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Gesuiti. In seguito di controversie insorte tra' Gesuiti di Sora, ed un certo D. Pietro Renzi il quale reclamava l'ere

me, la M. S. farà consapevole la S. B. per mezzo del Cardinal Acqua. viva, di quanto occorrerà.

2. .° Desiderando sua Santità che tanto in Napoli che in tutto il Regno si dia libera, e pronta esecuzione a tutte le Bolle, brevi e spedizioni della corte di Roma, ed anche de' suoi tribunali e ministri, Sua Maestà per la nota sua pietà e religione assicura la Santità Sua, che darà gli ordini opportuni per la pronta esecuzione delle suddette spedizioni di Roma.

3.o Dolendosi i Vescovi, ed altri superiori ecclesiastici del Clero così secolare che regolare del Regno che i loro sudditi ecclesiastici sotto pretesto di violenza ed oppressione per via di fatto ricorrono alla regia protezione, ancora quando da essi si è proceduto alla tela giudiziaria e con processo, obbligando con ciò i medesimi superiori a comparir ne' Tribunali de' ministri regj per difendersi dall' accusa di persone per lo più torbide, discole, e disubidienti, con molto discapito della disciplina ecclesiastica, e della giustizia; e desiderando S. Santità che si dia un' ade quato rimedio a tali inconvenienti: Sua Maestà per dare alla Santità sua una nuova prova del suo sincero desiderio di compiacerla, ordinerà che ne' casi succedessero in avvenire simili ricorsi di violenza per via di fatto de' suddetti ecclesiastici contro de' loro superiori, ed anche per qualunque altro motivo o pretesto, si rimettano da' suoi ministri al Tribunal misto, inteso il parere del quale prenderà poi la Maestà Sua quelle risoluzioni che saranno più convenevoli pel maggior servizio di Dio, e per la quicte, e tranquillità de' suoi popoli.

4. Riserbandosi Sua Santità la facoltà d'imporre pensioni per la somma di ducati napoletani ventimila sopra Vescovati, Badie, e Benefizj del Regno di Napoli per conferirle a suo piacere e de'successori a' sudditi dello stato ecclesiastico; queste pensioni, come ancora quelle che in egual somma sono accordate a Sua Macstà nella maniera detta nel Concordato pubblicato, non dovranno soggiacere per alcuna parte, benchè minima a soffrire per la metà i pesi de'laici, ma ne debbano restare per questa rata esenti tanto i pensionarj quanto coloro che posseggono i vescovati, bad ie, e benefizj sopra i quali le dette pensioni saranno imposte.

5. Trovandosi nel Regno di Napoli parecchi picciolissimi vescovati provveduti di sì scarse rendite, che i vescovi non possono mantenersi colla decenza dovuta al grado loro, Sua Santità anche per aderire alle istanze fattene in nome di Sua Maestà unirà con altri i yescovi più pic

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dità di un suo zio occupata da quelli venne il real decreto de' 10 ottobre 1767 a stabilire che le case professe, e tutti i collegj simili a quello di Sora, e di tutta la compagnia di Gesù erano nell' incapacità di fare qualunque acquisto.

'cioli del detto Regno con quelle condizioni, ed in quella maniera che sarà più convenevole per il buon governo delle medesime chiese; e di tali piccioli vescovati da ridursi, dovrà nello spazio di un'anno formarsi distinto foglio, che sia ancora di gradimento di Sua Maestà, così ancora si stenderà un catalogo delle badie di nullius, che dovranno sopprimersi, e delle diocesi alle quali dovranno incorporarsi, senza alcun pregiudizio bensi di chicchessia in quanto alle rendite ed alla provvista de' benefizi : le quali condizioni dovranno più distintamente spiegarsi nel foglio che con gradimento anche di Sua Maestà dovrà formarsi su tal materia, per determinare quali nullius dovranno sopprimersi, ed a quali diocesi dovranno incorporarsi. Distesi poi e concordati che saranno i detti fogli, Sua Santità ne anderà facendo l'unione, e soppressione nella maniera che alla sua saviezza sembrerà più propria.

6.° Quantunque nell'art. 1 delle materie beneficiali bastevolmente si trovi spiegato che non solo tutt' i vescovati, badie, ed altri benefizj del Regno di Napoli debbano darsi ai soli regnicoli oriundi del Regno medesimo, e non mai a' forestieri, ma che anche tutte le pensioni che in qualunque futuro tempo da Sua Santità, o da suoi successori saranno riserbate sopra i medesimi beneficj, all' infuori solamente de' ducati ventimila che nella maniera detta nel medesimo trattato, ed articolo sua Santità si riserverà sopra i medesimi beneficj per poterli unicamente dare a' sudditi dello stato ecclesiastico; nulladimeno avendo Sua Maestà desiderato che per impedire che in qualunque futuro tempo non possa nascere alcuna difficoltà sopra l'intelligenza e pratica di quanto in detto articolo si stabilisce sul punto delle dette pensioni da doversi effettivamente e realmente godere da' soli reguicoli, a riserva solamente de' suddetti ducati ventimila di moneta napoletana, tutto ciò si esprima con maggior chiarezza, Sua Santità nuovamente dice, e dichiara, che tanto i vescovati, badie, tutti gli altri beneficj di qualunque natura si siano, quanto tutte le pensioni sovra de' medesimi si conferiscano ai soli regnicoli, a riserva solamente de' ducati ventimila di moneta napoletana che Sua Santità nella maniera spiegata nel trattato riserverà per li sudditi dello stato ecclesiastico, e che in tal caso dovrà sempre intendersi, praticarsi, ed eseguirsi l'indulto, di cu

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Colla seconda pram. del dì 31 ottobre 1767 il Re Ferdinando dietro parere concordemente proposto da tutta la Giunta degli abusi con consulta de' 25 dello stesso mese decretò l'espulsione de' Gesuiti tutti da' suoi reali dominj, e l'occupazione di tutt'i beni della Compagnia, per farne quell' uso che credesse giusto e conveniente. (a)

A tal effetto si diedero le istruzioni necessarie di tutto ciò che doveano eseguire i ministri incaricati per lo sfratto, e per lo sequestro de' beni, e capitali de' Gesuiti del Regno in generale; come pure le istruzioni particolari, che dovean tenersi presenti da' giudici nella esecuzione dello sfratto de' medesimi dalla papitale di Napoli.

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Essendo stati tutt'i beni della Compagnia occupati dal Fifu necessario per assicurare la sussistenza de' Gesuiti costituiti in sacris, assegnar loro ducati sei mensuali per ciascuno, come infatti si assegnarono, vita loro durante, giusta la prammatica 4.. Colla detta pram. 4.a del dì 29 dicembre 1767 si ordinò l'adempimento non solo di quelle opere pie, e limosine, che i Gesuiti della capitale distribuivano o per legge di testatori, o per qualunque altra cagione; ma anche la perfezione di tali opere, non facendo affatto interrompere la distribuzione della limosina ai poveri.

Essendo giunto a notizia del Re che quasi tutte le università, ov'erano collegj di Gesuiti, contribuivano loro considerevoli prestazioni annuali pel mantenimento delle scuole,

si parla nel trattato del cap. 8 delle materie beneficiali nell' art. 1

quale comincia Concederà Sua Santità ec.

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S. Card. Valenti
Loco Signi

J. Card. de Acquaviva
Loco Signi

Celestino Arcivescovo di Tessalonica
Loco Signi

(«) La pram. VIII in data del dì 28 luglio 1769 fa la numerazione delle opere pie, cui diè luogo l'occupazione de' beni de' Gesuiti espulsi

decretò egli colla pram. del di 8 febrajo 1768 il rilascio di tutte le annue prestazioni, che le università somministravano. Le scuole che si reggevano da' Gesuiti espulsi, furono ripristinate, ed affidate ad uomini commendevoli per dottrina, e religione, come si vede nella prammatica 7. a del dì 25 mar20 1768.

Il Real Decreto riguardante l'espulsione de' Gesuiti dal Regno delle Due Sicilie fu seguito dal Breve di Clemente XIV portante la soppressione ed estinzione dell' istituto, ed ordine della Compagnia di Gesù qual Breve che fu in data del dì 21 luglio 1773, venne quindi pubblicato nel Regno con decreto della regia camera di S. Chiara del dì 23 novembre 1773 (a).

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Giurisdizione ecclesiastica. Oltre quello che venne stabilito nel Concordato tra il nostro Re Carlo III e'l pontefice Benedetto XIV varii. dispacci meglio spiegarono questa materia. Nelle controversie di eredità, fedecommesso ed altre nascenti da testamentarie disposizioni furon i cherici costretti ad adire i pubblici magistrati (Raccolta de' dispacci, tit. 64, resc ritto 11). Lo stessso in tutte le cause reali ( ivi rescr. 13 ), e nelle cause di congruo, nunciazione di nuova opera, e lettere di cambio ( ivi, rescr. 4, 7 e 18); nè potevano declinare il foro laicale se tratta vasi di mercede per lavori fatti, di reddizioni di conti per officii laicali da essi esercitati, e di affari che riguardavano l'ordine publico ed i comandi pubblici ( ivi rescr., 1, 5 e 6). Egualmente se prima citato in giudizio l'individuo si addiceva al chericato, o se il cherico attore presso i magistrati ordinarii fosse riconvenuto in giudizio (L. 22 e 30 D. de judic. ). Rapporto ai delitti, oltre il crimenlese, furono gli ecclesiastici sottoposti al foro civile nel misfatto di assassinio, nel quale si dava luogo alla preven

(a) Ci piace l'annunciare preventivamente come non solo quest'or-> dine venne ripristinato, ma una casa venne riaperta in Napoli con molto profitto della popolazione.

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zione giusta il Concordato (a); ma ne' delitti atroci commessi dagli ecclesiastici, la giurisdizione apparteneva al magistrato ordinario, lasciato soltanto alla curia vescovile la facoltà di istruire il processo per poter degradare il reo di manifesto atroce misfatto ( ivi tit. 66, rescr. 16 ). Pei controbandi si convenne nel Concordato che fossero confiscate le merci prese in frode, ma rilasciate le persone ecclesiastiche (b).

Libri proibiti. Col dispaccio del 17 gennajo 1737 fu proibito il notiziario impresso in Bologna, sotto pena di carcerazione, ed altra ad arbitrio.

Le lettere giudaiche stampate nel 1738, e le lettere filosofiche di Voltaire stampate nel 1737 furono proibite sotto pena di 3 anni di relegazione per i nobili, e di galea per gl' ignobili (pram. del 15 settembre 1739 ).

La verità difesa dal Padre Sanchez Gesuita fu proibita sotto pena dell' esilio per un' anno o di ducati 100 ed altre ad arbitrio (pram. del 3 agosto 1761 ).

Il dizionario filosofico portatile stampato in Londra nel 1764 fu proibito, sotto pena di due anni di relegazione per i nobili, e di due anni di galea per gl' ignobili (pram. del 27 luglio 1765).

La Chiesa, e la repubblica dentro i loro limiti fu proibito sotto la pena della reale indignazione, ed altre ad arbitrio (pram. degli 11 dicembre 1768 ).

La philosophie de l'Histoire - Dictionnaire TheologiqueLa Chandelle d' Arras Droit de l'Homme sur l'Homme Christianisme devoilé Analyse de la religion Chrétienne par

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(a) Abbenchè però il giudice laico avesse prevenuto l' ecclesiastico nell' istruire il processo, pure non poteva devenire alla condanna ed alla sua esecuzione se prima non si fossero gli atti riveduti dal tribunale misto il quale avesse pronunziato di essere veramente reo il clerico.

(b) Ciò però non riguardava i contrabbandi per mercimonio. Per quello fatto di tabacco da un ecclesiastico venne deciso che procedesse la giunta di quell'amministrazione col rescritto 13 della detta raccolta tit. 65.

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