Sayfadaki görseller
PDF
ePub

DEGLI

ARCHIVI TOSCANI

CHE SI PUBBLICA

DALLA SOPRINTENDENZA GENERALE

AGLI ARCHIVI DELLO STATO

VOLUME IV.

FIRENZE

PRESSO L'EDITORE G. P. VIEUSSEUX

Coi Tipi di M. Cellini e C. alla Galileiana

=

GIORNALE STORICO

DEGLI ARCHIVI
ARCHIVI TOSCANI

CHE SI PUBBLICA

dalla Soprintendenza generale agli Archivi

dello Stato

DELLA

PARTE GUELFA IN FIRENZE

COMMENTARIO

DEL PROF. FRANCESCO BONAINI

(Vedi Vol. III, a pag. 67.)

Troppo incompiutamente però si compendierebbe la sentenza del Cardinale Latino, qualora omettessimo di ricavarne altre note. E prima di tutto è da sapersi, essersi per quel decreto ordinato, che la parte la quale non starebbe alle cose convenute sarebbe multata in cinquantamila marche d'argento. Aggiungi l'emenda dei danni, il pagamento delle spese. Per tutto questo la Santa Sede riconosce obbligati primamente i beni dell'università, in secondo luogo (lo che è più grave) quelli de' singoli individui. Le persone poi che contravvenissero o ponessero intoppo all'esecuzione del lodo, o che in qualsiasi maniera favorissero la contumacia, saranno private dei feudi che tenessero dalla Chiesa. Perderanno inoltre la metà di tutti gli altri beni. Lascio la scomunica, e l'essere dette decadute dalla civiltà fiorentina; e ometto pure essersi ivi soggiunto, che qualora i delinquenti fossero uomini di chiesa, oltre la scomunica, perderebbero i benefizi di cui

[ocr errors]

fossero investiti. Ed è eziandio preveduto il caso, che coloro i quali dovrebbero restituire cose tolte, a malgrado della sentenza, vi si rifiutino. Il Capitano del popolo gli condannerà nel doppio.

Ad altro possibile è pure posto mente, che il Comune cioè sia riottoso. In questo caso perderà i feudi e privilegi, e qualsiasi diritto ottenesse per la Chiesa, l'interdetto ecclesiastico affliggerà Firenze, e la comunanza dei cittadini sottostarà alla pena di cinquantamila marche d'argento.

Conosciuta poi la convenienza che coloro i quali ottennero la pace per essersi professati devoti alla Chiesa, mantengansi a lei fedeli (il che non poco conferirebbe alla stabilità d'essa pace), si ordina ai Ghibellini di non ribellarsi giammai in avvenire alla Chiesa medesima, nè al pontefice, e di non prestar favore a chi lo facesse; e si minacciano loro le pene stabilite contro i violatori della pace. Nei casi dubbi per la determinazione della pena, il relativo giudizio sia della Sede apostolica. Del resto, a togliere ogni impedimento all'esecuzione dell'attuale sentenza, si revocano e si annullano tutti gli statuti, privilegi, riforme e quant'altro vi si opponesse. Nè questo solo, ma si prescrive inoltre che il Comune approvi la sentenza suddetta', e la faccia scrivere parola a parola negli Statuti, e che i futuri potestà e capitani del popolo debbano giurarne la piena osservanza, innanzi di assumere l'esercizio dell'ufficio loro. S'impone parimente ai sindaci delle due parti di farne accettazione, e di ratificarla col far giuramento espresso di mantenerne inviolabilmente tutte le clausole.

Per ultimo, ond' ovviare al pericolo delle anime, sono prosciolte tanto le persone quanto le università d'amendue le parti dalla scomunica e dall' interdetto in cui potessero essere incorse per inosservanza di quello che Gregorio X sentenziò; ben'inteso che a questo favore partecipino quei solamente che accetteranno ed eseguiranno lealmente tutto quello che venne fermato nel presente lodo.

Dopo il riservo che il Cardinale Latino fa al papa ed a sè, di aggiungere, togliere, mutare e interpretare il lodo stesso secondo. che loro aggradi, il prelato esce in queste parole: Deus pacis et dilectionis vobiscum, o Florentini, permaneat, qui vos diuturna pace in sui gratia florere concedat, ut non solum pacem temporis set etiam pacem pectoris gaudeatis, tandemque ad eternitatis pacem feliciter pervenire possitis, ipso prestante qui est pater futuri seculi, princeps pacis, amen.

Dipoi, i sindaci e procuratori della parte e università dei guelfi della città e del distretto e di tutta la massa di Parte guelfa, quelli della parte e università de'ghibellini forusciti, quelli ancora del conte Guido Novello e de' Pazzi di Valdarno, approvarono ed omologarono il compromesso fatto dapprima nel papa, con intiera vicendevole condonazione di tutti i danni ed ingiurie; ben inteso che ciò non si estendesse ai mobili od immobili che avesser di presente. Nè altrimenti fecero, subito dopo, i sindaci e procuratori dei ghibellini intrinseci, che solevano in altro tempo essere confinati.

L'atto finalmente vien chiuso colla promessa, che tutti fanno nei respettivi nomi, di volere osservata inviolabilmente la pace, ed i capitoli della sentenza; sottostando, quando contraffacessero, alle pene e danni già enumerati.

Quanto ebbe fermato il Cardinale Latino non mancò del suo effetto; almen sulle prime. I più potenti ghibellini convenuti in vari giorni del febbraio nel palazzo dei Mozzi, o per loro stessi o per mezzo di procuratori, giurarono l'inviolabile osservanza della pace già conclusa dai sindachi delle due parti (Bonzolino di Bonzola, e Lottieri da Varlungo pei Ghibellini; Iacopo Angelotti e Bardo d'Ammirato, pei Guelfi); ed altrettanto fecero in quello stesso mese i principali dei Guelfi convenuti nelle case medesime 1.

Nè questo solo intervenne in quei giorni memorabili. Nel 18 dello stesso mese di febbraio si compiè un altro atto, cui si volle dare la maggiore solennità. Alla presenza del Potestà, del Capitano del popolo, del Consiglio dei dodici e dei quattordici, non che dello stesso Cardinal Latino, tutti raccolti in piazza S. Maria Novella, si lessero dapprima, d'ordine di quel prelato, dal notaro Bonamore i nomi dei potenti guelfi e ghibellini chiamati ad obbligarsi all'osservanza della sentenza. Dei primi, pel sesto d'oltrarno furono tre de' Frescobaldi, alcuno dei Cavalcanti; pel sesto di Borgo, gente uscita dai Giandonati, dagli Adimari, da' Bostichi; e, senza dire distintamente degli altri sesti, più uomini delle casate de' Tornaquinci, dei Della Tosa, de' Donati, de' Giugni ec. Dei secondi, al

1 Capitoli, Registro N.° 29, a c. 330-38. Il P. ILDEFONSO, nelle Deliz. degli Erud. Tosc., tom. IX, pag. 89, reca alcune parole testuali dell'uno e dell'altro strumento. I nomi poi dei Guelfi e Ghibellini promittenti leggonsi presso lo stesso collettore, loc. cit., pag. 74-89. I Ghibellini giurarono nei giorni 7, 8, 9, 12, 16, 18, 21, 22 e 26 febbraio; ed i Guelfi, nei giorni 7, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 24 € 28.

« ÖncekiDevam »