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dicembre 1847 spedita dalla regia commissione superiore di revisione della stampa ai presidenti delle regie commissioni provinciali. Con queste ordinazioni dell'autorità civile, e con altre posteriori inviate ai vescovi del regno sullo stesso argomento erano sottratti dalla preventiva approvazione ecclesiastica i libri, che sarebbero introdotti dall'estero (Docum. n. I.): ed inoltre l'esame delle opere e dei giornali da stamparsi era esclusivamente affidato ad apposite commissioni governative, alle quali di più sono in fatto assoggettate le stesse pubblicazioni dei vescovi. Apparve bentosto come siffatte ordinazioni sarebbero feconde di perniciosissimi effetti. In previsione dei quali ed in appoggio dei reclami de'vescovi, SUA SANTITA' si era proposto d'impegnare con sua lettera la Maestà del Re Carlo Alberto, affinchè volesse rendere piena ragione ai giustissimi reclami dei vescovi stessi ma si astenne allora dal dar corso a tali uffici il SoMMO PONTEFICE, poichè poteva sperarsi, che la libertà della stampa sarebbe alquanto repressa nei suoi eccessi colla legge, che poco dopo fu pubblicata.

3 Ma poi crebbe la ingiuria che si recava alla Chie

sa, quando pubblicata appena la costituzione, fu emanata ai 25 di aprile un' altra legge, colla quale era decretato il così detto regio exequatur sulle provvisioni di Roma, riferendolo a termini dei concordati ed usi vigenti (Docum. n. II.). Ma gli usi vigenti, o per dir meglio gli abusi dell'autorità laica su questo particolare sono stati

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sempre e replicatamente condannati dalla suprema autorità della Chiesa, e sono per se stessi 1 nulli. Infatti anche ai 20 di giugno 1719 il senato torinese pubblicò un editto quasi simile a questa legge, recato per disteso nel breve di Clemente XI che incomincia « Ad Apostolatus nostri notitiam » dei 18 agosto di quell'anno 1719: ied in questo breve quell'editto non solo fu condannato, ma fu dichiarato nullo per se medesimo (Docum. n. III.) Ed in ordine ai concordati è poi noto, che il Pontefice Benedetto XIV. nella sua istruzione dei 6 di gennaio 1742 data dipendentemente dal concordato di Benedetto XIII. per la immunità ed esercizio della giurisdizione ecclesiastica dichiarò di tollerare la semplice visura e ne assegnò chiaramente i limiti (Docum. n. IV.) i quali nella legge dei 25 aprile 1848 vennero eccessivamente trascorsi..

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4 E quasi queste leggi non offendessero la religione, la Chiesa e la santa Sede, il Governo Sardo si fece ad invocare il concorso dell'autorità del SOMMO PONTEFICE, affine di ottenere novelle derogazioni alle leggi della Chiesa medesima senza dar segno di volere riparare le ingiurie, che colle anzidette leggi le aveva arrecate. Infatti con nota ufficiale (Docum. n. V.) dei 16 giugno 1848 inviata dal ministro plenipotenoziario in Roma sig. Marchese Pareto all' Emo sig. Cardinale Segretario di Stato, propose di voler tenere trattato colla santa Sede sull' abodizione di tutti i privilegî del foro sì civile che criminale esistenti tuttora in favore degli ec

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clesiastici in quei regii Stati. E poichè assegnava per ragione di siffatta domanda la necessità di coordinare lo sviluppo delle leggi a quello della società, l'Emo sig. Cardinale Giovanni Soglia, allora Segretario di Stato, con nota ufficiale (Docum. n. VI.) dei 27 dello stesso mese gli faceva riflettere, come l'ordinamento della disciplina ecclesiastica e delle leggi che la riguardano è del tutto indipendente dalle innovazioni politiche di uno Stato, e come sul proposito della immunità, già larghe e recenti concessioni erano state date al Piemonte dai romani Pontefici. Non pertanto nell'augusto nome di PAPA PIO IX gli significava avere SUA SANTITA' Condisceso che si tenessero i richiesti trattati affine di conoscere, se, e quale altra facilitazione potesse farsi dalla santa Sede sul punto dell' immunità ecclesiastica, ed a tale effetto avere destinato plenipotenziario per parte della medesima santa Sede l'Emo sig. Cardinale Giacomo Antonelli. i

5 In seguito di ciò il predetto ministro sig. marchese Pareto ai 14 del succeduto settembre con altra sua nota ufficiale (Docum. n. VII.) diretta al cardinale plenipotenziario pontificio, notificò ch'egli insieme col signor ab. Antonio Rosmini erano stati deputati per plenipotenziarî del suo Governo, a nome del quale presentò un progetto di concordato con alcune succinte nozioni di fatto sullo stato attuale della giurisdizione ecclesiastica negli antichi regii dominî di terraferma. (Docum. leu. A.) La scelta dei plenipotenziari

Sardi non riuscì disaggradita alla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, Come è manifesto dalla nota, con cui il Cardinale plenipotenziario ai 16 dello stesso mese accusò ricevimento delle comunicazioni fattegli dal ministro Sardo (Docum. n. VIII.). Fu però bentosto riconosciuto quanto fossero inopportune ed esagerate le inchieste o piuttosto le pretensioni di quel Governo contenute nel suo progetto (Docum. Lett. A.) e come fossero fondate su falsi principî. Ed infatti l'abate Rosmini, dopochè le ebbe udite, rifiutò di prestare l'opera sua affine di sostenerle al cospetto della santa Sede. Il SANTO PADRE intanto si degnò di ordinare al Cardinale suo plenipotenziario di fermare invece, tranne le particolarità proprie a ciascun luogo, come basi del richiesto concordato quegli articoli che erano stati riconosciuti poco prima dal Governo granducale di Toscana per fondamento d'una convenzione (Docum. n. IX.).

6 Ma quando il signor Cardinale Antonelli in esecuzione dei comandi del SANTO PADRE incominciava le sue conferenze col ministro Sardo, allora il sacro Collegio dei Cardinali e lo stesso romano Pontefice fu necessitato ad allontanarsi da Roma e per tal ragione fu allora intermesso ogni trattato.

7 Non fu però intermessa la violazione delle prerogative della Chiesa nei dominî di S. M. Sarda. Irrompeva ogni giorno più contro alla religione ed alla morale la sfrenata licenza della stampa; e la legge menzionata di sopra e pub

blicata dal Governo per comprimerne gli eccessi restava inefficace; ed altri progetti di legge più vigorosi proposti alle camere legislative erano rigettati, ed i reclami promossi dall'autorità ecclesiastica tornavano vani, ed intanto veniano pubblicati oltraggi ed ingiurie alle persone più cospicue ed intemerate, segnatamante del ceto ecclesiastico e perfino al Vicario di Gesù Cristo. Ora tutti questi mali cagionati dalla legge, che avea resa libera la stampa, furono ⚫ accresciuti da una seguente legge promulgata ai 4 ottobre dello stesso anno, in cui è disconosciuta la sorveglianza dei sacri pastori nelle università ed in tutte le scuole si pubbliche che private, il cui governo è commesso ai consigli di pubblica istruzione eziandio in ciò, che si attiene all'insegnamento del catechismo ed ai maestri e direttori di spirito. (Docum. n. X.). E fu in seguito introdotta pure la pratica di sostituire alla formola stabilita da Pio IV il simbolo apostolico nell' emettere la professione di fede, la quale ora vien fatta in mano dei rettori laici delle università dai professori, dottori, licenziati e maestri, quando pure questi fossero sacerdoti. I reclami promossi a tal uopo da alcuni vescovi non furono ascoltati, che anzi fu spedita agli 8 di dicembre dello stesso anno 1848, una circolare (Docum. n. XI.) del presidente del consiglio universitario ai presidi e vicepresidi delle facoltà, con cui viene interdetto di potere in avvenire rassegnare ai vescovi le tesi da sostenersi nei pubblici esami. Quindi è poi

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