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ad esser Tribuno, se prima non fosse stato condottiere, se non avesse comandato una coorte; al quale comando non si giungeva senza essersi segnalato con qualche azione. Doveano giornalmente esercitarsi colle armi, nè occuparsi alla coltura dei campi (a).

Molti furono i privilegi concessi ai militari che possono riscontrarsi nel tit. 36 de re militari nel cit. lib. XII del cod.

Anche prima del decennio eran licenziati, alcuni onestamente per motivo di salute, i quali sebbene non godessero de' privilegii concessi soltanto a quelli che avean compiuto il tempo, pure non si escludevano dal privilegio e da'premii de’veterani; altri ignominiosamente per delitti o mancanze, i quali niun altro officio conseguir potevano, nè dimorare in alcuni luoghi.

Severamente eran puniti i delitti militari, quelli cioè che si commettevano contro la militare disciplina dai militari nell'esercito, o negli accampamenti. Era punito di morte il milite che non avesse ubbidito al suo comandante, o fatto avesse cosa da lui proibita, ancorchè buona ed utile; quelli che non l'avessero difeso, o l'avessero abbandonato quando fosse rimasto ucciso, a meno che la forza nemica non fosse stata insuperabile; quegli che avesse resistito al suo capo mutava milizia, ma se lo avesse offeso era punito di morte; però era vietato al Tribuno di punire il milite altrimenti che per misfatto, e con altri mezzi che vite, fuste aut gladio. Le offese fatte al suo commilitone colla spada erano capitali, se con altro mezzo, era cambiato dalla milizia o scacciato se feriva se stesso per tedio di vivere era scacciato con ignominia, se per altro oggetto la pena era capitale. Ai rei per briachezza o per lascivia si condonava la pena e solo si

separate dal proprio numero e da'vessilli; poichè le legioni eran tutte di pedoni, e le vexillationes erano le truppe di uomini a cavallo, così dette perchè facevan uso di veli e di fiammelle, quia velis seu flammulis utuntur, dice Vegezio lib. 2.

(a) Il console Postumio fu condannato, dice Floro, per aver occupato i soldati alla coltivazione de' suoi campi.

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cambiava dalla milizia; le scolte che si fossero trovate a dormire erano punite di morte al pari de' disertori; quelli che trascuravano le loro incombenze eran puniti a proporzione del delitto, o privati del grado. Se per viltà taluno ricusato avesse di combattere, gli era secata la vena, acciò perdesse con ignominia quel sangue che avea temuto di spargere per la patria. L'ultimo supplicio si dava a coloro che avessero perduto o venduto tutte le loro armi in tempo di guerra, mentre ciò si assomigliava alla diserzione; quando però si trattava della corazza della spada o dello scudo, ma per le gambiere e le spalline era punito colle battiture, però sempre qualche indulgenza si avea per i tironi (a). Il Prefetto di una fortezza che potendo non l'avesse difesa, o che avesse ceduti gli accampamenti al nemico era punito colla legge Giulia majestatis; lo stesso, se gli avesse tenuti contro il volere del Principe, non avesse ceduto il luogo al successore ; avesse condotto l'esercito nell' imboscata nemica avesse provveduto il nemico di mezzi da vivere da trasporto, o di danaro. Il primo fuggitivo dalla battaglia era per l'esempio tosto punito di morte. L'ultimo supplicio davasi sempre al disertore fuggito al nemico e ripreso coi vinti, e'l vivicomburio era la pena di coloro che avessero parteggiato col nemico per far predare i proprii. Gli esploratori e spie nemiche eran di morte puniti, ma o bruciati vivi o afforcati. La sedizione e ribellione era punita ne' capi colla morte legandoli ad un palo e colla scure; gli altri si decimavano estraendosi per sorte (b). Le regole per la nettezza del soldato e degli accampamenti era particolarmente raccomandata nulla di sordido poteva

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(a) Lungamente parlasi de' Tironi nel tit. 44 del Lib. XII del Cod. Essi non potevano aver meno di 17 anni per entrar nella milizia; sebbene non mancano gli esempii di nobili ricevuti ancorchè impuberi.

(b) Statuerunt, dice Cicerone pro Cluentio, majores nostri, ut si a multis esset flagitium rei militaris admissum sortitione in quosdam animadverteretur, ut metus videlicet ad multos poena ad paucos perveniret. Pare che non fosse di obbligo la decimazione, che Tullio non avrebbe mancato di mentovare.

gettarsi nel fiume vicino ad essi, nè vi si poteva lavare nel l'altrui cospetto: n'erano allontanate le meretrici, anzi Costantino permise che i soldati conducessero le loro mogli ec.

Sebbene tutti gli affari de' militari così civili che penali dipendessero dai Magistri militum, pure colla Costituzione di Anastasio, fa tutto delegato ai rispettivi Comandanti in capo. V. leggi riunite sotto il tit. de re militari ch'è il 36 del lib. XII del cod.

Del peculio castrense parla il seguente tit. 37 eod. e noi ne abbiam parlato a sufficienza nelle Osservazioni alle nostre leggi civili.

La milizia Romana si manteneva a spese delle Provincie coll' Annona militare consistente in pane, carne, vino, olio " sale ed aceto. Ma ebbe poi il pubblico stipendio tante volte richiesto da Tribuni, ed accordato dal Senato secondo Livio, tutto che in Roma non vi fosse altra moneta che di rame. Incerto è quando questo fosse, ma si raccoglie da Tacito che il soldato avesse un danaro al giorno, quasi una dramma di argento, in modo che davasi circa tre scudi d'oro al mese ai pedoni, ed il triplo agli uomini a cavallo (1). Costantino dispose darsi ne' primi due giorni solo biscotto (panem buecellatum ), nel terzo il pane; in un giorno il vino, e nell' altro l'aceto, in un giorno il lardo, e negli altri due giorni la carne. Quand' erano in marcia si negava pure il vino, ma davasi biscotto ed aceto. La distribuzione facevasi nel campo, dove questi generi dovean essere trasportati; ma i militari li ricevevano nel luogo designato e se li trasportavano; però la paglia non più da lontano che di venti miglia. V. le leggi riunite sulla Erogatione militaris annonae til. 38 eod. e de excoctione et translatione militarium annonarum nel tit. seguente.

Disertori dicevansi que' tironi o militi che in tempo di guerra si allontanavano dalle bandiere e per molto tempo ne

(1) V. Cal. Lex. Jurid. alla voce stipendium.

fossero lontani, e vi erano forzosamente ricondotti. Emansores poi dicevansi quelli che allontanațisi, si ripresentavano spontaneamente al corpo. Eguali ad essi eran quelli che facevano scorrere il tempo della permissione di assentarsi. Su di questi tutti parla il tit. 46 del detto Libro. Il seguente titolo parla de' veterani e de' privilegi che godevano. Il tit. 48 parla de filiis officialium militarium qui in bello moriuntur.

Anticamente i militari a di loro spese si procuravano le vesti e le armature, mentre s' imputavano ne' loro stipendii, ma poi colla legge Gracca furon date le vesti senza diminuzione di stipendio: l'Imperadore Alessandro donò ai soldati le gambiere, le brache e le scarpe, gli altri Imperadori le vesti o clamidi, ma il tutto a spese delle provincie alle quali s' imponeva questa straordinaria contribuzione raccomandata ai Rettori delle medesime ( tit. 40 eod. )

Gli alloggi si provvedevano dai Metatores ed epidemetici, e molte disposizioni furon date per ciò nel tit. 41 eod. e nel seguente de Salgamo, ossia delle cibarie, che non potevan pretendere dagli ospiti.

De' congedi o permissioni da darsi ai soldati detti Commeati ne parla il tit. 43 ecc.

Ecco un Sunto del Codice su questa materia " e possono riunirvisi i titoli 15, 16, 17 e 18 del Lib. XLIX del digesto, ne' quali si parla della milizia attiva, de' veterani, del peculio castrense, e de' prigionieri di guerra. Ma njuna parola di Giustiniano su questa materia: eppure gli piaceva a torto o a diritto darsi i nomi di GOTICO, VANDALICO, AFRICANO, ALANICO, LAZICO, PONTICO, e sino GERMANICO, ALEMANNO, FRANCICO..... e senza arrossire, nè ricordarsi dell'ingratitudine usata ai due valorosi suoi Capitani Belisario e Narsete, che gli fa più vergogna di quella che gli facciamo la sua adesione ai valori di Triboniano, e'l suo favore per Giovanni da Cappadocia.

In conclusione l'impero Romano formossi colla militar disciplina. Principes nos fecit, disse Quintiliano, severitas insti

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tutorum, ordo militiae, amor quidam laboris, et quotidiana exercitatione assidua belli meditatio. Ma come mancava a tutti la volontà di servire e la corruzione invase ancora l'esercito, così mancò l'ordine, e l'esercizio: debole divenne il Romano a sopportar il peso dell' antico armamento bisognò ricorrere ai barbari, e costoro da alleati divennero padroni.

TITOLO II.

DRITTO NAZIONALE.

CAPITOLO I.

INVASIONE E REGNO DE' BARBARK

SEZIONE I

Odoacre.

La grandezza di Roma fondata su la rara e quasi incredibile unione della virtù e della fortuna, cessò quando ebbe essa a ricorrere al brando de' Barbari ausiliarii per salvarsi da altri Barbari invasori. L'impero Occidentale fu oppresso da Goti e da Vandali che fuggivano gli Unni (a), i quali di

(a) Non furono nazioni germaniche questi agresti, e feroci ospiti diluviati sull'imperio occidentale, bensi tutte genti lanciate a sciami dall' Asia. sull' Europa. Per gli Sciti è noto che pur d' Asia venissero; e Sciti, e Goti, non erano che un solo, e medesimo popolo. Il gran privilegio di rin. giovenire o restaurare il genere umano disse un dotto Italiano ( antologia aprile 1831) fu da' disegni imprescrutabili della provvidenza dato al l' Asia, e non alla Germania come pretendono l' Angillon, ed Hoerder. Non è al certo improbabile nè impossibile che varie tribù germaniche così compresse, compulsate, o espulse dalle asiatiche caterve spatriatrici, fossero anche esse astrette a migrare a nuovi domicilii, ma ciò non fa che it gran torrente delle nazioni non isboccasse dall' Asia, e molto mene, esse fossero ab origine della Germania.

che

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