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GIORNALE DEL FORO

RACCOLTA

DI REGIUDICATE ROMANE E STRANIERE

Siretta

DA B. BELLI

ANNO 1859.

VOL. PRIMO

ROMA

TIPOGRAFIA MENICANTI
Via del Teatro Valle N. 63.

790057

1859.

Rec. Oct. 2, 1905.

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L'inventario è nullo, e non è di alcun beneficio all' erede, se non è cominciato nei trenta giorni dall' aperta successione. È errore il credere che tali giorni incomincino da quello in cui fu adita l'eredità. E ciò quand' anche sia compito entro i giorni novanta.

(Discuss. sul § 1559 del regol. giud.)

Viscardi c. Vincenti nel nome ecc.

Diamo principio al ventesimo anno di queste istorie

giuridiche con una massima oggi forse comune, ma pur necessaria a ricordare per la diversa opinione che ne portarono alcuni vecchi scrittori, ed in antico anche lo stesso uditorio ruotale: massima che il tribunale di Rieti applicò al caso di Viscardi, il quale, citato dal conte Vincenti direttore d'una società per la costruzione di un nuovo teatro in quel municipio, a pagare del proprio, come libero erede di suo padre, scudi 135, quota di contribuenza mensile convenuta tra socj per la costruzione suddetta, si oppose alla qualità di erede libero, dicendo d'avere fatto inventario entro il mese decorso dal giorno in cui egli dichiarò di adìre l'eredità con tal beneficio. Ammessa ciò non ostante l'istanza, ne appellò al primo turno del nostro tribunale civile.

Il di lui patrocinio preludeva alla questione della qualità ereditaria facendo osservare che, quand' anche il suo cliente si dovesse considerare come libero erede del padre, valendosi dell'eccezione a questo competente, avrebbe potuto contradire alla esistenza del credito, perchè la costruzione del teatro fu dall'architetto promessa in somma non maggiore di scudi venticinque mila, e per essa fu dai rappresentanti la società richiesta ai socj la contribuenza divisa in sei anni ed in quote mensili, e poi si conobbe

che occorreva più forse del doppio: per cui, trattandosi di obbligazione successiva, che avea implicita negli obbligati la condizione rebus sic stantibus, sodisfatta la contribuenza per la somma prevista, non poteva la società domandare ai socj una somma maggiore in un contratto sinallagmatico, nel quale, chi agisce per l'adempimento, deve provare per parte sua d'avere adempito (1) Che se si opponesse una risoluzione dell' adunanza sociale, in cui fu detto di ampliare quella fabbrica, ed un articolo dell'atto di società in cui si era convenuto che qualunque deliberazione, comunicata alla autorità governativa, e da questa approvata, dovesse essere obbligatoria per tutti gli azionisti, nota essere la regola che la maggioritá (Troplong Del contratto di società cap. 5 n. 724) ha diritto di obbligare la minorità nei soli affari di amministrazione, ma che questo suo diritto non si estende fino a poter cambiare le convenzioni primitive sulle quali è fondata l'esistenza medesima della società: a tale proposito basta la opposizione di uno solo dei socii per rendere inutili i progetti della maggiorità (2): e ciò quand' anche le innovazioni mirassero a render più comodo e più decoroso il teatro (3): per cui la Ruota in una simile pretesa che un altro dei soci pose in campo,

(1) Saliceto alla 1. Julianus § offerri ff de act. empt. et vendit. - Brunemanno alla stessa legge n. 10 Voet ad pandect. lib. 19 tit. 1 n. 25 - Manzi cons. 200 n. 69 Pothier delle obligazioni decis. 357 n. 1 cor. Puteo decis. 213

part. 2 cap. 4 art. 6 num. 7 cor. Olivatio n. 7 cor. Isoard.

Veliterna juris redimendi 25 giugno 1827

(2) V. anche la Romana reductionis salarii 5 sett. 1834 cor. Bofondi n. 5.

(3) Felicio de Societate cap. 22 n. cap. 4 n. 758.

25 Troplong op. cit.

chiedendo per lo stesso motivo la risoluzione del contratto, proposto il dubbio - an sit locus resolutioni contractus, et restitutioni pecuniae, a dì 12 luglio 1857, ponente mons. Serafini, rescrisse negative in omnibus, dummodo tamen praestationes non excedant summam scutorum 631. 87, alias esse locum resolutioni. Quinci veniva alla questione del ritardato inventario.

Noto è, diceva, che l'erede, il quale abbia fatto l'inventario, paga i debiti dell'eredità fino all'importanza dei beni ereditarii, e non confonde con questi i beni proprii (4): per cui la società del teatro, pria di citare il Viscardi come debitore in nome proprio, avrebbe almeno dovuto citarlo a far constare dall'inventario, ed a rendere conto dei beni ereditarii (5) — E non essere d'ostacolo che esso Viscardi, pria di dichiarare in cancelleria di volere adire l'eredità col beneficio dell'inventario, avesse imposto un censo sui beni sudetti, per cui, immischiandosi nella eredità stessa, divenisse libero erede; giacchè per la immistione non basta un solo atto, molto meno se è fatto per dimettere un debito ereditario (6). Che inoltre l'adizione deve essere manifestata con fatti, dai quali risulti la volontà d'essere erede (7), e, per lo contrario, il censo da lui venne creato in poco più di sc. 200 per fare i funerali a suo padre, atto dal quale non può arguirsi la volontà d'essere erede (8): per cui nella specie

(4) L. 22 cod. de jure deliberandi.

(5) Card. de Luca de herede in Summa n. 47 - decis. 614 n. 12 cor. Bichio decis. 10 n. 15 cor. Ansaldo.

(6) Decis. 878 n. 10 cor. eod.

(7) L. 20 ff de adquir. hered. Pro herede autem gerere non tam esse facti, quam animi: nam hoc animo esse debet, ut velit heres esse v. ivi la Glossa.

(8) Decis. 177 cor. Ansaldo nell' annotaz. n. 26 Mantica de conject. ult. volunt. lib. 42 tit. 10 n. 9 - Surdo de alimentis it. 1. quaest. 44 num. 38.

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