Sayfadaki görseller
PDF
ePub

notarii capitolini. Finalmente degli stessi notarii capitolini o di quelli dell'università dei mercanti si hanno moltissime scritture autografe nel nostro codice, quasi sempre autenticate dalla loro firma originale. Nell'indice generale delle persone (p. 225-240) ho distinto con un asterisco i nomi di coloro, dei quali nel volume degli statuti si ha l'autografa sottoscrizione; e sono non meno di 160 fra magistrati e notarii comunali.

Attesa questa grande varietà di caratteri e di documenti per lo spazio di quattro intieri secoli, non è possibile indicare il numero medio delle linee scritte in ciascuna pagina del codice. Dirò soltanto, che la scrittura dei primi 36 fogli, nei quali si comprende la serie degli statuti del 1317, e che è tutta della stessa mano, varia dalle 21 alle 27 linee per pagina: nella massima parte però ne contiene 22. Per tutto il resto della parte più antica, cioè sino al f. 98, dalle 15 o 20 righe scritte si va fino alle 40 ed anche a 45 e 46: ma nei fascicoli più recenti ogni pagina ha la rigatura costante di 23 linee, ed altrettante ordinariamente se ne trovano scritte.

Delle brevi note marginali che qua e là s'incontrano nel codice ho dato conto ai debiti luoghi, o nelle annotazioni in calce al presente volume. Aggiungerò soltanto, che spesso trovansi sottolineate specialmente negli statuti del 1317, ma di mano posteriore, le [parole mercatantia, consules mercatantiae ed altre, per richiamarvi una speciale attenzione forse in occasione di riforme statutarie, ovvero di procedimenti e produzioni giudiziali. Altri segni furono egualmente fatti in margine ad alcuni particolari statuti, e a qualche più importante ricordo di personaggi od avvenimenti notevoli nella storia '.

1 Veggasi, ad esempio, nella tav. I, 3 il segno speciale che addita il nome di Cola di Rienzo rivestito dell'autorità tribunizia.

CAP. II.

Epoche diverse della compilazione degli statuti.

Il proemio, col quale nel nostro codice incomincia la principale e più antica raccolta degli statuti, dichiara per se medesimo che la compilazione di essi, nella forma in cui ci è pervenuta, appartiene all'anno 1317. Dopochè gli statutari della Mercanzia, certamente per mandato ricevuto dalla loro università, ebbero compiuto il lavoro d'ordinamento del codice statutario, questo venne definitivamente approvato anche dai consoli e dai consiglieri. Convocata poi un'assemblea generale dei mercanti il giorno 15 luglio di detto anno nella chiesa di S. Salvatore in pensili, gli officiali della Mercanzia pubblicarono solennemente il predetto codice degli statuti · da osservarsi da tutti coloro che esercitavano l'arte mercantile.

1

Ma la compilazione dell'anno 1317 non fu certamente la prima. In quell'anno furono soltanto riformate e riordinate disposizioni statutarie più antiche: cosicchè la frase “ hoc statutum et subscripta capitula in eo scripta et contenta facimus et compilamus, devesi solanto intendere come espressione della nuova forma e della nuova sanzione data allora alla collezione degli statuti. Evidenti ne sono le prove del documento medesimo. Alla serie degli statuti succedono immediatamente parecchie confirmationes senatorie, cioè quelle solenni dichiarazioni con cui i magistrati del Comune di Roma diedero forza di legge agli statuti medesimi e sanzionarono " hoc praesens statutum et omnia capitula in eo contenta,. Queste approvazioni e sanzioni portano la data degli anni 1297-1316. Dunque sin dalla fine del secolo XIII esisteva certamente lo Statutum mercatorum urbis: del quale sappiamo altresì, che fu riformato e corretto già nel

1 V. pag. 1 lin. 13, 14.

2 V. pag. 57 segg.

l'anno 1308 d'ordine dei senatori Riccardo degli Annibaldi e Giovanni Colonna1. Inoltre nel cap. 14" De ratione facienda per consules è detto che la corporazione dei mercanti si associò nell'anno 1255: "Mercatantia se coadunavit anno domini millesimo cc. lv „ 2; e nel cap. 24 "De personis cogendis per consules, 3 è parimente indicato lo stesso anno, come quello nel quale incominciò la giurisdizione dei consoli nelle questioni commerciali. Non si può concepire siffatta legittima consociazione, se in pari tempo non ammettiamo che fin d'allora vi fossero statuti scritti, i quali regolassero i doveri e i diritti dei mercatores, definissero le attribuzioni dei loro officiali, provvedessero all'ordinato andamento del collegio e dell'arte mercantile.

Ma non solo è indubitato che nel secolo XIII esisterono veramente questi statuti: la stessa compilazione del 1317 in gran parte apparisce non esser altro che la riproduzione testuale di quelle antiche disposizioni. In fatti l'ultimo capitolo di quella serie prescrive' che gli statuti non debbano essere variati nè corretti, almeno per il lasso di tre anni. Ma già un altro capitolo, intitolato " Quod non addatur aliquid in statuto, 5 proibiva ai consoli d'introdurvi riforme; ed una analoga disposizione, di epoca anche più antica, accenna genericamente alle modificazioni statutarie, per le quali i consoli solevano di quando in quando riunirsi. Evidentemente questi tre capitoli segnano il fine di tre diverse raccolte, o corpi di statuti, che nel 1317 furono riunite insieme e tutte di seguito trascritte: e le prime due debbono necessariamente essere anteriori al 1317. Percorrendo poi la serie degli statuti riordinati nel predetto anno facile è scorgere, che spesso si trovano ripetute disposizioni su di un medesimo oggetto; ed in genere gli ordinamenti posteriori

1 V. pag. 59 lin. 7.

2 V. pag. 6 lin. 29 seg.

3 V. pag. 10 lin. 6.

[blocks in formation]

Quod praesens statutum non mutetur » pag. 56 lin. 30 segg.

5 V. pag. 41 lin. 12 segg.

6 V. pag. 22 lin. 16: « De convivio non faciendo ».

STATUTI

DEI MERCANTI DI ROMA

Prefazione (Continuazione: fogli 3-4)

Il compimento della Prefazione e dell'intiero volume sarà dato nel pros

simo fascicolo.

« ÖncekiDevam »