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notatione, vel quolibet oraculo divino, seu mandatis, ( si qua contra hanc sanctionem nostram fuerint impetrata) quippiam roboris habere valituris.

6. Non basta. Tutto ciò, che vi dissi, è stabilito generalmente per tutti gli antichi edifizj sacri, e profani. Per il Panteon? Il Panteon meritava ben maggiori, e più sonori privilegj. Non parlo di tutto l'operato verso di esso dai Sommi Pontefici, mentovati nella Memoria, e nelle Annotazioni, de' quali riparleremo in appresso; ma di ciò, che ultimo di tutti a memoria nostra ha voluto determinare nel 1757. Benedetto XIV. nella Costituzione, che accennai nella Memoria pag. 4., e nelle Annotazioni pag. v. Premessi i più grandi elogj all'edifizio e pel merito dell'antichità, e dell'architettura, e come Chiesa arricchita di tesori di sagre Reliquie, per questi motivi appunto affinchè meglio venga custodito, lo vuole annoverato tra i Palazzi Ponrificj, e come tale mantenuto: Ad asserendam perpetuo SACRI, AVGUSTIQUE TEMPLI CONSERVATIONEM valde opportu num, simulque recensitis superius Prædecessorum Pontificum studiis convenientissimum fore judicavimus, ILLIUS SPECIALEM TUTELAM in posterum in Nos, & Successores Nostros susceptam, ejus vigilantia committere, qui nunc & pro tempore Pontificii Palatii, ac cæterarum Ædium, quæ pecu liari jure ad Romanorum Pontificum curam, aut usus pertinent, Præfectus, & pro officii sui munere Curator existet. Egli vi riporta storicamente nelle parole riferite alla pag.vi., come i Sommi Pontefici ne abbiano anche prima avuta una special cura, e quasi un peculiare dominio. Potremo ora immaginare un titolo più lampante, per allontanare e dal Panteon, e dalla nostra questione ogni idea di Fisco?

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7. Vi accennai pure alla pag.v., che la Legislazione attuale delle Antichità è diversa in molte cose dalla comune, più privilegiata, come anderemo rivedendo; e con ramo diverso del primo Magistrato supremo l'Emo Camerlengo, come già ne' secoli vetusti del Prefetto della Città, in cui si procede sommariamente, economicamente, e senza appellazione.

8. Che vi pare dunque, Sig.Avvocato, che questa di

stinzione di diritti fosse necessaria farsi nel caso nostro? E che se l'aveste voluta fare, avreste capito, che non eravamo in termini borsali, di erario, di Fisco, di Camera nel senso ordinario, come avete buonamente supposto voi? E però vedete come l'edifizio della vostra difesa, sempre, e unicamente appoggiata all'idea di Fisco, e interesse basso fiscale, sia più rovinoso del vostro forno, anzi rovinato di subito, perchè senza fondamento.

9. Ma supponiamo, per compiacervi, che le Antichità siano un interesse, un'azienda fiscale: che perciò? Anderanno elleno dileggiate come piace a voi di fare, e trattate colle Leggi ordinarie de' privati? No certamente. Sentite Ulpiano nella l.2. §.4. ff. Ne quid în loco publ., e vi dirà che que' Monumenti antichi, e luoghi publici dichiarati fiscali, come cose proprie del Principe, non vanno soggette alle regole comuni degli Interdetti del Pretore; ma sono giudicate dai loro Prefetti con Leggi proprie. Hoc Interdictum ad ea loca, quæ sunt in Fisci patrimonio non puto pertinere in his enim neque facere quicquam, nec prohibere privatus potest; res enim fiscales quasi propriæ, & private Principis sunt: igitur si quis in his aliquid faciat, nequaquam hoc Interdictum locum habebit; sed si forte de his sit controversia, Præfecti eorum judices sunt. A che dunque avete appoggiato il disprezzo, con cui parlate del Fisco nel vostro §.9.: Dimostri il Fisco: si ricordino di essere attori, e che se i privati attori hanno sempre bisogno di dar chiare, e non dubbie pruove della loro intenzione, il Fisco è obbligato a dar le più risplendenti del sole, in modo, che qualunque rimotissima incertezza debba sempre contro di lui giudi carsi? Voi vi fondate nel testo della 10. ff. De jure Fisci, in cui Modestino scrive: Non puto delinquere eum, qui in dubiis quæstionibus contra Fiscum facile responderit. Se aveste letto qualche cosa di più, avreste trovato, che i Dottori comunemente vi dicono, che questa Legge non appartiene altrimente ai díritti publici del Fisco, ma soltanto alle multe pecuniarie. Vedete Antonio Mattei De Auction. lib.2. cap.7. num.89. 90. Voet. in Pandect. tit. De jure Fisci, num.2., ove scrive: Licet autem Modestinus responderit, non putare se, delinque

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re eum qui in dubiis questionibus contra Fiscum facile responderit; indeque videri posset, deteriorem Fisti, quam privatorum causam esse; tamen cum non aliter id verum sit, quam quando de pœnarum, mulctarumque compendiis, similibusque lucris captandis quæstio est, ut latius docet &c. Modestino va così riferito all'altra sua regola nella l.17. eod.: In summa sciendum est, omnium fiscalium pœnarum petitionem creditoribus postponi. Ulpiano al contrario nella l. 5. §.1. ff. De oper. publ. da per precetto: Fines públicos a privatis detineri non oportet. Curabit igitur Præses Provinciæ, si qui publici sunt a privatis separare; & publicos potius reditus augere: si qua loca publica, vel ædificia in usus privatorum invenerit, astimare, utrumne vindicanda in publicum sint, an vectigal eis satius sit imponi? & id, quod utilius esse Reipublicæ intellexerit, sequi. L'Imperator Giustiniano Edict.4. cap.2.§.1. ordina : In primis autem Moderatori studio sit, ut Fisco faveat; e nella Nov.8. cap.8. princ. ordina, che gli Amministratori delle cose fiscali invigilino attentamente, e reprimano la caparbietà di chi vuole resistere : Eos autem, qui ita sine mercede sumunt administrationes, præ omnibus studium habere decet, fiscalia vigilanter inspicere, & indevotos quidem, & egentes necessitate, cum omni exigere fortitudine, in nullo flexos, neque pro hoc ipso lucrum aliquod omnino considerantes, devotis autem paterne se exhibere. Sentirete or ora quanto siano più estesi i privilegj verso gli antichi Monumenti, e il decoro della Città, a qualunque principio vogliate riportarli . Per ora ricordatevi, che Pio IV. nella Costituzione riferita nella Memoria pag.15., sempre confermata dai Successori, e allegata dalla Sagra Rota, per modo di regola stabilisce, che nella nostra materia d' ornato di Roma, qualunque Legge, Costituzione, e Rescritto Sovrano, che contenesse un senso dubbio, sempre si debba interpretare in favore del medesimo; e che il caso si abbia per compreso piuttosto, che per esteso: Sicubi sensus erit, vel videbitur esse dubius, SEMPER IN DICTÆ URBIS FAvorem, ET ORNATUM INTELLIGATUR, ACCIPIATUR, ET INTERPRETETUR, ac intelligi, accipi, & interpretari, ET ITA A CAMERARIO, ET MAGISTRIS PRÆFATIS,

IN CAUSIS CORAM EIS VERTENDIS JUDICARI, ET DEFINIRI DEBEAT, jusque ipsum in Litteris, & Rescriptis præfatis, si opus sit, favorabile, non autem odiosum sit, & esse censeatur; & etiam ad effectum præfatum casus dicatur comprehensus potius, quam extensus, quacumque interpretatione, sensu, intelligentia, opinione,aut alia in contrarium quomodolibet faciente non obstante.E Gregorio XIII. nella celebre Costituzione del 1. ottobre 1574., Quæ publice, detta Bulla juris congrui, fatta per l'ornato maggiore dell'alma Città, e pienamente in uso,incomincia: Quæ publice utilia, decora esse huic Alme Vrhi ratio ipsa, atque usus docuit, ea privatis cupiditatibus,& commodis præferenda censemus.

10. Non potendo tener dietro alle tante vostre ripetizioni, e confusione d' idee, alle sempre azzardate, e gratuite asserzioni, a nome, se vi giova, di tutta quella Roma, che credete preferire al bene publico il privato, per veder come voi nelle Antichità; ristringerò l'analisi di questa difesa a quattro capi. 1. Alla proprietà, e dom'nio assolu to del forno, annessi, e connessi. 2. Al fabricato, che si sta facendo. 3. Alla risposta alle mie teorie per la difesa della causa del Principato, e publica. 4. Alle crie, declamazioni, e ipotiposi contro le Antichità, e Monumenti antichi specialmente. Potrei anche tagliar più corto, e ristringere tutta la vostra difesa, e la mia risposta a negarvi il supposto,da cui tutto dipende, di credere, che il Panteon non sia Monumento publico; ovvero al seguente sillogismo, fondato sui vostri dati stessi. Per voi, come vi mostrerò in sequito, tutte le mie teorie vanno bene, tutte le Leggi sono da me opportunamente applicate, se si tratta di opera meramente publica. Ma il Panteon è opera publica, e la prima di tutte le opere publiche antiche, e moderne, di Roma, e del Mondo. Dunque avete tutto il torto ex concessis. Ciò basterebbe per chi ragionasse; ma voglio perseguitarvi in tutti i nascondigli delle vostre franche asserzioni contradittorie, onde non abbiate scampo. Torniamo alla divisione.

11. La prima parte è tutta confidata all' onnipotente sostegno, 1. della compra fattane in tutte le regole dal Duca Pio Crescenzi Bonelli. 2. Del Chirografo SSmo, che ha

sanzionato questa compra. 3. Del possesso, della centenaria, e più che contenaria, la quale dispensa i vostri Clienti, e i loro autori dal mostrarne il titolo primordiale di acquisto; e a voi fa scrivere dignitosamente, che si condanna dalla Legge come incivile la dimanda del titolo ai Possessori: si dà ad essi il diritto, di rispondere bruscamente: Possideo, quia possideo; e si chiamano beati, perchè appunto vanno immuni, ed esenti dalle inquietezze di un attore molesto, e sprovisto di ragioni, e di titoli. Vi riduco in tal guisa anche que sta parte a principj, per meglio confutarli.

12. Al titolo immediato, come dite voi, della compra, vi rispondo non bruscamente, ma decisamente, che il Principato rivendica ndo la roba sua quando ne crede l'opportunità, nulla dee val utare i titoli, coi quali i privati ne hanno abusato fra di loro. Va sopra il fondo, chiunque lo tenga, actione rei vindicatoria. In secondo luogo già ho prevenuta nelle Annotazioni pag. 49. e segg. questa vostra asserzione dicendovi, e provandovi, che la compra è nulla, perchè è stato venduto, e comprato il Monumento publico, e del Principato, come costa dalla Perizia degli architetti, che ne fecero la stima, data alla pag.85., e meglio dall' attestato qui in Appendice num. 3.:i muri cioè dello stesso Panteon, e tutto il vasto recinto delle Terme di M. Agrippa, quale si rileva bere dalle stampe, inserite in fine delle Annotazioni. Voi nella vostra Scrittura §.22.,dopo che ne siete stato avvertito da me, non negate il fatto, anzi ve ne vantate come di un titolo di proprietà. Non fanno ESSI, dite voi, PARTE, E PARTE ANZI PRINCIPALE DEL CORPO DI CASE una volta posseduto dai Crescenzi, poi dai Bonelli, ed ora per titolo oneroso di compra dai Clienti? Or ora ritorneremo alle prese.

13. Il Chirografo SSmo sarà per voi una conferma della vendita per ciò, che spetta all' antico Monumento; farà forza nella nostra questione? Potrete dirlo seriamente, Sig. Avvocato mio caro, non dico ai Giurisperiti, ma anche a un muratore, a un bambino? Non è possibile. Vedo, che troppo vi siete ajutato a farlo giuocare in tutti gli aspetti, compendiandolo, e storpiandolo nella Scrittura, e nel Som

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