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spettivi gradini, che si dispensavano giusta le taglie. Venne perciò stabilito il Prefetto dell' Annona quando piacque ad Arcadio ed Onorio di ordinare che oltre al solito canone frumentario si distribuissero nella Città di Costantinopoli 25 moggia di frumento al giorno in questi panes gradiles.

Severe pene erano stabilite contro coloro che ardissero attentare et vexare annonam, come può vedersi nella legge 2 del Digesto ad L. Juliam de annona nella legge 6 del Digesto al titolo de extraordinariis criminibus, e nella 1. 1. Cod. de monopoliis.

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Il pubblico corso fu in Roma istituito da Augusto. Era esso a peso de' magistrati provinciali, dal quale Antonino li sollevò, ed Adriano ne trasportò il peso al Fisco. Rimase ad essi questo peso ne' casi di spedizione militare, di altro grave bisogno, e nel trasporto dell' annona militare. Angarie dicevansi i transiti per la via pubblica. Parangarie quelli per le strade non ordinarie: di. tutto ciò parla a lungo il tit. 91 de cursu pubblico angariis et parangariis Lib. XII. Cod., non che il seguente tit. 52 de Tractoriis et stativis.

III. Altra importante imposizione presso i Romani era il Vectigal, nome generale che abbracciava ogni specie di profitto che si percepiva dal pubblico erario, e che si attribuiva anche ai fondi demaniali che si davano in perpetuo con una certa prestazione, ed ai fondi presi dai nemici che si davano a coltivare sotto una prestazione lustrale o centenaria ; de' quali a lungo parla Brissonio.

Particolarmente però s'intendeva con questo nome il dritto che si percepiva pel trasporto ed introduzione delle merci in compenso della sicurezza delle strade, della riparazione delle medesime, non che de' ponti ec. che ben si traduce colla voce Gabella.

Il Principe stabiliva il dazio da pagarsi ed il Telonio in in cui dovesse riscuotersi, essendo vietato ad alcun magistrato anche maggiore d'imporlo, nè aggiungerlo o diminuirlo senza l'ordine sovrano.

Queste Gabelle nelle quali eran compresi i dritti de'porti,

delle vendite delle saline, e delle miniere di metallo o di resina, gravitavano pure su tutte le derrate e mercanzie forastiere. Si pagava il centesimo per quelle vendute al pubblico, el cinquantesimo per li schiavi: ma le cose e gli schiavi per proprio uso ne erano esenti.

Il dritto di porto era di un ottavo, sálva la consuetudine, e vi erano obbligati anche gli ambasciatori stranieri.

Le cose forastiere soggette a questo dazio sono tutte annoverate nella legge decimasesta del Digesto tit. 4 lib. 39 (a).

(a) Eccone la curiosa enumerazione. Cinnamomum ( cannella), piperongum, piper album (pepe lungo, pepe bianco ), folium pentaspherum ( le foglie indiane di cinque sfere ); costum costumomum ( erba nascente nell' India, nell' Arabia e nella Siria di odor più grato dell' incenso, che si usava ancora ne' sacrifizii, e la migliore era quella che nasceva nell' Amomum monte dell' Assiria ); nardostachis ( spicanardo ), cassia ( albero aromatico, pure di Arabia cassia ) hymiama ( timiama, profumi, timo specie di profumi ), amomum ( l'erba aromatica, amomo); xylo-cassia smirnea (specie di cassia di smirne ), zingiberi ( genzero gengiovo, del sapore del pepe), malobathrumraroma indicum (malobatro, albero della Siria e dell' India, dalle di cui foglie si spreme un odorosissimo olio, ed unguento ), Ghalbanum (galbuno, liquore d'una pianta di spezie di ferule ); laser ( laserpizio, sugo di silfio che chiamasi puere oppio cirenaico ), alchelucia ( legno di aloè ), sargogalla ( albero la cui lagrima è simile all' incenso e si adopera per medicamento), onix Arabicus ( certa specie di marmo nascente ne' monti di Arabia ), cardamomum ( specie del Costo, così detto dal monte amomo della Siria, ove nasce ) xylo-cinnamomum ( è un cinnamomo legnoso`, di odore inferiore al cinnamomo ), opus bissicum ( opera di hisso ), pelles Babylonicae, pelles Parthicae (i cui mercatanti si dicono particarii ) ebur, ferrum indicum, carpasum ( carpaso, pianta il cui succo si adopera ne'medicamenti ), lapis universus ( cioè pietra preziosa ), margarita, sardonix (sardonico, gemma rossa ), ceraunium (gemma bianca, di splendore ceruleo, avente al di dentro una stella che corre qua e là ); hyacinthus ( gemma che nasce in Etiopia, di color cerulco, lucente, e risplendente di porpora ), smaragdus ( gemma che ottiene il terzo posto dopo le margherite e sue unioni), adumas ( diamante, pietra avente lo splendore del cristallo, la cui durezza non si può supcrare nè col ferro nè foco), saffirinus ( pictra zaffirina, zaffiro ).

Queste pubbliche imposizioni si affittavano al più offerente nel pubblico incanto, nè per tempo minore di tre anni: n'erano esclusi i tutori e curatori sino al rendimento de' loro conti, i debitori del Fisco e della città quando non presentassero garanti solvibili, ed i minori di anni 25. I conduttori delle medesime eran detti pubblicani, dal pubblico vettigale : Costantino condannò al perpetuo esilio i pubblicani che riscotessero qualunque somma al di là della consuetudine stabilita. Niuno poteva esentarsi dal pagamento delle Gabelle, nè anche per privilegio militare o per rescritto del Principe, se non quando si fosse tal esenzione per la seconda volta ordinata. Il prodotto di esse depositavasi in due porzioni nell' erario del Principe, e la terza in quello delle Città.

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A queste ordinarie imposizioni bene spesso piaceva agl'Imperadori di aggiungere imposizioni straordinarie vergognose (a).

callainus (specie di Topazio, color verde, ma pallido e troppo crasso) beryllus (gemma che nasce nell' India, per la verdezza simile allo smeraldo ) cheliniae ( le cosiddette gemme del color della rondinella ) hopia Indica (alcuni leggono: opera indica, oppure omnia indica), vela sarmatica ( Veli di sarmazia), metaxa ( fili di seta crudi e non per anco intessuti, come escono da vermini); vestis serica vel subserica, vela tincta, carbasea (carbaso, specie di lino sottilissimo rinvenuto in Ispagna, con che si formavan vesti di gran prezzo ), nemu sericum ( filo di seta), spadones (servi castrati ), Indici leones lacenae, pardi, leopardi, pantherae; purpura, item marocorum ( si pensa che debba dire pecorum) lanes, fucus, capilli Indici.

(a) L'ottavario di Caligola di cui fa menzione Svetonio sull' otta va parte del prezzo de' più comuni comestibili; quella de' lenoni e meretrici, e dell' ombra di cui parla Plinio; quelle dell'orina, degli orinali e de' forici di cui ne imputano gli storici la scoverta a Vespasiano; e quella pel fumo imposta da Niceforo, fanno inorridire. Ma sia lode a Giustiniano, che gloriosamente e santamente tolse e minorò i tributi ond' eran vessati i popoli colla celebre Novella 161.

Quelle però che rimasero annoverate nella collezione Giustinianea sono le seguenti.

era

La Colletta, cui venne sorrogato il nome d'Indictio, un tributo straordinario, e soddisfacevasi in ogni quindici anni diviso in tre quinquennii, nel primo de' quali pagavasi una certa quantità di oro che si riponeva nel pubblico erario; nel secondo una quantità di argento per i militari stipendii; e nel terzo altra quantità di rame e di ferro per ripararsi le armi. Or siccome in ogni quindici anni si formava un nuovo censo per tali prestazioni, così questo periodo ebbe il nome d'Indizione ed il tributo quello d' Indictum, che s'imponeva alle persone, ma per rapporto alle cose, onde si disse mixta praestatio; della quale niuno era esente nè anche i privilegiati nè gli enfiteuti. Nel cominciar dell' Indizione dovea prestarsi subito ciò che consisteva nelle specie, ma il tributo del danaro poteva ripartirsi in rate. Siccome per diminuzione de' beni o perdita di essi si diminuiva il peso della colletta, così si accresceva se il fondo si fosse migliorato o aumentato. ( V. le leggi 1 e 2 Cod. de annona et trib. ).

Superindictum era quell' aumento che facevasi all' Indizione, quando questa non bastava agli accresciuti bisogni dello Stato; ma tolto questo nome che sapeva di tirannide, quest' aumento ritenne pure il nome d'indizione, e di canone straordinario (a).

Un'altra raccolta di oro per le largizioni del Principe facevasi pure in ogni quinquennio per mezzo di esattori nominati Persecutores nella legge unica del Cod. de auri pubb. persecutione. E veramente era oro d' afflizione come tributo personale posto sopra l' industria del povero, per pagarsi il quale, al dir di Zosimo, i padri eran talvolta costretti a prostituire le loro figlie; ma essa venne abolita dall' Imperadore Anasta

(a)

L'unica legge del Codice al titolo de Superindicto ordina che non debba credersi alle lettere delle autorità, nè dello stesso Prefetto Pretorio obbligative a questa prestazione, senza l'inserzione della imperiale Licenza.

sio colla legge 2 Cod. de Naviculariis... et de tollenda lustratis auri collatione, e la gratitudine fu universale.

La prestazione delle corone d'oro tutto che volontaria, fu pure abolita, purchè ciò non fosse per consuetudine stabilito (1. un. Cod. de auro coronario ).

I Sussidi che col nome di Oblationes furono dai Romani conosciuti, eran quelle largizioni che si prestavano agli Officiali delle cose da mangiare o da bevere ( de esculentis et poculentis) nella vendita delle merci.

Il canone metallico (a) che si prestava dai metallarii addetti agli scavi perpetuamente colle mogli e figli che formavano un collegio preseduto dai procuratori de' metalli scelti dall'ordine ed a carico de' curiali, per l' esazione di questo cauone. Esso era vario secondo i luoghi nel Ponto e nell' Asia sette scrupoli d'oro dovevansi in ciascun anno pagare dai metallarii per ogni libra d'oro il decimo era se vasi nel proprio fondo, ed un' altro decimo doveva darsi al padrone del fondo in cui scavavasi ( V. l. 3, 4, 5 Cod. de metall. ).

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scava

et ult.

Le offerte fatte ai Principi ne' loro di solenni si cambiarono in prestazioni, ed Arcadio ed Onorio vollero che in ogni primo di dell'anno si offerisse da ciascun municipio una libra di oro non in massa ma in 72 solidis auri obryzeti, cioè purissimo (1. un. tit. de oblatione votorum 49 lib. XII Cod. ).

Tra queste offerte era quella del murex, conchiglia di mare dal cui sangue tingevasi la porpora, e che dovevasi dai pescatori addettivi, perciò chiamati Murileguli, come dalle leggi del Codice de Murilegulis.

Il trasporto delle pubbliche specie per mezzo delle navi de' particolari era una delle forti straordinarie imposizioni. Na

(a) Metallo, voce di esteso significato che abbracciava tutte le specie metalliche così rare che vili. L'oro, l'argento, il rame erano tra le rare Il ferro, l'elettro, lo stagno, il piombo tra le vili. Vi si comprendevano pure i sassi, i marmi i lapislazzuli ec. ( V. l. 3 et 6. Cod. de Metallariis, et l. 3 in fin. D. de reb. eor. qui sub tul. ).

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