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La tassa sul bestiame applicandosi per quotità, e non per contingente, non è ammesso di aggiungere, alla somma fissata in bilancio come provento, un tanto per cento (ad es.: il 10) per sopperire alle spese di distribuzione ed agli abbuoni all' Esattore per diminuzione di tassa o per quote inesigibili; poichè lo stesso risultato può essere ottenuto aumentando le quote a ciascuna classe (1).

Pel pagamento della tassa si può ammettere il sistema dell'abbuonamento, poichè trattandosi di una tassa speciale, e che nell'applicazione porta con sè alcunchè d' incerto e sfuggevole alla difficoltà dell' accertamento può soccorrere utilmente l'abbuonamento (2).

I Comuni sono autorizzati ad applicare la tassa entro i limiti del massimo e del minimo, stabilito dal regolamento provinciale, e le deliberazioni loro di tal natura, non abbisognano di ulteriore approvazione della Deputazione provinciale (3).

La Deputazione provinciale, richiesta di autorizzare l'eccedenza del massimo (salvo sempre l'ulteriore sovrana sanzione), non può accordare in genere la facoltà dell'aumento sui massimi, ma deve prima conoscere dell'entità dell'aumento (4).

Ai Comuni non è fatto divieto di compilare regolamenti speciali per l'attuazione della tassa; ma debbono questi restare entro i limiti di quello provinciale di massima (5).

Stabilitosi dalla Deputazione provinciale il massimo ed il minimo di ogni specie di animale soggetto a tassa, può essa formare una classe a parte per i cavalli di lusso, assoggettandoli ad una tassa più elevata, distinguendo fra questi e quelli di fatica; può pure assoggettare ad un massimo più elevato i cavalli nei Comuni grossi od urbani, e ad una tassa minima i cavalli nei Comuni piccoli e rurali (6).

Lo stabilire l'età, al di sopra della quale l'animale è tassabile, è nella competenza del Comune (7).

Dall'essere i regolamenti per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberati dalla Deputazione provinciale, non consegue essere vietato che i Comuni, per mezzo e a favore dei quali la tassa viene applicata e riscossa, edotti dall'esperienza, espongano in regolari

(1) Parere 11 aprile 1870, Comune di Modena.

(2) Parere id. 28 agosto 1872, Comune di Cuneo.

(3) Pareri 12 e 14 maggio e 4 giugno 1869. Comuni di Udine, Bologna e Pesaro.

(4) Pareri 26 aprile 1869, Comune di Palermo; e 21 maggio 1875, n. 647. (5) Parere id., 4 agosto 1874, Comune di Caronia.

(6) Parere 12 maggio 1870, Comune di Ferrara.

(7) Parere 26 aprile 1869, Comune di Palermo.

deliberazioni, gli inconvenienti da essi riscontrati nell'applicazione del regolamento in vigore e propongano le modificazioni opportune. E però illegalmente il prefetto annulla, ai termini dell'art. 136 e 227 della legge, la deliberazione, colla quale un Comune mette in evidenza gli inconvenienti riscontrati nell'applicazione di una tale disposizione del regolamento provinciale per la tassa sul bestiame e propone la surrogazione di un'altra disposizione, ritenuta opportuna affine di migliorare l'applicazione della tassa, poichè in tale deliberazione non si contiene alcun oggetto estraneo alle attribuzioni del Consiglio comunale, nè con essa è violata alcuna disposizione di legge.

In tal caso, il prefetto, anzichè annullare la deliberazione, deve invece trasmetterla alla Deputazione provinciale, affinchè sulla stessa deliberi a termini di legge (1).

(1) Parere del Cons. di Stato, 17 settembre 1875, Comune di Castenedolo.

CERESETO.

Imposte comunali.

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TITOLO VI.

TASSA SULLE BESTIE DA TIRO, DA SELLA, DA SOMA

CAPO UNICO.

La tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma.
Norme generali di applicazione.

325. La tassa sulle bestie da tiro, da sella, da soma nelle leggi comunali del 1848, del 1859 e del 1865.

326. Colpisce il servigio e non il capitale. Differenza tra la tassa in discorso e quella generale sul bestiame istituita nel 1868.

327. Sono soggetti a tassa coloro che fanno commercio di bestie da tiro, da sella, ecc. senza usarne al tiro, alla sella, ecc.?

328. Vi sono soggetti gli allevatori che per addestrarlo usino il bestiame alla sella, al tiro, ecc.?

329. Possono essere oggetto di tassa le bestie da tiro destinate all'agricoltura? 330. Segue.

331. Non possono in ogni caso esserne oggetto le bestie che non hanno l'attitudine al tiro, come le pecore, i maiali; o che semplicemente non l'hanno ancora, come i puledri e i vitelli.

332. La tassa non può colpire le bestie che per età o infermità hanno perduta l'attitudine al tiro, alla sella, ecc.

333. Se si ammettono esenzioni personali dalla tassa. Nuovo richiamo alla legislazione francese.

334. I medici condotti ai quali è imposto l'obbligo di tenere cavallo, saranno esenti dalla tassa?

335. Non imponibilità delle bestie da tiro, da sella e da soma addette ai Corpi militari di presidio nel Comune.

336. Se debbano andarne esenti i concessionari di vetture pubbliche ed anche i contribuenti alla tassa sulle vetture private.

337. Quale il luogo in cui è dovuta la tassa.

338. Animali non stazionari

339 Necessità dei regolamenti comunali.

340. Accertamento della tassa.

341. Norme generali.

342. La tassa sulle bestie da tiro, ecc. è sempre facoltativa.

325. La tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma era stata stabilita nella legge comunale del 1848 (1), confermata nella suc

(1) Art. 129, legge 7 ottobre 1848.

cessiva legge del 1859 (1), e conservata dalla vigente legge comunale (2).

Essa ha perduto molto della sua importanza, dopo che colla legge successiva del 26 luglio 1868 veniva istituita su più larga base una tassa generale sul bestiame: ed anzi, nel progetto di legge sulle imposte dirette comunali, presentato nel 1876, se ne era proposta l'abolizione, compenetrandola nella citata nuova tassa (3). Però, siccome nel sistema dei tributi locali, essa è tuttora conservata, gioverà brevemente accennarne all'indole e natura, al suo oggetto e ai suoi limiti.

326. La tassa colpisce, non il capitale, ma il servigio, come appare dalla sua stessa denominazione, con cui si accenna al bestiame in quanto sia atto al tiro, alla sella o alla soma, e a rendere quindi un relativo servigio. E non basta che esista la potenzialità dell'attitudine, ma si richiede il servigio attuale per legittimarne l'applicazione.

Nel che precisamente differisce dalla tassa sul bestiame, come già fu avvertito (4); e l'una tassa non può pertanto costituire mai un duplicato dell'altra.

E sul proposito notava il Ministero delle Finanze che la tassa non potrebbe quindi estendersi a tutti i capi di bestiame destinati a lavori agrari e al commercio, qualunque sia la loro età ed il loro sviluppo, ma la facoltà data ai Comuni di imporre tale tassa deve intendersi limitata riguardo alla specie, all'età ed al servizio proficuo che in fatto venisse prestato dalle bestie suddette.

Il concetto del legislatore fu informato essenzialmente a un duplice scopo: porgere ai Comuni il mezzo di crearsi un cespite suppletorio di entrata, senza aggravare di troppo l'agricoltura e il commercio, e perciò colpire, colla tassa in discorso, le bestie da tiro, da sella e da soma, non in quanto costituiscono un capitale, ma soltanto in quanto rendano un servizio.

« Qualora infatti, osservava il Ministero, la tassa sulle bestie da tiro, da sella, da soma dovesse considerarsi come imposta sul capitale, il legislatore non avrebbe dovuto limitarla a determinate specie, ma l'avrebbe estesa a tutte le bestie suscettibili di traffico. Applicata però, con tale criterio, ne verrebbe per conseguenza che le persone, le quali fanno il commercio del bestiame ed esercitano la professione di vetturale, dopo di aver già pagato un'imposta governativa ed una sovrimposta comunale per l'industria da essi eser

(1) Art. 113, legge 23 ottobre 1859.

(2) Art. 118, n. 4, legge 20 marzo 1865, all. A.

(3) Relaz., IV, pag. 48.

(4) Le imposte comunali, tit. V, cap. II.

citata, dovrebbero ancora pagare una tassa sul capitale dell'industria medesima.

<< Altra dannosa conseguenza sarebbe che gli allevatori, dovendo pagare una tassa pei vitelli, manzi e puledri, da cui non ricavano ancora alcun servizio proficuo, verrebbe a mancare ogni incoraggiamento a proseguire nell'allevamento, e in breve andrebbero scemando, anche nelle provincie più ricche di siffatta produzione, i capi di bestiame, con incalcolabile scapito dell'agricoltura (1).

<< Dal che si fa palese come il legislatore abbia inteso colpire, nel caso della tassa in esame, il servizio e non il capitale, nello strumento del servizio medesimo; e perciò dovere i Comuni, nell'imporre un tal balzello, eccettuare le bestie non domate od aggiogate, e fissare un limite ragionevole d'età, prima del quale non si reputino le bestie da tiro, da sella o da soma, suscettibili di prestare un proficuo e positivo servizio.

<< Nel silenzio, in cui si è mantenuta la legge circa a questo limite d'età, dal Ministero delle Finanze concordemente con quello dell'Interno, fu ritenuto che al Consiglio amministrativo d'ogni provincia spetta decidere quale sia l'età, che in ciascuna specie då diritto all'esenzione della tassa; certo essendo che può d'assai variare nelle varie specie, nei vari climi, nelle varie razze, dalle pianure ai monti, e da un genere a un altro di lavori e di coltura.

<< Tali sono i criteri, e tale il concetto generale che le Deputazioni provinciali vorranno aver presenti nell'esame dei regolamenti e deliberazioni comunali, portanti la creazione e l'aumento delle tasse sulle bestie da tiro, da soma e da sella » (2).

327. Potranno, ciò posto, essere soggetti a tassa i possessori di bestie da sella, da tiro, da soma, i quali le ritengano unicamente allo scopo di farne commercio?

La questione si presentò alla Corte di Appello di Napoli che si pronunció per l'esenzione (3). Ma in avviso contrario andò la Corte di Cassazione napoletana la quale ritenne: che la legge comunale all'art. 118, n. 4, tassa le bestie in contemplazione dell'uso che se ne può fare, non dello scopo che il possessore si possa prefiggere nel possederle ; che non fa eccezioni pel commercio ippico, nè si può nel caso invocare l'eccezione fatta pei cani, a se

(1) Con tutto ciò però, appena due anni dopo, veniva imposta precisamente una tassa sul bestiame, considerato come capitale. Quest'ultimo fatto poi lungi dall'aver tolto importanza alle considerazioni sopra riferite fatte dal Ministero, deve anzi essere un argomento di più, e perentorio, per mantenere distinta per riguardo alla tassa le bestie da tiro, da sella e da soma, dal bestiame in generale.

(2) Circ. Minist., 17 settembre 1868 (Man. degli Amm., ann. 1868, p. 299). (3) Corte Appello Napoli, 22 dicembre 1875 (Riv. Amm., 1876, p. 120).

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