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nel giorno surrogato. Ci saremmo potuti pre- ANNO valere di molti, e molti altri esempi di deroghe 1751. ancora più forti ai precetti Ecclesiastici, che s'incontrano negli Annali della Chiesa; ma ab. biamo prescelto quello delle Agape, come più prossimo, ed adeguato al casɔ nostro, giacchè in quello, ed in questo si tratta del vizio della gola.

Ecclesia

S. 13. Rispondendo ai sopraddetti Vescovi, e Si rac Prelati, abbiamo loro di più incaricato l'esor- comanda tare gli Ecclesiastici Secolari, e Regolari, a non però agli prevalersi del l'anticipazione del digiuno, ma a stici Sedigiunare nella vera Vigilia di S. Mattia, che è colari, e lo stesso, che dire nell' ultimo giorno del Car- Regolari nevale non dovendosi credere di loro, che l'ossersiano immersi ne' disordini carnevaleschi, co- vanza del me per lo più sono i Sécolari.

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digiuno

nel giorno S. 14. Ecco quanto abbiamo risposto a chi è stesso ricorso a Noi, per sapere come doveva regolarsi della Viquest' anno nell' ultimo giorno di Carnevale, in gilia. cui cade la Vigilia di S. Mattia. Ora con questa Le cose nostra notifichiamo il tutto agli Arcivescovi, e Ve- anzidette scovi del nostro Stato, acciò taluno di loro temen- si permetdo nella sua Città, o nella Diocesi, la trasgressione tono per tutti i del precetto del digiuno nell' ultimo dì del Carnevale, possa prevalersi del remedio additato, Luoghi modo e forma di sopra espressi, dandogli in nio Eccleciò un' ampla licenza; e quando di ciò non te- siastico, ma, lasci l'affare nel suo corso naturale. E men- ad arbitre ci raccomandiamo alle vostre orazioni, Ve- trio de' nerabile Fratello, diamo a Voi, ed al Gregge Vescovi. alla vostra cura commesso l'Apostolica Benedi

zione.

nel

del Domi

PONT.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem A. XI. die xxx, Januarii MDCCLI. Pontificatus Nostri

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Reorum ad Sacræ Inquisitionis Officium spe-
ctantium a Locis immunibus, ad quæ fortè
confugerint.

Epistola Encyclica ad Inquisitores contra
Hæreticam pravitatem deputatos.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Dilecte Fili, Salutem, et Apostolicam
Benedictionem.

Capita ELAPSO proximè Anno MDCCL. edita a Nobis

quædam Constitu- fuit Apostolica Constitutio, data Idibus Martionis cir. tii, cujus initium est Officii Nostri, quæque ca Immu. agit de locali Ecclesiarum immunitate. In ea Nos nitatem Decessorum Nostrorum Romanorum Pontificum localem Gregorii XIV., Benedicti XIII., et Clementis uper edi- XII. Constitutionibus inhærentes, sublatis de terefe- medio quibusdam cavillationibus et subterfu

Juntur.

giis, quibus earum executio impediebatur, decrevimus, atque statuimus, ut is, qui criminis excepti reus foret, si quando in immunem locum confugeret, extrahi ab eo deberet, quotiescumque indicia ad torturam sufficientia haberentur, quæ delictum comprobarent; utque præterea, extractio non nisi auctoritate Episcopi, et cum interventu Personæ Ecclesiastica ab eodem Episcopo deputandæ fieri deberet; ac demum, ut dum Curiæ Sæculari traditio fieret, indicendæ censuræ essent, ab eadem incurren

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem ANNO die xxx. Januarii MDCCLI. Pontificatus Nostri

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1751. Data il di3o. Gen. 1751.

SOPRA L'ESTRAZIONE

De' Rei spettanti al Tribunale della Sagra Inquisizione da' Luoghi immuni, in cui siensi refugiati.

Lettera Enciclica agl' Inquisitori del Sant'
Offizio.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam
Benedictionem.

Fu da Noi sotto li 15. di Marzo dell' anno pas

XL..

nità lo

Si rife sato 1750. pubblicata una Costituzione, che in- riscono comincia Officii nostri, sopra l' Immunità locale alcuni Cadelle Chiese, nella quale inerendo alle Costipitoli del. la Costituzioni de' nostri Predecessori Gregorio XIV,tuzione di Benedetto XIII., e Clemente XII., dopo aver recente tolto di mezzo alcune cavillazioni, ed alcuni pubblica sutterfugj, co' quali se ne impediva l' esecuzio- ta circa ne, dichiarammo, che, ricoverandosi qualche l' Immureo di delitto eccettuato in luogo immune, ne cale. dovesse esser' estratto, ogni qual volta vi fossero indizj sufficienti alla tortura, comprovanti il delitto; che l'estrazione non si dovesse fare, che coll' autorità del Vescovo, ed intervento di personaEcclesiastica, da deputarsi da lui; e che facendosi la consegna alla Curia Secolare, se le intimassero le censure da incorrersi, se l'Estratto non fosse restituito alla Chiesa, ogni volta che nel progresso della Causa avesse pur

PONT, dæ, nisi Extractus Ecclesiæ restitueretur; quoA. XI. ties ab eodem in progressu Causæ purgata fuissent indicia, ex quibus ipse patrati delicti reus arguebatur. Quia verò memorati Decessores Nostri decreverant, extractionem a loco immuni non nisi a solis Episcopis, aut a Prælatis, qui eisdem superiores essent, fieri debere, exclusis inferioribus, licet Ordinariis, ac Nullius Dioecesis, et separatum Territorium habentibus, quo in casu extractio ad viciniorem Episcopum devolveretur; idem a Nobis pariter in citata Constitutione Nostra decretum fuit.

Dubium

locis im

quæ

§. 1. Hæreseos crimen, ut probè compertum super ex. habetis, exceptum crimen est, quique illius est tractione reus, Asylo Ecclesiæ minimè gaudet, iis etiam Reorum inhærendo, quæ in Constitutione Gregorii XIV., criminis qua Immunitatis localis regula ac norma præHæresis a scribitur, decreta fuerunt. Cum autem in Conmunibus, gregatione S. Inquisitionis Feria quinta die 28. ad Januarii vertentis anni 1751. coram Nobis de vel ante more habita, excitatum dubium fuisset, quæ carcera- ratio servanda, et qui modus adhibendus esset, tionem, quoties reus Hæreseos extrahendus esset ab Ecvel a Car- clesia, ad quam confugisset, ne in carcerem duelapsi, ceretur, sive cum ex vinculis, quibus tenebavel ad pœ- tur, aut ex triremibus, aliove loco, quem nam da relegationis, aut operis faciendi causa damnamnati, tus fuerat, fuga evasisset, Nobis, qui præceconfuge- denti anno memoratam Constitutionem condirint. dimus, reservavimus, ut super hujusmodi re pronunciaremus; quod nunc per ea, quæ subjicimus, præstare intendimus.

ceribus

ad

Distin- S. 2. Aut agitur de hæreseos crimine, quæ guuntur præcipua Tribunalis Sancti Officii inspectio est;

casus.

aut de aliis exceptis criminibus, quæ immunitate non gaudent; aut de aliis criminibus, quæ minimè excepta sunt, et quæ immunitate gaudent, sed ideo ad id Tribunal pertinent, quod ab aliquo ex illis commissa sint, qui, utpote ipsius Tribunalis jurisdictioni subjecti, judicium illius subire debent.

gati gl' indizj, ch' erano contro di lui. E per- ANNO chè i sopradetti nostri Predecessori avevano 1751. stebilito, che l'estrazione dal luogo immune non si facesse, che da' soli Vescovi, o Prelati Superiori ad essi, esclusi gl' inferiori, benchè Ordinarj, e benchè Nullius Diocesis, ed aventi territorio separato; nel qual caso l'estrazione si devolvesse al Vescovo viciniore; Noi pure nella citata nostra Costituzione stabilimmo lo stesso.

delitto

S. 1. Come ben sapete, il delitto dell' Eresia Dubbio è delitto eccetuato, ed il reo non gode l'asilo sopra l' della Chiesa, anche camminando colla Costitu- estrazione zione di Gregorio XIV: regolativa dell' Immu de' Rei di nità locale; ed essendosi nella Congregazione ereticale della S. Inquisizione, tenuta secondo il solito da luoghi avanti di Noi nella Feria quinta, giorno 28. di immuni, Gennajo del corrente anno 1751. eccitato il dub- a' quali o bio, come dovesse praticarsi, ed in qual modo innanzi la dovesse farsi l'estrazione di un Reo d'Eresia carceradalla Chiesa, in cui si fosse ricoverato, o per zione, non esser posto prigione, o essendone fuggito dopo la dopo l'arresto, o pure, condannato alla galera, carceri, o fuga dalle o ad opus, o punito con altra pena di relega- dopo la zione, si fosse posto in Chiesa; riservammo a condanna Noi, che nell' anno precedente facemmo l' ac, siensi recennata Costituzione, il dare sopra ciò la no- fugiati. stra risoluzione, che è la seguente.

casi.

S. 2. O si tratta di delitto di Eresia, che è Distinla principale ispezione del Tribunale del Sant' zione de' Offizio; o si tratta d' altri delitti eccettuati, e che non godono immunità; o pure d'altri de litti, quali non sono eccettuati, e che godono immunità, ma che appartengono al Tribunale, essendo stati commessi da qualcheduno di quelli, che essendo sottoposti alla sua giurisdizioni, devono essere giudicati da lui.

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