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Il godere di certi onori, dopo l'esercizio di tutte le cariche municipali, e ricevere spesso il titolo di Conti.

L'essere alimentati a spese del municipio, quando cadevano nella miseria (a).

Ma diciamo la verità: simile confusione era più il frutto dell' arbitraria applicazione che facevasi delle leggi, che una conseguenza delle medesime. I governatori delle provincie estendevano a loro piacere e contra ogni equità la risponsabilità de' magistrati; essi perseguitavano colle loro esazioni i principali cittadini, nè vi era scampo di salute che nella più oscura condizione. Lo stesso dispotismo vide il pericolo, e cercò ripararvi colla creazione di una nuova magistratura. Un defensor fu dato a ciascuna città. La sua primitiva missione era di difendere il popolo, e specialmente i poveri contro le oppressioni e le ingiustizie degli officiali imperiali e de' loro impiegati (b). La sua importanza e le sue attribuzioni sorpassarono bentosto quella di tutti gli altri magistrati municipali. Scelto non da' soli decurioni, ma da tutta la città, tra gli ottimati di essa e tra i più onesti, degni di fede ed Ortodossi, confermato dal Prefetto del Pretorio o dal Questore, non esentato da qualsiasi eccezione, dignità, milizia o privilegio, giurar dovea di agire secondo la giustizia e le leggi, senza insolenza, e gratuitamente, nulla arrogandosi d'indoveroso e contento delle sole pubbliche annone ne' luoghi dove

(a) Vedi su i decurioni e loro figli e su i decreti emanati per quest' ordine i titoli 2 e 9 del lib. 30 det digesto; i titoli 16 a 46, e 57 a 76 del Codice, e la Novella 38 di Giustiniano.

(b) Trovansi la prima volta con carattere permanente nell'anno 365: e simili ai Tribuni della plebe avevano l'incarico di difenderla, quindi dicevansi defensores plebis, civitatis, loci; Patroni, Parentes tenuissimarum personarum. Alle volte si aggiungeva un difensore ai magistrati Municipali, alle volte in alcuni municipii vi erano soli i difensori, e non i duumviri, nè altra municipale magistratura. Era l'eletto costretto sotto pena di cinque libre di oro ad esercitar tal carica per quinquennio, che Giustiniano restrinse ad un biennio.

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ciò fosse solito, esercitandolo personalmente, e non per mezzo di vicario; prestar il suo patrocinio non solo ai plebei rustici e miserabili, ma agli stessi nobili ed ai decurioni, al pari che un padre verso de' proprii figli; impedire le insolenze degli officiali, e la procacità de' Giudici; non soffrire di esigersi cos' alcuna oltre la solita delegazione, e far restituire l'esatto; procurare che i possessori non fossero sopraggravati di maggiori misure e pesi dai suscettori, e tradur costoro in giudizio qualora li sorprendessero cogl' indizii della frode; non permettere che i delitti rimanessero impuniti, allontanare le protezioni che si accordavano per favorire i rei ed ajutare i scellerati; disporre con equabile moderazione ciò che riguardava il commercio de' cittadini; ed in una parola esercitar veramente l' officio corrispondente al suo nome di Difensore (a).

Giustiniano accordò ai difensori il dritto di supplire il Governatore della Provincia, quando questi fosse assente; ed attribuì loro la giurisdizione in tutte le cause non eccedenti trecento aurei. Ebbero ancora una certa competenza in materia criminale, ed un Notajo, Exceptor, e due officiali furono ad essi aggiunti (b). Potevasi insinuar innanzi ad essi i testamenti, le donazioni, ed altri documenti per gli atti necessa rii anche nelle cause che riguardavano gli nomini Illustri, e gli stessi Presidi; dar i tutori e curatori ai pupilli e minori le cui facoltà non eccedevano cinquecento aurei (c); correre direttamente al Prefetto del Pretorio senza passare per i diversi gradi. di giurisdizione.

(a) V. le leggi del Codice al tit. de Defensoribus.

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(b) Fu loro accordata la facoltà di arrestare i rei di gravi e di leggieri delitti, e depositarli nel carcere, rimetter quelli al Preside della Provincia e conoscere e punire i rei minori: difender la disciplina contra la feroce insania de' ladroni; eseguir le sentenze contro essi proferite, se non si fosse appellato al Preside suddetto. V. le leggi 5, 6 e 7 Cod. de defens. civ. tit. 55, lib. 1. e la Novella 15.

(c) Per la risponsabilità di questi magistrati, e de' duumviri nella nomina de' tutori, e per l'azione contro di essi diretta in caso di tutela, veggasi il tit. 8 del lib. 27 del Digesto.

Elevati così i Difensori, mancati sarebbero i soggetti adatti a disimpegnar tant' officio, dopo la oppressione procurata della classe de' proprietarii, senza l' ajuto del Clero presso il quale rimaneva ancora qualche energia e qualche credito. Nelle sue mani cadde perciò la carica di Difensore, e con essa quel che rimaneva del regime municipale. I vescovi furon collocati alla testa di quest' Amministrazione, il che servì di transizione dalla Municipalità Romana a quella de' Barbari che invasero. l'Italia.

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Sull' Amministrazione delle cose appartenenti alle città si occupa l'intero titolo 8.o del lib. L. del digesto. È ivi che dicesi assimilarsi la città al pupillo, e che qualunque condanna pronunciata contro di essa senza che sia stata difesa " non può pregiudicare i suoi dritti ed azioni; e vi si trascrivono le funzioni e doveri de' curatori della città e de' curatori della republica (a); la cauzione che dar doveasi prima dell' amministrazione; la revindicazione de' fondi appartenenti alle città a meno che non si possedessero a titolo enfiteutico; l'escussione de' debitori, e costoro non tormentarsi pel pagamento della sorte, quando si pagavano puntualmente 'gl' interessi; e vi si parla del proibito invertimento del pubblico danaro; e finalmente delle obbligazioni dell'amministratore verso la città, verso i suoi garanti, verso il suo collega.

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A terminar il quadro di questa Amministrazione, gnerebbe far parola de' grandi Officiali che ad essa Sovrastavano così nelle Provincie, come nel Palazzo; e quindi dei Rettori, de' Presidi, de' Questori; indi de' Prefetti dell'annona

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(a) La denominazione di curatore della città si applicava tanto a coloro che avevano l'alta amministrazione degli affari pubblici, con certi onori annessivi, quanto a coloro ch'erano incaricati di qualche ramo amministrativo, senza titolo onorifico, Non sappiamo precisamente però ciò che erano i curatori della republica, sebbene sia sicuro che fossero magistrati, poichè ayevano gli assessori. V. Pothier a questo titolo del digesto num. 4.

de' Conti rerum privatarum, de' Conti sacrarum largitionum`, e de' Prefetti del Pretorio. Ma di alcuni di essi farem parola' in seguito, e degli altri ci occorrerà far menzione, quando dell' Antica Organizzazione e procedura ci occuperemo.

§. I.

Degli onori, pesi, ed altri officii pubblici.

Ogni città avea i suoi munera et honores, i pesi e le onorificenze erano pesi pubblici tutti quelli che s'imponevano ai cittadini o come individui, o come facenti parte di un collegio, di una università. Gli onori eran le pubbliche funzioni coll' amministrazione e colla dignità del grado ; o piuttosto erano i gradi di dignità coll' amministrazione delle cose pubbliche; i quali dovevansi gradatamente conferire, in mədo che quegli il quale avea amministrato le cariche maggiori, non potess' esser costretto ad esercitarle nuovamente, nè ad esercitar cariche minori se non sussidiariamente, e per assoluta necessità ( V. le leggi del Codice sotto il titolo de Muneribus et honoribus e la legge 3 e seguente Cod. de decurion.)

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I pesi pubblici, altri erano patrimoniali, altri personali, altri misti. I patrimoniali eran quelli che si dovevano pe' beni che si possedevano, per l'esercizio à proprie spese dell' esazione de' tributi, indizioni ed altre ordinarie e straordinarie imposizioni. Personali eran quelli che con fatica, vigilanza, e sollecitudine, ma senza proprio dispendio si sostenevacome la difesa della Città, la la tutela e cuprocura, ratela, ed in alcun luogo la cura de' bagni caldi, degli acquedotti, dell' Annona. Misti dicevansi quelli che oltre il corporale ministerio importavano pure il dispendio nell' Amministrazione, come le Decaprozie, e le Icosaprozie che obbligavano a risarcire le mancanze degli esattori fiscali. Eran anche così riputati quelli che riunivano l'autorità al pericolo, come quasi tutte le Magistrature municipali.

Gli officii municipali erano di vario genere. Nel primo si comprendevano i Tabularii così detti dal perchè scrivevano nelle tavole: eran costoro impiegati a perquirere i nomi de' debitori, riportarli negli atti, fare i conti delle cose fiscali e civiche, e depositarli nel pubblico erario ( 1. 1 et 7. Cod. de exact. trib. ).

Scribae, i quali assistevano ai giudizii maggiori per formare gli atti giudiziali, e trascrivere i detti de' testimoni, le allegazioni delle parti, i decreti de' giudici, gli editti.

Logographi, lo stesso che i Tabularii, occupati a trascrivere l'esatto dai Collettori, il pagato dai debitori, lo speso pe' militari, e le cauzioni, ed ogni cosa appartenente al Fisco: detti pure numerarii, calcolatori, cartolarii. Nov. 128 cap. 13.

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Censuales, quelli che assistevano al maestro del censo e redigevano gli atti del Senato in Roma, e nelle provincie descrivevano il censo ed i patrimonii, (1. 18 et 23 Cod. de test.). Boethi, gli ajutanti e ministri de' Logograghi.

Logistae, che presedevano quasi curatori della repubblica alla reddizione de' conti.

Medogrammatei, gli ajutanti degli scrivani..

Diastoleae i correttori, divisori, e cassatori de' computi

fiscali.

Eran essi tutti riuniti al rispettivo collegio, da cui non potevano scusarsi nè esentarsi (1. 1 et seq. Cod. de Tabul. Scribis ec. ).

Del secondo genere erano i

Susceptores, incaricati a ricevere le Annone ed i tributi ; Praepositi, quelli che ricevevano i tributi dai suscettori, e li riponevano ne' pubblici magazzini;

Arcarii, quelli che ricevevano l'oro e l'argento, ed altre specie che riponevano nell' arca del Prefetto del Pretorio. (Toto tit. Cod. de susceptoribus ec. ).

Ponderatores, che avean cura di pesare l'oro e l'argento che o in massa, o in moneta si pagava all'erario, detti pure

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