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mente del suo figlio primogenito D. Filippo, passò la primogenitura a D. Carlo per la successione delle Spagne, ed al terzogenito D. Ferdinando fu data la successione nel Regno delle due Sicilie e degli altri Stati, beni, ragioni, dritti, titoli ed azioni italiane, destinandosi una reggenza per la sua età pupillare, dichiarata la maggiore età per lui ed i successori all'anno sedicesimo compito. L'ordine della successione venne regolato « a forma di primogenitura col dritto di rap>> presentazione nella discendenza mascolina di maschio in ma>> schio : a quella linea retta che manchi senza figli maschi » dovrà succedere il primogenito maschio di maschio della >> linea prossima all'ultimo regnante, di cui sia zio paterno o » fratello, od in maggior distanza, purchè sia primogenito nel» la sua linea nella forma già detta e sia nel ramo che prossi>> mamente si distacca o si è distaccato dalla linea retta primo» geniale dell'Infante D. Ferdinando ». Quindi in mancanza del medesimo furon successivamente chiamati l'Infante D. Gabriele, indi l'Infante D. Antonio, e poi l'Infante D. Saverio, e gli altri che mai nascessero. Ma estinti tutti i maschi di maschio, ordinossi dover succedere quella femmina del sangue e dell' agnazione che al tempo della mancanza sia vivente, la più prossima all'ultimo Re, ed all' ultimo maschio dell'agnazione che manchi o di altro Principe che sia prima mancato; osservandosi sempre nella linea retta il diritto di rappresentazione, col quale la prossimità e la qualità di primogenitura si misuri e sia essa dell' agnazione. Ben inteso pure che quest' ordine di successione non potesse mai portare l'unione della Monarchia di Spagna, colla Sovranità e dominii Italiani; in guisa che o i maschi o le femmine della discendenza del Re Carlo fossero ammessi alla sovranità italiana, sempre che non fossero Re di Spagna o Principi di Asturies dichiarati già o per dichiararsi.

Di tutto ciò se ne fece una legge nel 6 ottobre 1759 che venne firmata da CARLO e da FERDINANDO, letta dal Marchese Tanuccio Consigliere e Segretario di Stato, mentr'erano essi

sul trono, presenti i membri della regal camera di S. Chiara, quelli della giunta consultiva di Sicilia, il sindaco e gli eletti di Napoli, i deputati del senato e città di Palermo, e moltissime altre persone degli ordini e gradi i più qualificati e distinti; e se ne rogò l'atto dal gran Protonotario del Regno.

Questa fu l'ultima legge pubblicata da Carlo III che riunì sul trono la giustizia e la clemenza, e'l di cui affetto verso i suoi popoli si farà meglio conoscere dalle disposizioni legislative da lui emanate.

Il primo editto del Re Ferdinando fatto colla firma de' membri della Reggenza fu in data del 14 dicembre detto anno per darsi il giuramento dalle città ed università demaniali nella chiesa di S. Giacomo de' spagnuoli in mano del Reggente della G. C. della Vicaria a ciò delegato; ch'ebbe luogo ne' giorni 12, 17 e 19 del mese di gennajo 1760.

Al 9 marzo seguente pubblicossi un grazioso indulto in nome del Re e fu spiegato quali fossero i delitti eccettuati, e quali quelli meritevoli di perdono. Altro simile in data del 28 marzo sudetto venne accordato ai disertori delle reali truppe. Noi riuniremo agli ordini rispettivi la legislazione in vigore sotto il dominio del primo e del secondo BORBONE sino alla malaugurata occupazione francese.

SEZIONE I.

ORDINE CIVILE.

La giurisprudenza napolitana, per quello che di sopra si è mostrato, consisteva in un caos col nome di dritto romano dritto canonico, dritto feudale, costituzioni de' principi Normanni e Svevi, capitoli de' Re Angioini, pram. fatte da' ReAragonesi, e da' principi successori, o per meglio dire da' Vicerè che li rappresentavano, statuti particolari di Napoli e di altri luoghi del Regno, riti della gran corte della Vicaria e

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di Toscana, Lasciamo alla storia di della ge di Bitonto, in cui vinto il F, & p ventò Borbonico in cambio di Arian;1 più felice e celere conquista della & Sclin, de Palm accolse il vincitore on B&B, cede alle forze spagule ed alla fine, el i S racusa e di Trapani si anses Quel che a mi sapere si è che colles de maggiore prestarsi giuramento di fell d ed università del Regno e da

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della regal camera di S. Chiara, a di Sicilia, il sindaco e gli eletti nato e città di Palermo, e molordini e gradi i più qualificati e dal gran Protonotario del Regno. e pubblicata da Carlo III che riunì clemenza, e'l di cui affetto verso

Duca di Laurito a ciò degin, la vie & Jazione agli assen, soursi i quali blennile ribelli e puniti con generale one

Pel matrimonio che contre la Pine A Valburga figlia del Re di Polonia ed ele&is ceve il donativo di un milione di da; impo dovea in buona parte di un

tomolo sul sale (5), volle che questo

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conoscere dalle disposizioni legi

Le Ferdinando fatto colla firma de' in data del 14 dicembre detto anno alle città ed università demaniali de' spagnuoli in mano del Regcaria a ciò delegato; ch'ebbe luogo mese di gennajo 1760.

Per la morte di Ferlina TIF sione, fu egli chiamato al tron delle Space de ville pre separato da questi domini;

ubblicossi un grazioso indulto in quali fossero i delitti eccettuati, e perdono. Altro simile in data del rdato ai disertori delle reali truppe. ini rispettivi la legislazione in virimo e del secondo BORBONE sino e francese.

(a) Cosi l'isola, dice il conficat dd Gita, yy consenso universale, e senti che vi si p mortalità vi si facesse, si adatto alla st gnoria di Spagna. Venneri il Re Carlo,

un romorio di feste sorseri grandisi, le p

zioni di fede, ei giuramenti non pochi; p dominio, ch' era per durare pais tempo dei p

(1) Ciò fù aggiuno alle quat ips

in grana 72 1/2 a tomolo

IONE I.

INE CIVILE.

litana, per quello che di sopra si n caos col nome di dritto romano dale, costituzioni de' principi Nore' Re Angioini, pram. fatte da' Reaccessori, o per meglio dire da' Vi

statuti particolari di Napoli e di iti della gran corte della Vicaria e

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della Camera della Sommaria, istruzioni della dogana di Foggia, e finalmente consisteva negli arresti della medesima Sommaria, e nelle famose grazie, e privilegj concedute alla città di Napoli ed al Regno; onde ben si potea dire con Tacito corruptissima republica plurimae leges.

Conobbe tutto ciò il Re Carlo nel cominciare il governo di questo suo Regno, e conobbe che questa moltiplicità di disposizioni legislative veniva a cagionare maggior confusione per la mancanza di leggi di procedura. Rivolgendo prima quindi lo sguardo a questa parte, stabilendo colla pram. del 14 marzo del 1738 ( di cui ci occuperemo nella Parte III di questo nostro lavoro) l'ordine e forma de' giudizii, volle poi che si pensasse alla legislazione.

Non ultima gloria fu quella del medesimo l'aver concepito il vasto e generoso disegno di dare alle Sicilie un codice delle proprie leggi, al quale effetto fece nell'anno 1742 per mezzo del suo dotto ministro Bernardo Tanucci scegliere i più rispettabili uomini della capitale (a) ai quali commise che dagl'immensi volumi delle costituzioni, capitoli, riti, prammatiche e rescritti scelto si fosse tutto ciò che riputavasi di più utile ed adatto ai tempi, ed in corpo di leggi disposto. Cominciossi il lavoro, redigendosi in lingua latina sino quasi alla metà; allorchè la giunta con miglior consiglio ordinò al segretario della medesima CIRILLO di annettervisi la traduzione italiana, co

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(a) Furon essi Giuseppe Romano presidente del S. P. C., li capo ruota dello stesso Marchese Giannantonio Castagnola, Domenico Salomone Stefano Patrizio, e 'l consigliere Giuseppe Aurelio di Gennaro, Saverio Donati uditor generale dell' esercito, Francesco Rapolla e Domenico Caravita presidenti della regia camera della sommaria, c'l Marchese Angelo Cavalcanté luogo-tenente della medesima. Questa giunta venne preceduta sulle prime da Domenico Cataneo Principe di S. Nicandro e consigliere di Stato, indi da Giuseppe Pappacoda pur Consigliere di Stato c reggente della gran corte della Vicaria e vi fu destinato per segretario Giuseppe Pasquale Cirillo.

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