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La riforma della moneta ch'ebbe luogo colla prammatica del 2 marzo 1622 produsse molto danno ai nostri banchi (a) e molte liti per i depositi che contenevano. Nato era il dubbio se questi depositi egualmente che quelli fatti presso de'mercatanti o di altri particolari prima della pubblicazione di questa Pramm. dovessero riceversi da' creditori i quali la ricusavano comechè fatti di moneta riprovata dalla nuova legge. Altra difficoltà nasceva per i depositi delle annue rendite ehe far dovevansi dai debitori nelle restituzioni dei capitali, se dovesse cioè farsi in moneta della stessa qualità peso e liga di quella allora corrente ed approvata in vigore de' bandi del 17 aprile e 30 luglio 1621. Anche contesa era nata per i depositi fatti ne' banchi dopo il giorno 2 marzo del danaro de due terzi, de'quali potevano disporre i creditori in esecuzione degli ordini generali, comechè dicevano essi di non poter essere costretti a riscuoterli per non essere tenuti a ricevere un particolar pagamento

l'archivio di conservarla. Il revisore esaminava il conto del libro maggiore e ne correggeva gli errori; tencva la scrittura degli ultimi anni, secondo l'uso de' diversi banchi, dove di tre anni e mezzo, dove di sei; e dove di dieci anni. L'archivio conservava la scrittura dal giorno della fondazione del banco. In ogni fine di anno il revisore era tenuto consegnare all'archivio la scrittura di un intero anno, il più antico della sua revisione.

La segreteria era l'ufficina del governo del banco. Quivi era la banca dell'udienza alla quale sedevano i governatori: quivi facevansi le session!, e le conclusioni: si ricevevano gli ordini del Re e si disbrigavano tutte le cose attinenti al regolamento del banco. Il segretario conservava tutti questi registri ed emanava gli ordini.

La razionalia conteneva la scrittura del patrimonio del banco. Il suo capo, detto impropriamente razionale, era ancora il fiscale del banco, perchè invigilava sopra tutte le altre officine, specialmente su le casse delle monete, e vendita. ( V. Rocco de' banchi di Napoli e della loro ragione ed il Galanti Descrizione ec. tom. III ).

(a) Molti espedienti si presero allora per la rifazione de' danni cagionati ai banchi pubblici per la mutazione della moneta, e per causa della immissione degli argenti per la formazione della nuova, ma essi non essendo sufficienti, s'impose l'esazione di un ducato a botte per tutti i vini che s' introdussero vendessero e consumassero in questa città, borghi e casali, colle pramatiche del 18 luglio, 30 ottobre e 28 dicembre 1623.

in diversi tempi ed anni, come in detti ordini erasi prescritto; mentre replicavano quei che avevan fatto i depositi, di non poter essere costretti a pagare in altro danaro che con quello della stessa specie loro permessa di riscuotere. Vagliate tutte queste controversie nel supremo collaterale Consiglio, colla prammatica del 17 novembre 1622 determinossi che tutti i depositi fatti prima del 15 febbraro detto auno tanto nella città che per trenta miglia d'intorno, e prima del 20 dello stesso mese per le altre parti del Reguo s'intendessero legittimamente fatti con quel danaro allora corrente, eccettuati i depositi fatti di altrui danaro che si era a questo effetto ricevuto; che tutti gli altri depositi fatti dopo la succennata epoca del danaro riprovato s'intendessero illegittimamente fatti, e perciò rimanessero a rischio e pericolo dei depositanti, meno che quelli i quali si fossero accettati o liberati ai creditori i quali non si erano opposti; che fino a nuov'ordine, coloro i quali ricomprar volevano le annue entrate col patto di ricomprare o estinguere i censi redimibili, avessero dovuto pagare il capital prezzo in moneta numerata, ben vero bastava il deposito al pagamento dei due terzi che in loro credito aveano ne' banchi, qualora fossero convenuti alla restituzione dei capitali, e permettevasi depositarli, o pagarli de' due terzi che erano ne' banchi, fosse o no seguita la condanna: e che i canoni enfiteutici dovessero pagarsi in contante, i pigioni delle case e degli altri stabili per metà in contante, e l'altra coi detti due terzi, e tutti gli altri pesi e debiti colle carte del banco, eccetto le quantità dovute per le lettere di cambio, per le quali dovea osservarsi il prescritto nella prammatica su queste lettere.

Molte istruzioni si diedero colla prammatica del 10 aprile 1623 per la tenuta de'banchi e per gli officiali addettivi; con quelle del 11 e 22 settembre detto anno fu minorata del quinto la somma di tutti i pagamenti dovuti dal 2 marzo al 2 agosto dell'anno antecedente, talchè i debitori ricevettero il defalco del 20 per cento in danno dei creditori; colle prammatiche del 25 maggio e 23 giugno 1633 furono date varie prov

videnze per lo introito e taglio della moneta scarsa non conforme alla sua qualità e della tariffa della regia zecca.

Rileviamo dalla prammatica V. sotto il tit. de bancis in data del 28 luglio suddetto anno 1623 che sette erano i pubblici banchi in questa capitale, i quali sono in quest' ordine descritti.

Banco di S. Eligio.

Banco del Popolo.

Banco dello Spirito Santo.
Banco del Monte de' Poveri.

Banco del Monte della Pietà.
Banco di S. Giacomo.

Banco della SS. Annunciata.

Nel 22 giugno 1635 fu rinnovata la proibizione de'riscontri (a) per altro banco nel dichiararsi alcuno creditore, dovendosi depositare moneta effettiva contante, e ciò sotto pena di anni tre di galea ed altro ad arbitrio.

Nel 1 giugno 1689 si accordò la dilazione di tre mesi pel pagamento de' creditori de' banchi, dando il cinque per cento la settimana ad estinzione del credito di ciascheduno, e con quella del 12 dicembre 1701, varie disposizioni si diedero ad evitar le frodi che in detti banchi si commettevano.

(a) Riscontro dicevasi la fede di credito o la polizza notata fede che si girava dal depositante e come moneta si presentava in qualunque banco e da chiunque. Chiamavasi così dal cambio che ogni banco alla fine della settimana faceva di simili fedi e polizze con tutti gli altri banchi: questo atto dicevasi riscontrare le polizze, e nel riscontrare che un banco faceva coll' altro, il banco debitore era tenuto saldare in contante. I riscontri erano dunque le polizze o le fedi che per agevolar la negoziazione si pagavano dalla cassa senza passarsi per ruota, o del proprio e di altri banchi; e furono proibiti, perchè da essi aveano avuto origine talvolta i mancamenti de' cassieri. Ma perchè si preferi il comodo del commercio al pericolo de' banchi, tali leggi non furono mai osservate. Tuttavolta riflette il Galanti questi inconvenienti sono a rischio del cassiere maggiore, onde riscontri non si ricevono che dalle mani di persone che hanno credito nel banco, e con la soscrizione loro. Ma una fuga un fallimento o altro si nistro non ripara il pericolo.

Colla prammatica del 28 novembre 1721 furono vietati anche nel Regno come lo fu in Germania, l'uso e l'introduzione dei biglietti di banco e di commercio usati in Francia, sotto pena di ducati quattromila ed altre corporali ad arbitrio.

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Fu rinnovata colla prammatica del 29 maggio 1728 la proibizione de' riscontri donde le mancanze de' cassieri in danno del banco, con la giunta della pena di due mila ducati promessa del terzo al denunciante; e s'ingiunse la pena di morte contro gli officiali de' banchi che facessero introiti vacui in essi, dando credito di danaro a chi non lo teneva o primachè s'introitasse nel banco, o che si avvalessero per proprio uso del danaro delle casse (a).

Bastimenti. Nè remi nè arbori di antenne di galea potevansi senza licenza scritta comprare e vendere, sotto pena della loro perdita e di altra anche corporale ad arbitrio ( pram. 31 marzo 1588 ). Ma venne confermata colla grazia del 30 marzo 1536 il premio accordato dal Re Cattolico per le costruzioni delle navi del carico di più di cinquecento botti.

Consoli. Il Re Cattolico avea fatta la grazia alla città di Napoli di poter nominare i Consoli in tutte le città del Regno come quelle li nominavano in Napoli, il che fu confermato dall' Imperatore tra le grazie del 1532.

Venne colla prammatica de' 22 aprile 1363 stabilita la forma della nomina dei Consoli dell'arte degli orefici, e l'in‐ fima giurisdizione loro accordata nelle cose spettanti all'arte istessa.

Dogane. Le disposizioni sulle dogane non ebbero in mira che favorire l'arrendamento della Regia dogana colla pram. del 16 agosto 1653; e fu seguita dalle pram. del 12 dicembre 1644, 22 settembre 1645, 3 novembre 1663, 30 luglio 1648, e 13 agosto 1696. V. Polizia Finanziera.

(a) Fu in questa prammatica ingiunto ai rispettivi governatori di far contare in loro presenza le casse irremisibilmente nelle mattine di lunedi in ogni banoo, onde tutte fossero contate nello stesso giorno,

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Esportazione. Fu proibito estrarsi dal Regno nè per mare nè per terra, oro ed argento lavorato o in massa o coniato; nè cavalli di statura nè armi, nè schiavi, senza espressa licenza del Vicerè, sotto pena della perdita del genere, ducati mille, ed altra ad arbitrio (pram. 22 febbrajo 1504, e 16 dicembre 1505) (a). Venne ciò esteso da Carlo V nel 1540 a tutti gli animali, e specialmente buoi e vacche - E sotto le stesse pene vi furon compresi agli animali neri, dal Duca di Alcalà nel 31 luglio 1560.-Dei lini fu proibita l'estrazione; ma per quelli raccolti in Napoli, casali e distretto fu aggiunto, di non potersi vendere e lavorare in altri luoghi dello stesso Regno; il tutto sotto pena della perdita del genere, once cinquanta, ed altra pena ad arbitrio ( pram. 17 giugno 1562 ).

Nè cavalli, polledri o giumente di razza potevano trasportarsi di là del fiume Pescara, nè di là del Garigliano, nè in distanza minore di una giornata dal confine, senza espressa licenza, sotto pena della perdita degli animali, di ducati mille al padrone, e della galea in vita ai conduttori ( 18 maggio 1548, rinnovato a 12 dicembre 1561 ). Ma neppur ciò bastando, si accrebbe la pena a dieci mila ducati, e si aggiunse quella della relegazione perpetua in un' isola al nobile, e galea in vita all' ignobile; e morte si minacciò agli officiali consapevoli che permettessero detta estrazione senza la viceregnale licenza in iscritto (19 ottobre 1566 10 novembre 1579 ).

Fu colla pram. del 27 ottobre 1606 proibita l'estrazione

(a) Veggansi le altre pram. dell' 11 ottobre 1551, e del 16 dicembre 1532, nelle quali fu estesa la proibizione alle monete estere, e a quelle che si portavano per transitum; rinnovate con ordini del 10 novembre 1573, del 24 agosto 1581, 12 luglio 1582, 31 marzo 1584, 23 marzo 1596, 16 giugno 1672, e 6 marzo 1706.

Per l'estrazione infra regnum fu permessa quella sola di mezzi carlini colla pram. del 7 luglio 1605.

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