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tefato a ragione del 20 per 100 e 'l donativo a ragione del cinque; alle doti di ducati 20000 a 30000, l'antefato a ragione del 15 per 100, e 'l donativo a ragione del 4 per 100; e che alle doti di ducati 30,000 in su l'autefato, e donativo fossero in quel modo che avesse potuto meglio convenirsi, purchè l'antefato non eccedesse il quindici, e 'l donativo il 4 per 100; e che l' antefato, restassero, o non restassero figliuoli a morte della donna, tornasse per morte agli eredi del marito dond' era uscito; che alle donne vedove, quando si toruassero a casare, non si potesse costituire l' antefato, se non per la metà di quello, che avesse potuto loro costituirsi, casandosi la prima volta; e che i lacci, e le spille che si promettessero non si potessero cercare dalla donna, se non per l'ultima annata, quando il marito fosse morto, non mostrando però gli eredi del marito pagamento di detta ultima annata. Tal grazia per lo tratto a venire fu concessa dal Duca d'Alcalà colla Pram. del 30 dicembre 1617.

Archivio generale. Sino dal 1532 cominciossi a pensare di farsi un generale Archivio per registrarsi tutti i contratti in modo che tra le grazie chieste all' Imp. vi fu quella di stabilirsi in S. Lorenzo, e questi rimise l'affare al Vicerè, ma non potè mettersi in esecuzione che nell' anno 1609 colla Prammatica non de' Vicerè, ma della Regia Camera della Sommaria del 24 gennajo detto anno, ordinandosi tale stabilimento non solo in Napoli, ma in tutti i capi-luoghi delle pròvincie ; e prescrivendosi che qualora i contraenti non procurassero fra un determinato termine stabilito di fare registrare i loro contratti non godessero le loro anteriorità se non dal di che saranno con effetto registrati, purchè la mora non sia stata con giusta causa " e legittimi impedimenti, il che si dovrà dichiarare per decreto del giudice. Altre disposizioni si diedero nel 18 marzo detto anno per risoluzion ́ di dubbi dalla stessa Regia Camera; ma per vederne l'esecuzione bisognò attendere l'anno 1786, come vedremo nel seguente capitolo.

Arresto personale in materia ivile. Tre erano le scrittu

re privilegiate in forza delle quali si poteva eseguire il debitore realmente e personalmente. L'obbligo penes acta giusta il rito 128; ma per produrre questo effetto varie condizioni richiesero le Pram. 19 S. 29 de off. M. Just., e 9, 15, e 16 al tit. de Actuariis (V. le osserv. alle LL. civ. vol. 3 pag. 372). La cambiale, o la lettera di cambio di cui parleremo a questa voce nella sez. 3.a §. 3; e l' Apoca bancale ch'era un mandato scritto dal debitore e sottoscritto da due testimoni e dal notajo ad uno de' nostri banchi, per dare ad intendere di essere in esso depositata la somma da pagarsi, acciò lo stesso banco la passasse al creditore; come dalla Pram. 11 de negot. mut. e 63 de off. proc. Ceasaris.

Cessione. Furono rinnovate dal Conte di Lemos le proibizioni di accordarsi moratorie e cessioni di beni a danno de' creditori di Napoli (Pram. 9 luglio 1308); ed accordandosi, dovevan essere senza ignominia (Pram. 17 aprile 1546).

Compra e vendita. Niuno poteva comprare robe da altri che da' veri padroni o da' loro procuratori, nè anche colla cautela di comprarle a nome de' suddetti obbligandosi alla restituzione senza compenso di prezzo ( Pram. 8 luglio 1540 ). orzo ed altre vetlova

Non si poteano comprare grano, glie, vini, oglio, seta, zafferano, canape e lino avanti la raccolta ed a prezzi fissi e determinati, nè dar danaro per acquistarli sotto pena della nullità di tali contratti, e multa di ducati mille od altra ad arbitrio (Pram. 22 agosto 1559).

Neppure gli animali di alcuna sorte potevansi comprare senza la bolletta de' deputati del luogo donde si trasportavano col numero e segno degli animali, sotto pena al venditore di perdere il prezzo del bestiame e di once 24 (Pram. 10 luglio 1564 ).

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Nè i mandati sulla Tesoreria potevano vendersi ma solo cedersi per dote o in favor delle Chiese e Luoghi Pii, sotto pena della perdita del credito (Pram. del 6 novembre 1565).

Era vietato ai magistrati non meno che agli attuarii at

titanti, razionali ec. della Regia Camera comprar all' incanto beni così feudali che burgensatici, stabili, mobili, officii e giurisdizioni che vi si vendessero nè per loro stessi nè per in

terposta persona, sotto pena della nullità della compra, pri

vazione di officio ed altra pena corporale ad arbitrio ( Pram. 31 luglio 1586 ).

Fu proibito ai possessori di terre nel Contado di Acumoli di venderle ai forastieri confinanti, senza licenza scritta dal Vicerè sotto pena di rimaner confiscata la terra così venduta (Pram. 11 agosto 1589 ).

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Contratti. Colla Prammatica del 5 luglio 1530, pubblicata in Napoli al 2 gennajo 1531 ordinossi che il tempo di guerra percorso dal primo marzo 1528, non fosse calcolato ne' patti di ricompra apposti ne' contratti.

Matrimoni clandestini. Moderandosi le pene stabilite nella Costituzione di Ruggiero, ordinossi colla Pram. del 17 ottobre 1718 punirsi i nobili tanto dalla parte dello sposo che da quella dalla sposa in una multa di ducati duemila per ciascheduno, e gl' iguobili in quella di ducati mille, oltre altre pene corporali ad arbitrio per gli uni e per gli altri e vi furon compresi i cooperatori, complici, fautori, assistenti e testimoni a simili matrimonii clandestini.

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Pigione e sfratto. Per le case situate in Napoli, una particolare legislazione s' introdusse rapporto allo sfratto. L'uso antico obbligava i pigionanti a sfrattare nella metà di agosto, ma a premure della città il Vicerè Conte di Miranda colla Pram. del 14 dicembre 1587 providde che l'entrata si pagasse al primo di luglio e l'uscita seguisse al primo di maggio. Siccome però questo giorno era festivo per la commemorazione de' SS. Apostoli Filippo e Giacomo, fu vietato sotto gravi pene di sfrattarsi in questo giorno colla Pram. del 30 aprile 1609. Quindi considerandosi che difficilmente lo sfratto poteva seguire in un sol giorno, e che nel dì 3 maggio ricorreva l'altra festività dell' invenzione della Croce, ordinossi dal Conte di Lemos colla Pram. del 24 marzo 1611 che lo sfrat

za bisogno di alcuna nostra riflessione si farà palese colla nuda e semplice esposizione delle loro prammatiche.

L'amministrazione del Regno venne commessa ai Vicerè che il Re nominava, ed ai quali concedeva tutta la sua autorità ed illimitato potere per ciò che riguardava il governo e buona cura del medesimo, e fu loro dato l'autorità di far leggi e dettar altri regolamenti che seguitarono a chiamarsi Prammatiche, le quali abbandonandosi la lingua latina, co

tra queste provincie non esistesse commercio. I popoli tanto sventurati erano, che molti migrando prescelsero viver tra i Turchi. Nel solo governo di due Vicerè Monterei, e Medina de las Torres, che comprende uno spazio di 13 anni, cioè dal 1631 al 1644 dal regno di Napoli si cava rono meglio di 100000000 di scudi: ed è da avvertirsi che di questi Tributi, o come allora si chiamavano donativi, la più piccola parte, cioè il quinto si versava nelle casse del tesoro reale, ed il rimanente tra i ministri della corte, i favoriti, e i grandi si divideva.............. Ed i ministri del Re nuovi modi inventavano per cavar denaro dalle borse dei popoli. L' Ammirante di Castiglia nel 1644 rappresentò vigorosamente l'estrema miseria del regno, ma per prezzo di tanta bontà fu qual uome debole e da poco richiamato, e il Duca d'Arcos mandato in sua veuomo d'indole tutta diversa, e tale da porsi a repentaglio di tutto. Non sapendo dunque qual altro nuovo mezzo fiscale trovare per aumentare le rendite dello stato immaginò una gabella su le frutta, e i legumi che s' introdurrebbero nella città di Napoli, quale dovea buttare neglio che un 1000000 di ducati questa gabella era incomportabile pe' Napoletani che consumano maravigliosa quantità di questi cibi, specialmente nei calori dell' estate. I preposti alla gabella vollero esigerla, il popolo si assembrò e s' 9 oppose; gli spiriti di già infilloniti giungono al più alto grado di esasperazione.

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In mezzo al trambusto un giovane di bella forma e di complessione atletica si presenta chiamato Tommaso Aniello e volgarmente noto per Masaniello semplice pescatore di Amalfi che si fa capo del popolo tumultuante che domandava l'esecuzione del privilegio di Carlo V proibitivo di qualunque gabella sul reame di Napoli senza suo speciale ordine.... Il popolo furioso muove al palazzo di 24 persone riputate essersi arricchite per via dei balzelli di che era stato oppresso, e n'arde tut

minciarono a scriversi colla lingua Spagnuola, e colla volgare italiana. Però colla partenza del Gran Capitano che più come plenipotenziario che come semplice Vicerè riguardammo nell' antecedente capitolo, volle Ferdinando riunire a lato del Vicerè un Consiglio che perciò chiamossi Collaterale composto di due Reggenti (a) e un Segretario e nel quale comprese il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia, e la Cancelleria Reale. Carlo V ve ne aggiunse due ch' esser dovean regnicoli, uno per risedere nel Consiglio dell' Imperadore (b), e l'altro che risedesse nel Collaterale.

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ta la suppellettile. E cosa degna di essere rammentata si è, che in mezzo a tanta ira, e trambusto, il popolo non toccasse pure una spilla di quello che arse: fatto incredibile ma non per tanto vero ed anzi trovati nel palazzo di un Valentino due barili pieni di zecchini şantamente li rispettò, e li depose nei magazzini del re Il Duca d' Arcos volle conferire con questo Capitan Generale del popolo e promise di moderar le gravezze, e Masaniello disceso dal pericoloso castello fu portato in trionfo dal popolo . . . . . Ciò fe dar la volta alla testa del pescatore d'Amalfi si risvegliò la sua vanità, il suo cuore si riempi d'orgoglio, e stimandosi ormai assoluto signore di Napoli, divenne bizzarro e crudele: Io sono, gridava, il monarca universale : e non comando ! Ordinava l'omicidio, e l'incendio, e per servirшi delle accouce parole dello storico Giannone ( St. del R.° di N. 1. 37 c. 2) trucidava co' cenni, ed incendiava col guardo; perchè dove egli inchinava si recidevan teste, e si portavan fiamme. Una specie di frenesia s'impadroni di lui, l'agitazione dello spirito, in che tanto strana avventura l'aveva gettato, e l'abuso che faceva del vino lo resero si fattamente furioso, che divenne insoffribile all' universale. Nel 16 luglio 1648 alcuni sicari appostati nel convento del Carmine a tradimento lo anımazzarono.

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(a) Non fu questo un nome nuovo, mentre sin dai primi Aragonesi eranvi i Reggenti di Cancelleria; nè nuovo fu il nome di Consiglio Collaterale di cui fecero uso gli Angioini, composto di Consiglieri di Stato. V. Giannone lib. XXX. cap. 2.

(b) Era detto Consiglio d'Italia quello che risedeva presso l'Imperatore ed indi presso i Re di Spagna, composto di un Napolitano, di un Siciliano, e di un Milanese.

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