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a favore dei vescovi 26). Le sepolture fuori dei cimiteri sono o permesse 27), o proibite, o subordinate al consenso dell'autorità 28).

2. I cimiteri sono o proprietà delle chiese relative, e in tal caso sono confessionistici, o delle comunità politiche (cimiteri comunali) 29); ma anche in quest'ultimo caso può essere concesso nell'interno del cimitero uno spazio speciale per ciascuna confessione 30). Già in forza della pace di Vestfalia possono nei cimiteri proprii di una confessione cristiana venir sepolti anche degli addetti ad un'altra confessione cristiana, nel caso che questa non possegga nel luogo in questione o in un luogo vicino di facile accesso un cimitero proprio 3). In questo caso però la chiesa cattolica vieta agli ecclesiastici evangelici l'esercizio delle loro funzioni nei suoi cimiteri 32),

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37) Decr. francese del 30 Prairial an. XII14. Vuillefroy 500. Audibert 182. 28) Per. es. Prussia: Iacobson, Dir. eccl. pruss. 510. Baviera, Dec. 14/10 1862.

Così in Italia, Regol. di Poliz. mortuaria, art. 108 sgg., art. 25.

19) Ved. § 77. Quale concorrenza vi sia circa la loro sorveglianza tra l'autorità comunale e l'ecclesiastica ved. in Z. 17, 470. I concistoro territ. sassonico considera tutti i cimiteri come istituti ecclesiastici e perciò pretende che siano sottoposti all'alta sorvegl. della chiesa; Ztschr. f. Praxis u. Gesetzgebg. d. Verwaltg., Freib. 1888, 9, 145 sgg. Italia, Leg. 22/12 1888, art. 56: Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, impiantato secondo le norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria. Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria. I piccoli Comuni possono costruire dei cimiteri consorziali. Regol. di pol. mort., art. 88: La polizia dei cimiteri spetta esclusivamente al Sindaco. — Corrispondentemente la spesa dei cimiteri non è più a carico di alcun ente ecclesiastico, ma dei comuni (Leg. com. e prov. 20/3 1865, 115; 102 1889, 145; 22/12 1888, 62),

e non è a porsi fra le spese di culto, Scaduto, Man., II, 684.

30) Prussia: Ord. di Gab. 27% 1820 (Hermens 2, 281). Obbligo delle autorità comunali dietro richiesta delle società religiose: Decr. francese del 23 Prair. XII (Hermens 2, 281), abolito dalla leg. 15/11 1881 (Arch., 49, 300), vale ancora nell' Assia renana e nell'Alsazia e Lorena. Non ammissibile per contro in Sassonia, leg. 20, 1850, 6.— Italia, anche pei bimbi non battezzati: Circolare minist. 33 1861, 9, 1863, 10/ 1867 (Cod. eccl., Ill, 991 sgg.). Rignano, Della Ugual. civ. e della Lib. dei Culti, Liv. 1885, 195 sgg.

31) Instrum. Pac. Art. 5, § 35. Per la Prussia ved. D. com. terr. II, 11, 189 sg.; quanto ai Vecchi Cattolici leg. 4, 1875; quanto agli Ebrei che lasciano le comunità della sinagoga, leg. 28, 1876. Per la Baviera; Ed. 26/5 1818. Per il diritto austriaco anteriore ved. Prorubsky, Z. 9, 30; per l'odierno: leg. 5/5 1868, 12.

32) Ved. anche C. prov. Pragense 1860 tit. 3. c. 12 (Coll. Conc. Lacens. 5, 486): Acatholicorum in parochia defunctorum funera parochus nullatenus sacris vestibus indutus tamquam minister comitari potest. Tumulum defunctis acatholicis, si proprium coemeterium non habent, in coemeterio nostratum, loco quippe separato, toleramus; volumus tamen, ut occasione huiusmodi funeris tum parochi, tum fideles, quidquid communionem in sacris redolere videretur, caute declinent. Similiter ex mente Se

al che però si opposero le leggi d'alcuni stati 33). Per contro non può il parroco in forza di un disposto dello stato non permettere agli ecclesiastici di una associazione religiosa non muniti dei diritti delle corporazioni ed ai laici di tenere una orazione funebre. Quanto ai cimiteri comunali la facoltà di parlare sulla tomba dipende dalle norme degli statuti, cioè, nel caso che essi non stiano sotto la sorveglianza e l'amministrazione della chiesa "), dalle massime generali di diritto intorno ai discorsi e alle adunanze a cielo scoperto).

3. Sono abolite 36) le disposizioni del diritto penale anteriore, le quali ammettevano la sepoltura disonorata 7), come una specie di pena, uniformandosi con ciò in parte alle massime canoniche. La chiesa può ancora rifiutare, trattandosi di cimiteri consacrati, il suo concorso ad una sepoltura, non può però escluderne il morto o assegnargli un posto disonorevole (muro di cimitero) 38).

4. Ognuno avente la capacità di diritto, può ordinare che la sua sepoltura avvenga senza solennità, e così pure lo può fare colui, a

dis Apostolicae toleratur, ut in sepul cris gentilitiis quae videlicet privata et peculiaria pro catholicis laicorum familiis aedificantur, cognatorum et affinium etiam acatholicorum corpora tumulentur.

33) Per. es. Prussia, decr. 15/3 1847. Secondo una decisione del Ministero dei culti austriaco del 7/7 1879 non possono nei cimiteri cattolici tener discorsi funebri nè i ministri di altre confessioni, né laici, eccetto che nel caso dell'art. 12 della legge del 1868 succitata (not. 31). Kohn, Arch. 40, 20.

34) Ved. Rescrit. del trib. camerale di Berlino 11/12 1884 (Jahrb. der Entsch. des KGer. 5, 370 n. 134).

35) Ved. Thudicum, Dir. eccl. tedesco 1, 112. Così quindi in Italia, ved. sopra n. 29.

3) Il cod. pen. prussiano l'ammetteva ancora pei giustiziati, ma tale disposizione manca nel codice penale dell'impero. Quanto ai bimbi non battezzati vale la leg. del 3, 1869, secondo cui la diversità di confessione non deve aver niuna influenza sui diritti civili, quanto ai suicidi il cod. pen. dell'impero.

37) Il cadavere rimaneva senza sepol tura: sepoltura asinina (Gerem. 22, 19; 36, 30); oppure era infisso ad un ceppo

(Du Cange, Gloss. s. v. imblocatus).
Ved. Württemb. rescrit. del min. di st.
254 1810. Secondo il d. territ. prussiano
(II, 11, 188) occorreva una decisione dello
stato. Secondo il d. francese si può quando
la negazione della sepoltura costituisce
un'offesa (Ved. § 104, 13) interporre
appel c. d'abus (esempi: Chareyre 61,
Audibert 147), onde l'art. 19 del Decr.
del 23 Prairial an. XII, ordinante che
l'autorità civile debba, nel caso che un
ecclesiastico neghi il suo concorso, sosti-
tuirne un altro oppure compiere essa
stessa la sepultura, non acquistò impor
tanza pratica. Chareyre, 53.
Corte d'Appello di Napoli, 28 1883, re-
spinse un richiamo per denegato accom-
pagnamento funebre (Avvis. eccl. 1885-86
337 sg.). La Cassaz. di Firenze / 1884,
sostenne che il diritto ad una determi-
nata sepultura, non possa, come diritto
reale, perdersi da chi sia dalla Chiesa
ritenuto per le sue opinioni od azioni di
ciò indegno (Ann. di Giur., XVIII, part.
1,408). Contro, Scaduto, Manuale, II, 692.

La

58) Così anche la Costit. federale svizzera 1874, 52, ove spetta ai magistrati civili di disporre quanto ai posti di sepoltura, ed ove è fatto loro obbligo di badare a che ogni defunto abbia convenevole sepoltura.

cui spetta il dovere di farla eseguire 39). Può al modo stesso ordinarsi in luogo dell'inumazione la cremazione, ove questa è ammessa 40). Finalmente può la polizia, per riguardi d'ordine pubblico, vietare le sepolture solenni; e del resto ad essa spetta in genere di esercitare la sorveglianza sui pubblici convogli funebri ") e di curare quanto ha tratto alla pubblica salute in materia di sepolture 12).

39) Ved. in contrario il decret. sulle sepolture del Württemb. 14, 1855. Gli scrittori francesi trattano minutamente questa questione, ved. Audibert 7, Daniel-Lacombe 215.

40) Così in Italia; Decr. 1, 1877; Pareri del Consiglio di Stato /, 1881, 3 1882; Legge 3/12 1888, art. 59: La cremazione dei cadaveri deve essere fatta in crematoi approvati dal medico provin ciale. I Comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri, o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato, o in colombari privati aventi destinazione stabile e in modo da essere assicurate da ogni profanazione. Ved. Reg. di Pol. mort., art. 65 sgg.

41) Secondo il decr. pruss. del 17% 1850 i convogli funebri usuali non avevano bisogno di avere il permesso della polizia. Secondo il d. francese (Decr. 23 Prairial an. XII, 18) valgono per i convogli funebri le stesse norme che per le pubbliche processioni (ved. § 131, 5),

ma esse non sono osservate. Chareyre 74. Gaubert, Man. pratique de législ. pour l'organ. et l'exécut. du service des pompes funèbres, Par. 1890. In Italia la Leg. sulla Sic. pubb., 30, 1889, art. 9, esonera dalle norme sulle processioni i trasporti funebri, sottoponendoli però alle prescrizioni delle leggi e dei regol. di sanità pubb. e di polizia locale. Ved. sotto n. 42. Ogni monopolio quanto alla direzione dei funerali è da ritenersi come abolito. Così pure in Italia; ove può tutt'al più costituire una non larga eccezione il monopolio concesso alle opere parrocchiali dalla legge del Ducato Parmense, 18/11 1819, n. 74, che non vi fu però neppure pienamente applicata. Scaduto, 11, 686 sgg.

42) Ved. Daniel-Lacombe 309. Italia: Cod. civ. 385 sgg.; Regolamento di polizia mortuaria, approv. con Decr. 11/1891. Inoltre la sorveglianza delle autorità municip. (Regol. cit., 88. 89), a cui spetta la facoltà di fare Regol. locali d'igiene pubbl. (Leg. 22/12 1888, 60. 61, e Regol. rispett. 29/10 1889, 114), con certe limitazioni, ved. Parere del Cons. di St. 13, 1871 (Riv. Amm. XXI, 312, Rivarolo, 1, 1 Gov. della parrocch., 172).

LIBRO QUINTO

Il diritto amministrativo della Chiesa.

§ 96. Introduzione.

[Mandosi, Praxis seu theor. commissionum a papa ad causas decidendas qui buscunque indicibus demandari frequentior, item de Monitoriis, Ven. 1752. Mache, De delegata ep. iurisdict., Vratislav. 1859. Cohn, Die Begründ. d. iurisd. ordin. etc. in röm. u. kan. Recht, Wien 1876. Lo stesso, Arch. 41, 337. Canstein, Arch. 37, 211. Lo stesso, in Z. für Rechtsgesch., 13, 491. Kämpfe, Die Begründ. d. iurisd. ordin etc. Wien 1876. Lo stesso, Arch. 41, 337. Sanguineti, Nuove ricerche sulla vera natura e nozione della giurisd. eccl. ordin. e delegata, in Stud. e Doc. di storia e dirit., XI, 349 sgg., XII, 1 sgg., 109 sgg., Roma 1890-91. Hinschius, Dir. eccl., § 21].

I. L'autorità governativa e la giurisdizione ordinaria (iurisdictio ordinaria)) spetta a quegli organi, i quali sono istituiti nella chiesa quali membri della gerarchia, muniti del potere ecclesiastico o per diritto divino papa, vescovo diritto umano o per metropolitani ecc., legati, conservatori ), impiegati pontifici in Roma, i quali hanno un regolare diritto di deliberare in determinati casi —. Quasi ordinaria o vicaria vien detta tale giurisdizione nel caso ch'essa possa essere revocata non solo in seguito a condanna penale, ma a piacimento da chi vi sia autorizzato per diritto, e nel caso che essa vada bensì congiunta ad una carica, ma non ad una carica stabile e non in modo regolare (capitolo, vicario capitolare sede vacante, vicario generale, coadiutore vescovile, vicario apostolico).

II. Nella iurisdictio ordinaria e quasi ordinaria è pure contenuta la facoltà di delegarle ulteriormente (delegatio ab homine), e di istituire una istanza speciale ora per un'intiera categoria di cose

§ 96. 1) La separazione operatasi nello stato moderno fra giustizia ed amministrazione non è nota alla chiesa.

2) Istituiti dal XIII sec. in poi a favore di università, pie fondazioni, ordini monastici a tutela dei loro privilegi; essi

sono ancora secondo il liber Vitus delegatari del papa, mentre Gregorio XV col rilasciarne Telezione agli ordini li elevò al grado di giudici ordinarii. - Moneta, Tractatus de conservatoribus iu dicibus, Lugd. 1619.

(delegatio ad universitatem causarum), ora solo per cose singole. Da questa devesi distinguere la delegatio a iure, col che s'intende la trasmissione legale delle facoltà pontificie ai vescovi, operata dal conc. di Trento. Tali facoltà i vescovi esercitano tamquam ap. sedis delegati, ove esse siano comprese nella giurisdizione ordinaria, e tamquam etiam ap. sedis delegati, ove esse siano bensì per regola generale comprese nella giurisdizione ordinaria, ma ne siano state per una speciale circostanza (p. es. privilegio) staccate, onde debbano per ciò venir nuovamente conferite mediante ancora una speciale delegazione. Dalle decisioni, che il vescovo prende quale delegatus a iure, si deve interporre appello direttamente al papa, e le facoltà comprese in questa delegazione non passano quando la sede si rende vacante nè al capitolo, nè al vicario capitolare.

III. Quantunque già le decretali pseudoisidoriane stabiliscano essere il papa il giudice ordinario di tutti, pure tale teoria non ebbe piena efficacia se non nel XII secolo. Ne conseguiva che fossero necessarie numerose delegazioni, specialmente nei casi di giurisdizione contenziosa, e queste delegazioni, in occasione delle quali il papa impartiva istruzioni al delegatario, esercitarono sullo svolgimento del diritto canonico una influenza tale, che non a torto la si paragonò a quella che l'editto del pretore ebbe sullo svolgimento del diritto romano. Il diritto canonico accolse in materia di delegazioni le norme del diritto romano circa la iudicis datio per opera del magistrato, il mandare iurisdictionem, la creazione di commissioni straordinarie da parte dell'imperatore e l'istituzione di commissarii per opera dei magistrati superiori.

1. Il iudex ordinarius può delegare tutta quanta la sua potestà solo quando ciò sia permesso in forza di una disposizione di legge (vicario generale). Per contro la delegazione può riferirsi non solo ad unam causam, ma anche ad universitatem causarum. Così pure la delegazione può esser fatta o ad una persona od a più; nel qual ultimo caso la forma dell'incarico può variare in modo che o tutti debbano agire insieme (simpliciter), oppure ciascuno sia per conto suo autorizzato ad agire, escludendo però quando l'azione sia incominciata ogni altro condelegatario dal poterla ancora intraprendere da parte sua.

2. Il delegatario è autorizzato a fare tutto quanto occorra all'adempimento del suo incarico, e quindi anche a prendere prov

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