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un buono e lodevole esempio, permetteva piuttosto l'abbandono dei poveri oppressi dai ricchi, prepotenti, e maleintenzionati; per cui si vedevano tanti poveri oppressi in allora languire, e marcire nella. miseria; quando che se dal Governo assegnati si fossero mezzi sufficienti a favore di questa Pia Congregazione di S. Ivo, con tanta minor spesa, e facilità si sarebbero potuti sollevare ; nel momento stesso, che ne venivano sollevate le Città medesime dello Stato, i Vescovi, ed il Principato ancora.

Prese quel Santo Pontefice nella più matura considerazione una siffatta rilevantissima rappresentanza, e per provvedere allora alla urgenza che riconobbe, volle che senza ritardo si applicasse in perpetuo alla Congregazione di S. Ivo un Officio Prelatizio vacabile chiamato Abbreviatoria delle Lettere Apostoliche di maggior presidenza, ricaduto per la morte di Monsignor Antonio Orsetti alla S. Sede, e sua Dataria; onde co' proventi e frutti del medesimo si fosse intanto potuto supplire dalla Pia Congregazione alle spese necessarie nella difesa delle molte cause, che vi erano in quell'epoca dei poveri di Roma, dello Stato, e di quelli anche fuori dello Stato medesimo, a seconda delle costituzioni stesse approvate e confermate dal suo Antecessore. Ad animare poi i Confratelli di detta Pia Congregazione, e ad eccitarne maggiormente il fervore, ordinò che se ne spedissero due Brevi, co' quali furono date in perpetuo le facoltà ai Cardinali Protettori pro tempore di nominare all'esercizio di tale Officio e Prelatura quello, che vi fosse stato tra' Confratelli, ed in mancanza qualunque altro Chierico ancora, che non si trovasse nel ceto de' Confratelli, come ampiamente si ravvisa dai due Brevi in data uno de' 13 Gennajo, e l'altro de'22 Febbrajo 1726. Somm. num. 14. e 15.

In esecuzione in fatti di questi due Brevi il Cardinal Protettore Corradini nominò per la prima volta Monsignor Angelo Lucatelli Martorelli Chierico nobile di Cesena, e Cameriere di onore dello stesso Pontefice Benedetto XIII., come si raccoglie dal foglio di nomina in data 29 Marzo 1726. Somm. num. 16. Ma siccome accadde, che per cause note a quel Sommo Pontefice non potesse il nominato assumere per allora l'abito Prelatizio, e l'esercizio della Abbreviatoria; così per non ritardare a favore della Pia Congregazione la percezione de' frutti ed emolumenti, con altro Breve dei 9 Aprile, del medesimo anno 1726 venne dispensato ed abilitato a prendere l'abito Prelatizio, e l'esercizio dell' Officio del Vacabile suddetto infra annum, come si ha dal Somm. num. 17.

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Altri onori per animare i Confratelli, e prerogative, e vàntaggj nel risparmio delle spese ancora aggiunse l'immortale Benedet. to XIII a pro della Pia Congregazione di S. Ivo. Su questi luminosi esempi il Supremo Tribunale della Segnatura di Giustizia fir allora che decretò = pœnas quascumque persolvendas a contravenientibus rescriptis, et ordinibus ejusdem Tribunalis applicari nostræ Congregationi S. Ivonis in pauperum sublevamen = Mentre lo stesso Benedetto XIII = præcepit ut unus ex Procuratoribus nostræ Congregationi S. Ivonis adscriptus assistere debeat pro pauperibus recurrentibus in audientiis publicis a Sanctitate sua elargiendis =; dallo stesso Pontefice = demandatum adhiberi inter decretalistas Ro mani Concilii ab ipso ordinati, et Sanctissime perfecti alterum ex nostræ Congregationis Confratribus Nell'anno del Giubileo concesse l'indulto per conseguirlo = peracta unica vice processionali visitatione Sacrosanctæ Basilica Vaticana. Nella promozione che fece nel dì 6 Maggio 1728 promosse alla dignità Cardinalizia Monsignor Gollicola Prefetto della Pia Congregazione, e Monsignor Lam bertini che era stato Confratello Avvocato in detta Congregazione; come ancora nell'altra promozione del 1.° di Settembre 1728 fece ascendere al Cardinalato Monsignor Accoramboni parimenti Avvocato Confratello della nostra Pia Congregazione. Clemente XII poi, che fu Corsini, stato di già moltissimi anni Prefetto della Pia Congregazione, fece spedire perfino uno speciale Chirografo, con cui concesse una considerevole minorazione di spesa in quei tempi per l'impressione nella Stamperia Camerale delle Scritture, e Sommarj nelle cause de' Poveri difesi dalla Pia Congregazione; ed ebbe presenti Monsignor Marcello Passari, che era stato uno dei Deputati Patrizj della Congregazione per la verificazione della povertà degli esteri poveri ricorrenti; é Monsig. Lanfredini Confratello emerito della stessa Pia Congregazione, che promosse ambedue alla sublime dignità del Cardinalato. Somm, num. 18.

Per la promozione intanto al Cardinalato di Monsig. Collicola Prefetto, nella Congregazione de' 4 di Luglio 1728 si venne all'elezione del nuovo Prefetto per schedulas secretas come prescrivono le Costituzioni surriferite della Congregazione; le quali schedole scritte di proprio pugno dai rispettivi fratelli, raccolte ed aperte si rinvennero tutte nominative di Monsig. de Carolis, che venne perciò eletto in zuovo Prefetto della Pia Congregazione. In questa stessa Congregazione si procedette ancora all'elezione de' Prelati della S. Rota, de' Chierici di Camera, e de' Votanti della Segnatura di Giustizia,

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come ancora dei Deputati Nobili a seconda del Capitolo 5 delle surriferite Costituzioni. Sommar. num. 19 E siccome dalle Costituzione medesime si ha la facoltà = si qua exinde eveniant, quæ aliquam provisionem requirant, nova semper decreta, ut assolet, congregatio condere poterit, duabus partibus eorumque tunc temporis interfuerint per suffragia affirmantibus ; così fu quindi pensiere del Cardinal Protettore Corradini, e del Prefetto Monsig. de Carolis unitamente a' fratelli tutti della Pia Congregazione, di eternare sempre più la memoria di un tanto Benefattore, quale si fu Benedetto XIII verso questo Pio e Santo Instituto: laonde nella Congregazione Generale de' 26 Novembre 1730 Resolutum fuit per nostram Congregationem, fore anno quolibet celebrandum anniversarium pro S. M. Benedicti XIII insignis benefactoris ejusdem nostræ Congregationis = Sommar. num. 20.

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E non perdendo giammai di vista la necessità dei mezzi per sostenere le spese nei giudizj a favore de' molti poveri ricorrenti nella Congregazione de' 2 Dicembre 1731 fu decretato, che in avvenire ai poveri ricorrenti venisse richiesta un'apoca obbligatoria di restituire alla cassa della Pia Congregazione tutte le sole spese vive, che incontrate si fossero nelle cause, nel solo caso peraltro di vittoria delle medesime. Sommar. num. 21 =. Come ancora riflettendo sulla gravosa spesa delle stampe necessarie nelle difese de' poveri, fu in quell'epoca che si supplicò Clemente XII (Prefetto una volta della Pia Congregazione, come si è di sopra notato), € si ottenne uno speciale Chirografo datato li 22 Lug. 1733, con cui si accordò una notabile minorazione di spesa. Sommar. num. 22. Ed usando delle facoltà concesse da Innocenzo XIII di potere aggregare altre consimili Congregazioni, fu in questo stesso mese di Luglio, ed anno 1733, che = Poposcente aggregari ad nostram Congregationem Ven. Confraternitate SS. Conceptionis, et S. Ivonis Esina, fuit unanimi consensu resolutum fore aggreganconforme si legge nel Lib. 2. Registro degli atti p. 27.

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Si progrediva frattanto nel modo più regolare possibile sì nell'amministrazione delle rendite della Congregazione, si nell'assunzione delle cause de' poveri ricorrenti, quando venne a mancare l'Eminentissimo Protettore Cardinal Pietro Marcellino Corradini li 8 di Febbrajo 1743. Ed aperto il di lui testamento, si rinvenne, che dopo la morte degli Esecutori testamentarj nominati, deputava Esecutrice la Congregazione di S. Ivo; istituì, e fece erede universale il Monastero della S. Famiglia di Sezze, a cui per dote, ed in luo

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go di dote lasciò i beni tutti esistenti tanto in Sezzé sua Patria, quanto in Roma; ordinò che quanto si era prescritto di fare sopra il palazzetto situato in Sezze, eseguirsi dovesse dalla Congregazione di S. Ivo; e se le quattro di lui Nipoti e Pronipoti maritate e inonache non avessero accettata la di lui disposizione fra sei mesi, stabili il jus accrescendi fra esse, e poi sostituì le Monache del Bambin Gesù, di cui era stato Protettore, e per l'altra metà la Congregazione di S. Ivo, alla quale raccomandò la difesa della sua disposizione: dichiarò, che il Cardiñal Protettore pro tempore di S. Ivo dovesse avere la protezione del detto Monastero uniformemente al Breve ottenuto da Clemente XI; provvide all'amministrazione dello spirituale, e del temporale ancora di detto Monastero ad esclu sione in tutto di Monsig. Vescovo di Sezze; ordinò che la stessa Congregazione di S. Ivo, colla sopraintendenza sempre del Cardinal Protettore, invigilasse sopra gli affari di detto Monastero, con dichiarazione ulteriore, che Monsig. Vescovo di Sezze non possa in gerirsi in cosa alcuna nè temporale, nè spirituale del detto Moná→ stero; e morti gli Esecutori testamentarj nominati, ordina, chrè l'amministrazione del temporale del detto Monastero appartenga Congregazione di S. Ivo colla soprintendenza stessa del Cardinal Protettore; prega infine la Congregazione di S. Ivo, che assista perpetuamente il detto Monastero e Monache in ogni e qualunque lite tanto passiva, quanto attiva, e lo chiede in riguardo de'beneficj da lui fatti ad essa Congregazione ed in ultimo provvede al caso, in cui si estingua il detto Monastero, o si cambj l'instituto di esso, e vuole che in tal caso vi siano introdotti i Padri della Missione di Monte Citorio sino al numero di otto, e prega sopra di ciò i Sommi Pontefici per le applicazioni de' beneficj uniti al detto Monastero, e de' beni comprati colle doti delle Monache di esso; e domanda appresso il Sommo Pontefice l'assistenza della Congregazione di S. Ivo, e dell' Eminentissimo Protettore di cui inoltre insieme col Vescovo pro tempore dà l'arbitrio di accrescere altri soggetti di detti Padri della Missione oltre i suddetti otto; ingiungendo infine agli stessi PP. diversi pesi; e nel caso che i detti PP. non volessero andare a Sezze, o ne partissero, sostituisce ad essi la casa de' Catecumeni per una metà, e per l'altra l'Ospedale di S. Gallicano di Roma con alcuni pesi, come meglio si legge nel detto Testamento impresso sin dal 1743, e che si riporta nel Sommar. num. 23.

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Portata a notizia della Pia Congregazione una sì fatta disposizione testamentaria del defonto Protettore Eminentissimo Corradini, fu sollecita di deputare varii Confratelli, che munirono delle facoltà opportune, e nella stessa Congregazione de' 10 Febbrajo 1743 risolvettero ancora di fare il tutto presente a quel Pontefice Benedetto XIV, implorando, che le facoltà tutte proprie del Cardinal Protettore pro tempore venissero concedute, e comunicate a quell'odierno Prefetto Monsig. de Carolis Arcivescovo Trajanopolitano, per fino a tanto che non si fosse proceduto dalla Congregazione all'elezione del nuovo Cardinal Protettore in conformità degli Statuti della stessa Congregazione. Si aderì da quel Sommo Pontefice a questa istanza, per cui nella Congregazione de' 31 Maggio 1743, nella quale Monsig. de Carolis presiedette nella qualifica di Vice Protettore, tra le altre risoluzioni vi fu quella, che i Confratelli già deputati proseguissero nell'assistenza della confezione dell' Inventario de' beni ereditarj del Cardinal Corradini; e conosciuta in questa circostanza la necessità di assumere un Computista, venne stabilmente decretato = et fuit deputatus in Ratiocinatorem D. Jo. Baptistam Gentili cum omnibus oneribus et emolumentis = Sommar. num. 24. Come eziandio essendo riconosciuto il bisogno di stabilire, ed avere un amanuense fisso per le copie delle Scritture e Sommarj, ed altro nelle cause de' poveri litiganti; però ad esclusione de' parziali copisti de' rispettivi confratelli, venne decretato = ivi ivi = Quod cum Ven. nostra Congregatio habeat proprium Copistam et ordinarium Amanuensem, qui omnes copias scripturarum et summariorum ex ordine et mandato dictae Ven. Congregationis scribere debeat. Nemo proinde ex nostris Confratribus deputatus, vel deputandus ad defensionem dictarum causarum, valeat in posterum in hujusmodi causis uti alio copista, seu Amanuensi, quam illo per eamdem Congregationem destinato, sub pæna solvendi mercedem copiarum de proprio, et absque spe reintegrationis. Cum autem Philippus Leoni noster ordinarius Amanuensis multis ab hinc annis fideliter in hoc munere inservierit; hinc placuit illum in eodem munere confirmare, et quatenus opus sit etiam ex integro assumere ad arbitrium tamen, ac tempus eidem Ven. Congregationi benevisum, assignata illi mercede copiarum, et laboris eisdem modis et formis, quibus cum copistis ordinariis R. C. A., vel aliorum similium Piorum Locorum in hac Romana Curia praticari consuevit = Somm. num. 25.

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