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Articolo V.

Trattandosi di provisioni che debbono avere esecuzione nelle provincie smembrate dall' antico ducato di Milano, tali provigioni continueranno ad essere presentate all' ufficio dell' Economato Generale, dal quale verranno fatte passare all'avvocato generale, che le trasmetterà col suo parere al ministro degli affari ecclesiastici, acciò vi provveda nei modi accennati ai precedenti articoli III e IV.

NUM. III.

Breve di Clemente XI. spedito ai 19 di agosto 1719 con cui viene dichiarato nullo e condannato l'editto del Senato Torinese, promulgato sotto li 20 di giugno dello stesso anno 1719, in giudizio della libertà ecclesiastica e dell'autorità pontificia.

Ad

CLEMENS PP. XI

Ad futuram rei memoriam.

pre

Apostolatus nostri notitiam, non sine ingenti animi nostri moerore, pervenit sub nomine Senatus in civitate Taurinen. residentis, ultra tot tantasque alias Ecclesiae ac Sedi Apostolicae in illis partibus a saeculari potestate illatas injurias, novissime prodiisse quoddam edictum typis impressum, ac nomine Secretarii ordinarii

ejusdem Senatus subscriptum, tenoris qui sequitur, videlicet. Il Senato di S. M. in Torino sedente. I desiderio, che ha sempre avuto S. M. di mantenere la tranquillità ne'suoi Stati, e di prevenire tutto ciò, che potesse turbarla, viene ad eccitare nuovamente la nostra particolare attenzione, perchè in vista di un fine sì salutare, ed in conformità degli usi già praticati non si lasci eseguire alcuna provvisione procedente da fuori di Stato, sia bolla, breve o altra, senza che prima ci sia presentata, per accertarsi se vi si contenga cosa alcuna contraria o pregiudiciale agli Indulti, Prerogative e Diritti sì suoi, che della Corona e de' sudditi, ad effetto, che quelle di dette provisioni, che non saranno trovate contrarie o pregiudiziali, come sopra, abbiano le loro pronte e spedite esecuzioni e per le altre all'opposto si possa provvedere a quanto si conviene e particolarmente per le procedenti da Roma avvisarne la M. S. per rappresentare a Sua Santità, e quanto alle altre adoperare i mezzi opportuni. A qual fine per suo Regio viglietto delli 15 giugno corrente, ci ha espressamente incaricati di far pubblicare il nostro Manifesto acciò sappia ognuno l'obbligo suo, come anco di servirci della Podestà Economica e Politica in odio dei contraventori secondo l'esigenze dei casi. In esecuzione di che si notifica ad ogni persona di qualsivoglia grado e condizione, niuna esclusa, nè riservata, che chiunque avrà ottenuto, o verrà

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ad ottenere bolle, brevi, rescritti o altre provvisioni procedenti da fuori Stato, non possa nè debba farle eseguire, senza che prima siino state presentate per le cause sopraespresse a questo Senato, e dichiaratosi dal medemo non aver cose in contrario; il che si farà dal Senato con ogni prontezza per tutte quelle di dette provvisioni, che non saranno contrarie agl'indulti, prerogative e diritti della Corona e dei sudditi, o che non si ritroveranno essere state surrettiziamente ottenute, e che in caso contrario ne darà immediatamente avviso alla M. S. affine di rappresentare come sopra a Sua Santità per le provvisioni di Roma, ed adoperare quanto alle altre i rimedii opportuni. Ammoniamo a tale effetto ed esortiamo tutti e ciascheduno degli ecclesiastici, ed espressamente inibiamo ai secolari, Prefetti, Giudici, Podestà, Notari, Segretarii, Sindaci e Consiglieri dei luoghi e comunità, ed a chi si sia altro di non dare nè permettere l'esecuzione di dette provvisioni, meno eseguirle, autenticarle o altrimenti prevalersene, salvo che vedino la dichiarazione suddetta di questo Senato, quale si accorderà senza difficoltà, ritardo nè spesa alcuna su la presentazione che sarà fatta di dette provvisioni da chi le avrà impetrate, o per parte di esso; Dichiarando, che in caso contrario si procederà in odio di tutti e ciascheduni i contraventori con i mezzi della Podestà Economica e Politica, o altrimenti se e come li casi esigeranno, e che sarà espediente

per la tranquillità pubblica e per l'esatta osservanza degli usi predetti. Mandiamo perciò ed espressamente comandiamo a detti Giudici, Podestà, Sindaci, Consiglieri e Segretarii delle comunità, di dare avviso di dette contravenzioni, cioè quanto alla provincia di Torino al Segretario Ordinario di questo Magistrato, e quanto alle altre a' rispettivi Prefetti, quali Prefetti incarichiamo di eseguire gli ordini Nostri sotto pena della privazione dei loro impieghi, capacità di averne altri, e di scudi cento d'oro al fisco di S. M. applicandi, quali pene incorreranno anche i Giudici, Podestà, Segretarii, Notari, e rispetto ai Sindaci e Consiglieri quelle di scudi cinquanta d'oro, e del carcere per mesi tre, ed eziandio altra maggiore arbitraria secondo i casi rispetto a tutti. Dichiarando la pubblicazione ed affissione di questo da farsi all' Albo Pretorio di cadauna città, Terre e Luoghi valere, come se fosse a cadauno personalmente esibita e che alla copia stampata dallo stampatore regio se gli debba prestare tanta fede, come al proprio originale. Dato in Torino li venti giugno mille settecento diecinove. Per detto eccellentissimo reale Senato, il Segretario Ordinario del medesimo: in Torino, stampato nella stamperia regia 1719. S. 1. Cum autem nimium evidens sit, nec quispiam inficiari valeat ex praefato Edicto, et in eo contentis gravissimum ecclesiasticae libertati ac pontificiae nostrae auctoritati vulnus infligi; adeoque illa a Nobis aequo animo ferri, aut dissimu

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lari minime posse; hinc est, quod Nos ex commissi Nobis divinitus pastoralis muneris debito, Ecclesiae atque hujus sanctae Sedis jura ab ejusmodi scandalosis ausibus, quantum Nobis ex alto conceditur, sarta, tectaque atque illibata tueri et conservare cupientes, omniumque et singulorum, quae ejusdem Edicti, quod non alio, quam illud penitus et omnino damnandi et reprobandi animo praesentibus inserendum duximus, seu in eo contentorum occasione quovis modo acta et gesta fuerunt, seriem causas et circumstantias etiam aggravantes, aliaque quaecumque etiam specificam et individuam mentionem atque expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et singillatim specificatis habentes: Motu proprio, ac ex certa scientia et matura deliberatione nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, Edictum praeinsertum ac quaecumque in eo contenta, cum omnibus et singulis inde secutis et forsan quomodocumque secuturis penitus et omnino nulla, irrita, invalida, injusta, reprobata, damnata, inania, temeraria, et a non habentibus potestatem damnabiliter attentata, ac de facto praesumpta nulliusque omnino roboris et momenti vel efficaciae esse, et ab initio fuisse ac perpetuo fore, neque illa a quoquam observari posse vel potuisse, adeoque nec ullum statum facere vel fecisse, sed perinde ac si numquam emanassent, nec facta fuissent, pro non extantibus, et non factis perpetuo itidem haberi debere, tenore praesentium declaramus; et nihilo

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