: nafcendone

per

per l'avvenire delle nuove, apparterranno per la giuris- 1754 dizione al continente, a cui faran pù vicine, o în rutra, o in parte fecondo la divifione del ventre fluviale; quanto al Dominio privato, e proprietà di dette Ifole, apparterranno a' rifpertivi Frontifti dell' uno, e dell' altro continente fecondo il loro principio, ed ubicazione, e fecondo le regole della ragione comune per fimili cafi prefcritte.

ART. XXXV.

Per tenere ferma la mano all' efecuzione di quanto via fi è convenuto intorno a detto Fiume, dovrà ogni bien tion. nio il Luogotenente, o Delegato a' Confini dello Stato di Milano, intenderfi con uno de' Deputati di Brescia al Fiume Olio per farne la vifita, e tenere nella più efatta off rvanza il prefente Trattato, fecondo la fua intiera, e rispettiva ferie, e continenza.

ART. XXXVI.

Piacendo a S. M Imperiale Regia, ed alla Sereniffi- Ratifical ma Repubblica di approvare quanto è ftato conclufo nelli tion. foprafcritti Articoli, farà ratificato il prefente Trattato, e fi cambieranno le ratifiche nel termine di due mefi, e più presto, fe farà poffibile; ed in fede delle predette cofe li Sigg Miniftri Plenipotenziarj lo hanno fegnato di proprio pugno, e vi hanno fatto apporre il Sigillo delle loro Armi.

Dat. in Vaprio li 17 Agofto 1754 *).

BELTRAME CRISTIANI.

FRANCESCO MOROSINI II. Cav.

*) Ce traité à été ratifié de la part de S. M. l'Imperatrice le 30 Nov 1754, de la part de la République de Venife le 6 Déc. 1754, et les ratifications échangées le 7 Sept. 1755.

1

6.

1757 Traité de commerce entre le Saint- Siège et 7 Dic. la Lombardie Autrichienne; figné à Rome le 7 Déc. 1757.

(Imprimé féparément à Milan in Fol.)

Trattato di Commercio fra la Santa Sede e la Lombardia Auftriaca,

Moftrando

loftrando la sperienza quanto fia pregiudicato il Commercio univerfale, e la convenienza delle Finanze, e de' Popoli dagli Dazj imposti folla Navigazione del Fiume Pò ne' rispettivi Dominj, fi è moffa la Santità di Noftro Signore Papa Benedetto XIV, ed egualmente Sua Maeftà l'Imperatrice, Regina, Ducheffa di Milano, e di Mantova a provvidamente penfare ad un Trattato di Commercia per le loro Dominazioni in Italia, e ad uno ftabilimento di Tariffe atto a facilitare la Navigazione del Fiume, ed il Traffico de' rispettivi Sudditi; quindi autorizzati a tal effetto i fottofcritti Signori Miniftri Plenipotenziarj, cioè per la parte di Sua Beatitudine, della Santa Sede l'Eminentiffimo, e Reverendiffimo Sig. Cardinale Archinto Segretario di Stato; e per la parte di Sua Maeftà Ducheffa di Milano, e di Mantova l'Illuftriffimo, ed Eccellentiffimo Sig. Conte Chriftiani Configliere Intimo attuale di Stato, Gran-Cancelliere di Sua Maeftà per la Lombardia Auftriaca, e Vice - Governatore di Mantova, medianti le rispettive Plenipotenze cambiate fra loro in Originali, cioè quella di Sua Santità in data di Roma de 14. Novembre 1757, e quella di Sua Maeftà in datta di Vienna de 10. Ottobre 1757, fono convenuti ne' feguenti Articoli.

ART. I.

Traite- I Sudditi della Santa Sede, ed abitanti ne' `fuoi ment des Stati d'Italia faranno trattati nella Lombardia Auftriaca, Jujets ecipro ed affiftiti, come lo fono le Nazioni più favorite, ed amiche, e lo fteffo trattamento farà fatto negli Stati della Santa Sede in favore de' Sudditi di Sua Maeftà, ed abitanti nella fua Lombardia Auftriaca.

ques.

ART.

ART. II.

1757 Sarà vicendevolmente affiftita, è protetta l'accen- Naviga. nata Navigazione per li rispettivi Popoli, e per le Mercition. procedenti dagli Stati foggetti alle due Potenze contrattanti, e vicendevolmente difefa, e garantita, fpecialmente per tutti que' tratti, ne' quali fpetta detto fiume Pò dall' una all' altra ripa a rispettivi Sovrani.

ART. III.

In confeguenza di questa maffima da effi ftabilita per regola, fi fono accordati in un vicendevole, e corréfpettivo ribaffo de' due Dazj, i quali fi fono trovati effere maggiormente gravofi al Commercio: l'uno è il Dazio della Gebella Groffa di Cremona, che per parte di Sua Maeftà fi efige ful Po, laddove fcorre lungo il Cremonefe libero in detto fito da ogni altro Dazio: l'altro del Ponte di Lagofcuro, che fi efige dalla Santa Sede ful Pò lungo il Ferrarefe, ove il Fiume dal confine Mantovano fino alla fua foce di Goro abocca in confeguenza dalla fola fua autorità di facilitare in quella parte il Commercio.

ART. IV.

éages

Jur le Po.

Quindi fi contenta Sua Beatitudine in nome della Tarif a Santa Sede, e per tutti i fuoi Succeffori di ridurre a cet égard favore de Sudditi di Sua Maeftà abitanti ne' fuoi Stati di Lombardia, il detto Dazio di Tranfito appartenente alla Reverenda Camera Apoftolica, e folito pagarfi al Ponte di Lagofcuro a piè dell' inferta Tariffa fegnata A., coficche li Mercanti, e le Merci procedénti dalla Lombardia Auftriaca, o a quella diretti, e dirette tanto afcendendo, che difcendendo il Fiume, non fieno foggetti a maggior pagamento per detto Dazio in tutto il Tratto del Pò lungo il Ferrarefe, come fopra, per quelle Merci però, che procederanno da' Luoghi Originarj, e di prima mano, e non mai per le altre Merci di qualunque forta, che proveniffero per mezzo di Stati efterni fituati nel Golfo Adriatico, non comprefi nel prefente Trattato, ancorchè veniffero le dette Merci commeffe, o dirette alla Lombardia Auftriaca. Viceverfa i Sudditi della Santa Sede abitanti ne' fuoi Stati d'Italia, ed i Mercanti, e le Merci procedenti da' detti fuoi Stati, o ad effi diretti, e dirette tanto afcendendo, che difcendendo il Fiume, non faranno tenuti nel Cremonese, ove il Fiume fpetta a Sua Maeftà, ad altro Dazio, che a quello portato

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