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SEZIONE III.

ORDINE AMMINISTRATIVO.

Albergo de' poveri. Il Re Carlo Borbone fu il fondatore di questa gran casa per raccogliere tanto i vagabondi e la gente disutile, quanto gli orfani ch'erano privi di ajuto. Fu eretta in luglio 1751, e per perfezionarsene la fabbrica si ordinò dal Re ai notai, che stipulando i testamenti, o altra disposizione avessero dovuto insinuare, che qualche cosa si lasciasse a questo pio luogo, con soggiugnere essi in fine della medesima che tutto ciò avevano eseguito; come fu disposto con la pram. de notariis del 15 febbrajo 1753.

Annona. Fece parte delle cure del Supremo magistrato del commercio istituito da Carlo la cura dell' Annona per la capitale non meno che pel Regno, ed esso vi vegliava per mezzo de' Consolati stabiliti nelle provincie. Ma le provvidenze date dal medesimo non impedirono la carestia del 1743, per cui si ebbe a ricorrere all' espediente di far prendere il grano dovunque si trovasse e farlo panizzare. Ciò diede occasione alla prammatica del 12 luglio detto anno nella quale rinnovandosi gli ordini per le rivelazioni da farsi pervenire nelle mani del priore del Consolato, ordinossi che i sindaci e gli eletti di ciascuna università facessero il partito per assicurare l'Annona per tutto il corso dell'anno, secondo la quantità solita a consumarsi; e ciò non riuscendo, acquistasse i grani per quest' oggetto col peculio pubblico o con ratizzo tra i possessori del genere; ed in difetto riferirsi al Supremo magistrato sudetto. Con altra de' 20 dello stesso mese si stabilirono i prezzi per i grani di Napoli, Aversa e suoi casali a grana 135 il tomolo, e per quelli di Capua e suo distretto a 125; sotto pena a quei che si ricusassero della perdita del genere e di 6 mesi di carcere ; e con quelle del 29 luglio e 2 settembre detto anno si stabilirono pene e pe' granisti, e pe' sindaci e governatori negligenti.

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Nella penuria del 1763 si contentò il tribunale della regia camera (a) di costringere i possessori de' grani e granoni ad espoli in vendita, ed a non riscuoter prezzo maggiore di carlini due a tomolo sopra la voce fatta in agosto, sotto la pena della perdita del genere ed una multa corrispondente al suo valore, ed il presidio ai nobili e la galea agl'ignobili per un tempo da determinarsi dal Re, giusta le pram. del 31 ottobre, 3 novembre e 30 dicembre 1763, e degli 8 e 15 giugno 1764.

Posteriormente si emanarono le istruzioni per la rivelazione de' grani, contenenti le provvidenze pel tempo precedente al ricolto, quelle pel tempo posteriore ad esso, e gli ordini per provvedersi le università, come dal rescritto del 9 maggio 1778. Altri editti si fecero dalla Giunta Annonaria nel 28 settembre detto anno, nel primo maggio 1781, e 10 marzo 1782 per le rivelazioni delle vettovaglie.

Si conobbe finalmente il pernicioso disordine provenuto dallo stabilimento delle Annone nella forma prescritta dal reScritto del 1759, e perciò venne abolito, salvo solo a provvedersi per la capitale attesa la sua vastità, come dal reseritto de' 6 luglio 1788, alla spiega del quale seguirono gli altri due rescritti del 23, e 30 agosto dello stesso anno.

Si providde nel 27 gennajo 1783 dal prefetto dell'Annona di accordarsi a tutti la facoltà d'introdurre nella capitale lardo ed insogna vecchia, vendendola in grosso ed a minuto a grana 24 il rotolo, osservando le leggi e stabilimenti del tribunale di S. Lorenzo.

Fu richiamata in osservanza la pram. del 28 settembre 1658 per la vietata compra degli animali ai buccieri, dal tribunale sudetto nel 19 novembre 1783.

Fu accettata l'offerta fatta dall' arte de maccaronari per mantenere in questa capitale la vendita delle paste lunghe al prezzo di sette, sei e quattro grana il rotolo e con varii pat

(a) Fu perduto pe' nostri Magistrati quanto avcano scritto i nostri Economisti, e l'esperienza fatta allora in Toscana dall'immortale Leopoldo.

ti giusta la determinazione del tribunale sudetto del 5 agosto 1784.

Colla real determinazione del 23 gennajo 1787, spirato il decennio della colonna olearia, fu ridata la libertà a tutti i cittadini di Napoli di vendere olio nelle cisterne, case, botteghe, e dovunque, tanto all'ingrosso che a minuto, e per quel prezzo che mai si convenisse tra i compratori, e venditori, abolendosi qualunque dritto di privativa domandata dai bottegari; salvo solo al giustiziere la facoltà di poter visitare li pesi, e le misure. Ne fu quindi spedita la corrispondente prammatica nel 1788.

Venne accordat' ancora la libertà del commercio della vendita del pesce a tutti senz' assisa, senza matricola e senza restrizione, giusta il rescritto del 1 ottobre 1788.

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Seguirono le istruzioni per la formazione, delle voci delle derrate del Regno, ed altre provvidenze si diedero per la cattiva raccolta delle vettovaglie nell'anno 1793, ed ordinossi nel 19 giugno del 1794 la sola esposizione dei generi alla vendita a prezzi correnti, e proporzionati, sotto pena di 10 anui di relegazione o galea, e perdita delle vettovaglie non tenute esposte in vendita.

Boschi e foreste. Sin dal primo suo giungere in questo Regno pensò il magnanimo Carlo alla cura e vigilanza de'boschi e delle foreste, e non contento delle antiche leggi e pram. sotto il titolo de arboribus, seu Malis antemnarum, et de incisione arborum, varii editti pubblicò nel 1735, nel 1749, e nel 1752 su questo importante oggetto. Ma vide egli stesso che gli ordini suoi santissimi non aveano avuta quell' intera esecuzione per colpa de' subalterni de' tribunali; per cui nuovo editto fece pubblicare dalla regia camera della sommaria colla pram. del 6 febbrajo 1759, col quale ordinossi che i luoghi boscosi di qualunque specie di alberi non si sboscassero per ridursi i terreni a coltura per seminarvi, affinchè con tali sboscamenti e cesinazioni non venisse a mancare il legname necessario per gli altri bisogni de' naturali del Regno; nè si

tagliassero alberi il cui frutto servisse all' ingrasso degli animali neri; o che fosse atto per la costruzione de' vascelli galere ed altri bastimenti, proibendo espressamente il taglio delle querce, cerri, esche, farni, olmi, elcinie, pini, abeti, zappini, faggi ed orni. Poche e giudiziose dichiarazioni e limitazioni appose a questi generali divieti (a).

(a) Esse furono le seguenti e cosi espresse.

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» I. In molti luoghi del Regno vi sono selve e boschi che si chiamano cedui i cui padroni altro frutto non ne ricavano, se non tagliandone il legname atto a varj usi, e vendendolo in ogni 5 o 8,0 12, 15, o 20 anni, o più, o meno ed in queste selve, o boschi dopo il taglio seguito, curano i padroui, che le piante recise vadano di nuovo ed allevarsi. Si dichiara, che sotto la proibizione generale del taglio queste selve, o boschi non sono compresi, ma resta libero a' padroni di farne i tagli in que' tempi, che stimeranno di essere di loro vantaggio, mantenendo però sempre i terreni al suddetto uso di selve, c non mai tagliandole per ridurle a coltura.

a crescere,

II. Egualmente i boschi che soglionsi tagliare per fare del carbone, in ogni otto, o dieci anni potranno eseguirlo, senza disboscare però minima parte del terreno ma dovranno fare il taglio in maniera che possano le piante germogliare.

III. Si dichiara, che il taglio e le cesine per ridurre a coltura non è vietato per quei terreni incolti, coverti solo di spine, roveti, e macchie senz'alberi, mentre di questi non dev'essere vietata la cesinazione la coltura.

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IV. Essendo proibito il taglio degli alberi atti alla costruzione de' legni per navigare, o grandi, o piccioli, come per la costruzione de'remi, affinchè non manchi il materiale necessario alla fabbrica de' medesimi, ed in questa città ed in altri luoghi marittimi del Regno, si dichiara che S. M. per questo uso quando ne sarà supplicata, ne accorderà la licenza per lo canale della Regia camera colle solite cautele, esclusi però sempre gli alberi atti per la fabbrica de' vascelli, o per remi di galee. V. Il taglio degli alberi di castagne il cui legname è necessariissimo, ed indispensabile per varii usi della vita, come per tavole, travi, carboni, ed altro, non deve intendersi proibito ; si vuole però, che tagliandɔɔi si fatti alberi, debbono lasciarsi le ceppe, affinchè vadano di nuovo

Ma le stesse università ed i particolari reclamarono chiedendo il permesso d' incidere gli alberi proibiti per varii usi

a ripullulare, e non si permette la totale cesinazione de' terreni per ridursi a coltura.

Vi. Se in alcune terre, o città non vi fossero alberi di castagne per l'uso necessario di travi, porte, finestre, ed ogni altro necessario, e che in detti luoghi vi fossero degli alberi proibiti, in tali casi dovranno esporre la necessità, che da S. M. lor si accorderà il permesso di poter tagliare i rami, o quanto bisognasse degli alberi con la dovuta distanza uno dall' altro, per non danneggiare il hosso.

VII. Di tutte le legna morte si potrà liberamente ogni padrone servire, senza bisogno di licenza alcuna.

VIII. Le suddette proibizioni debbono intendersi per li boschi, selve, o montagne tanto delle città demaniali quanto di Baroni, o di univerità; ed anche di particolari, o luoghi pii.

IX. Tutti coloro, che dopo della pubblicazione di questo editto contravvenissero alle ordinazioni in esso contenute, essendo nobili, soggiaceranno alla pena di ducati due mila, o tre anni di presidio, e non essendo nobili incorreranno alla pena di ducati centocinquanta, e due anni di galea, e questo s'intenda, tanto se i padroni de' territorj in essi facessero eseguire i tagli, e le cesinazioni vietate, e le permettessero ad altri, quanto se i non padroni col permesso di questi in territorj altrui contravvenissero. Ben inteso che oltre le pene suddette resteranno nel loro vigore e fermezza le leggi antiche tanto Romane, come del Regno, contro coloro che senza consenso de' padroni ardissero di eseguir tagli di alberi nei poderi altrui.

X. Tutti coloro che cesineranno boschi per ridurre i terreni ad uso di coltura, oltre di soggiacere alle pene di sopra espresse, saranno astretti a tutte loro spese di ridurre nuovamente i territorj sboscati allo stato primiero, piantandovi, ed allevandovi alberi, di cui prima erano coverti, o di altra specie più utile, e necessaria a' bisogni degli uomini.

XI. Ed affinchè le contravvenzioni a questo editto non rimangano nelle provincie del Regno occulte, ed impunite, si ordina a governa tori locali, così regj, come baronali, che usino tutta la cura, e vigilanza per aver notizia delle contravvenzioni, che seguissero nelle pertinenze de' luoghi di loro giurisdizione, e debbano darne parte subito a' presidi provinciali, o al commissario di campagna di Terra di Lavoro, e questi

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