Sayfadaki görseller
PDF
ePub

il nobile desiderio che nutre della coltura e prosperità di questo Reame. V. E. infatti nell' intendere da prima al bene di una Provincia; e di poi coll' opera, e col consiglio a quello del Regno intero, ebbe sempre in mira l'incremento delle buone Scienze, delle belle lettere, e delle utili arti, come quelle da cui dipende in massima parte il ben essere e la gloria degli Stati.

Piaccia dunque all' E. V. accogliere con lieta fronte questo mio libro che, qualunque siasi, è tutto quello che io posso donarle in segno di grato animo, ed in attestato di quel rispetto col quale mi fo gloria di essere

Umil.mo Devot. mo. Obblig.mo servo vero
PASQUALMARIA LIBERATORE.

L'Eccellentissimo signor Marchese di Pietracatella ebbe la bontà di rispondermi nel dì 10 Gennaro corrente anno nel seguente modo.

Rispettabile Signore.

Le rendo le più distinte grazie per la bontà che ha avuta d'intitolarmi l'utilissimo Libro, di cui ella ha novellamente arricchita la preziosa scienza del dritto.

Mi reco a somma ventura l'acquisto della sua amicizia, e le sono gratissimo che abbia voluto darne nel suo volume al pubblico una per me cosi cara, ed onorata te

stimonianza.

E con i sentimenti della più distinta,

Na

e dovuta stima ho l'onore di dirmi. poli, li 10 Gennaro 1833. Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo servo vero Giuseppe Ceva Grimaldi.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

PARTE SECONDA

DELL'ANTICA LEGISLAZIONE

LIBRO I.

DIRITTO ROMANO.

.

SE E ancora è ignota la primitiva origine del roman dritto, tutto il mondo conosce però il suo destino, per esser tutt'ora sottoposto in parte alle sue prescrizioni, ed alle sue dottri ne. Una legislazione, la cui culla si perde nelle tradizioni ed i riti dell'antica Italia; che a poco a poco si spoglia del velo, e delle immagini del simbolo per arrivare alla ragione severa, ed alla precisione del genio politico; che col favore della conquista, e sotto le ali dell' aquila romana invia i suoi Pretori a sottoporre alle sue regole una parte dell' Orbe; il cui slancio scientifico e letterario dopo le ruine della repubblica, e sotto l' imperiale dominio è rimasto come immortale insegnamento di tutte le legislazioni; che rispettata dal Cristianesimo ha messo al fianco della morale Evangelica i principii improntati dal Portico; e che tutt'ora sussiste,, come un monumento perenne, e come l'eterna misteriosa scuola de'giureconsulti, e de' pensatori: ecco qual è il dritto romano la sua forza e la sua durata (a).

[ocr errors]
[ocr errors]

Limitati noi in questo lavoro a dar le notizie di questo diritto non come scienza ma come un'arte, che precedè la

[ocr errors]

(a) V. Vico, Grayina, Filangieri, Gibbon ed altri.

nostra nuova legislazione , ci occuperemo a farlo conoscere nelle sue parti, e nelle sue vicende; e non ometteremo d'indicar quel che vi è di favoloso, o di esagerato, e gittar un colpo d'occhio sui suoi pregi non meno che sui suoi difetti.

TITOLO I.

[ocr errors]

DELLA ROMANA GIURISPRUDENZA DALLA FONDAZIONE DI ROMA SINO A GIUSTINIANO.

La Romana Repubblica mista sin dalla sua origine di Monarchia, Aristocrazia, e Democrazia era governata dai Re, dal Senato, e dal Popolo. Un Re elettivo presedeva al Senato, chiamava a parlamento il Popolo, regolava tutto ciò che avea riguardo alla guerra ed alla religioné, proponeva le leggi, e giudicava nella Città. I Senatori trattavano col Re circa gli affari della Repubblica, ed esercitavano le Magistrature. Il popolo dava il voto intorno alle leggi, alla guerra o alla pace, ed alla elezione de' Magistrati nelle trenta curie, o parrocchie della Città.

Scacciati i Re, ne furono abolite le leggi, e quelle che riguardavano i privati vi furono ritenute come consuetudini dell' antica Patria, le quali poi si dissero raccolte da Caio Papirio, o Papisio, donde il dritto civile Papiriano comentato in seguito da Granio Flacco, del quale non esistono che de' frammenti (a). Insufficienti le medesime specialmente a to(a) È questa una favola di Pomponio creduta da' migliori critici che non han fatta molta attenzione al valore, ed alla rarità di simil monumento del terzo secolo della città illitterata. Io dubito molto, dice GIBBON nella classica sua Storia della Decadenza dell'Imp. rom., che Caio Papirio, Pontifex Maximus, che fece ricevere le leggi di Numa (Dionigi d'Alicarnasso 1. III p. 171 ) non abbia lasciato che una tradizione vocale; e che il Jus Papirianum non fosse un comentario, ma un' opera originale compilata al tempo di Cesare ( Censorin. de die natali 1. III p. 13, Duker de latinitate. J. C. p. 157 ).

« ÖncekiDevam »